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Legge regionale 30 maggio 2011, n. 20

Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali).

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 1 giugno 2011

Art. 7
1. Dopo la lettera t) del comma 2 dell’articolo 53 della l.r. 21/2010 sono aggiunte le seguenti:
“t bis)gli indicatori di cui al comma 1 e 1 bis dell’articolo 51;
t ter)le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1 quater dell’articolo 51.”

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.