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Legge regionale 30 maggio 2011, n. 20

Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali).

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 1 giugno 2011





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere b) e m), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell’Sito esternoarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 );


Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);


Considerato quanto segue:


1. L’Sito esternoarticolo 22 del d.lgs. 28/2004 prevede che per l’apertura di sale cinematografiche, le regioni, con proprie leggi, disciplinino le modalità di autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché alla ristrutturazione o all'ampliamento di sale e arene già in attività, anche al fine di razionalizzare la distribuzione sul territorio delle diverse tipologie di strutture cinematografiche, secondo i seguenti principi fondamentali:


a) rapporto tra popolazione e numero degli schermi presenti nel territorio provinciale;

b) ubicazione delle sale e arene, anche in rapporto a quelle operanti nei comuni limitrofi;

c) livello qualitativo degli impianti e delle attrezzature;

d) esigenza di assicurare la priorità ai trasferimenti di sale e arene esistenti in altra zona dello stesso territorio provinciale.


2. L’esercizio cinematografico rientra nella materia promozione ed organizzazione di attività culturali, a legislazione concorrente, nell’ambito della quale, le regioni, nell’esercitare legittimamente la propria potestà normativa in materia, devono attenersi ai principi fondamentali contenuti nella normativa statale di riferimento;


3. La volontà di considerare la presenza dei cinema sul territorio regionale, specie nei centri storici, quale presidio prioritario rivolto all’accrescimento culturale della comunità, attraverso la previsione di una specifica azione che integri il piano della cultura, disciplinato dalla l.r. 21/2010 ;


4. L’opportunità di prevedere una differenziazione della tipologia di struttura cinematografica multisala, che consenta una classificazione rispondente alle esigenze del mercato, specie nei centri storici, per diversificare l’offerta cinematografica e fornire agli esercenti nuove opportunità di avvio di imprese nel rispetto della normativa nazionale in materia di programmazione dell’esercizio cinematografico e di governo del territorio;


5. La necessità di apportare modifiche alla l.r. 21/2010 trova fondamento, in particolare, nell’esigenza di attuare il principio relativo all’ubicazione delle sale cinematografiche, anche in rapporto a quelle operanti nei comuni limitrofi, con la previsione contenuta nel capo V, articolo 50 (Autorizzazione all’esercizio cinematografico) della l.r. 21/2010 , che subordina l’autorizzazione all’apertura di sale con capienza superiore a settecento posti all’espletamento della conferenza di servizi tra i comuni interessati, nel rispetto dell’indicatore relativo al rapporto posti/popolazione e prevedendo che il regolamento attuativo disciplini conseguentemente gli indicatori regionali ai fini del rilascio delle autorizzazioni all’esercizio cinematografico;


6. La necessità di prevedere l’autorizzazione anche per le sale cinematografiche con capienza inferiore a settecento posti e per le piccole multisala, qualora queste siano localizzate nel medesimo immobile o contigue o comunque configuranti una medesima struttura e qualora nella composizione della società richiedente siano presenti soggetti che hanno trasferito posti cinema nei cinque anni antecedenti la presentazione dell’istanza;


7. Per le grandi multisala gli indicatori tengono conto dell’ubicazione, in relazione alla vivibilità dell’area, intesa come presenza di spazi o servizi culturali, educativi e di socializzazione per la collettività;


8. La necessità che la Regione provveda annualmente all’aggiornamento del numero dei posti autorizzabili a livello di ciascuna provincia, anche attraverso l’istituzione del sistema della rete distributiva delle sale cinematografiche della Toscana.


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.