Menù di navigazione

Legge regionale 30 maggio 2011, n. 20

Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali).

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 1 giugno 2011

Art. 5
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 51 della l.r. 21/2010 sono inseriti i seguenti:
“1 bis.Per le medie e grandi multisala gli indicatori tengono conto, fermo restando il tassativo rispetto degli indicatori di cui al comma 1, anche dell’ubicazione, particolarmente in relazione alla vivibilità dell’area, intesa come presenza di spazi e servizi culturali, educativi e di socializzazione per la collettività.
1 ter.Per le grandi multisala gli indicatori regionali prevedono la distanza di almeno quindici chilometri in linea l’aria da ogni altra struttura cinematografica presente sul territorio.
1 quater.La Regione ogni anno verifica a livello di ciascuna provincia il numero dei posti autorizzabili; nel caso in cui il quoziente provinciale risulti superiore al quoziente regionale, i posti cinema resisi disponibili a seguito di chiusure vengono comunque mantenuti al fine di garantire il numero complessivo di posti a livello provinciale presenti nell’anno precedente.
1 quinquies.Il regolamento di attuazione di cui all’articolo 53, definisce gli indicatori regionali di cui ai commi 1 e 1 bis, nonché le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1 quater.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.