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Legge regionale 28 luglio 2011, n. 34

Parlamento regionale degli studenti della Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 3 agosto 2011

Art. 3
- Funzioni
1. Il PRST svolge le attività definite dal programma di cui all’articolo 7 e può formulare proposte all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale ed alla Giunta regionale in merito alle decisioni approvate dal PRST.
2. Il PRST può formulare osservazioni sugli atti all’esame del Consiglio regionale concernenti i giovani e il mondo della scuola e chiedere di essere ascoltato in merito dalle commissioni consiliari competenti. A tal fine, il Consiglio regionale assicura adeguata informazione al PRST sugli atti di interesse.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.