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Legge regionale 28 luglio 2011, n. 34

Parlamento regionale degli studenti della Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 3 agosto 2011

Art. 7
- Programma delle attività e piano finanziario
1. Il programma delle attività del PRST e il relativo piano finanziario sono approvati, sentito il PRST in carica, dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.
2. Il Consiglio regionale provvede, attraverso i propri uffici, ad assumere gli atti necessari per assicurare l’attuazione del programma delle attività.
3. Per la definizione e l’attuazione del programma di attività, l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale promuove convenzioni o intese con l’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica o con altri soggetti o istituzioni operanti nel settore dell’educazione scolastica.
4. Il PRST, nell’ambito del programma di attività approvato ai sensi del comma 1, può chiedere all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale di promuovere viaggi di studio, gemellaggi con analoghi organismi regionali, statali e comunitari di rappresentanza degli studenti, nonché di stipulare con gli stessi accordi e intese per la realizzazione di progetti condivisi, in particolare nell’ambito delle iniziative sulla cittadinanza e la partecipazione dei giovani nell’Unione europea.
5. Entro il mese di giugno di ciascun anno il PRST presenta, nell’ambito di una audizione nella commissione consiliare competente, una relazione sull’attività svolta. La relazione scritta viene consegnata all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale..

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.