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Legge regionale 30 maggio 2011, n. 20

Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali).

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 1 giugno 2011

Art. 4
1. Al comma 1 dell’articolo 50 della l.r. 21/2010 le parole:
“trecento posti”
sono sostituite dalle seguenti:
“settecento posti o che la tipologia strutturale cinematografica rientri fra le medie e le grandi multisala.”
.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 50 della l.r. 21/2010 sono inseriti i seguenti:
“1 bis. L’autorizzazione di cui al comma 1, è richiesta inoltre per le sale cinematografiche con capienza inferiore a settecento posti e per le piccole multisala:
a) qualora siano localizzate nel medesimo immobile o contigue o comunque configuranti una medesima struttura;
b) qualora nella composizione della società richiedente siano presenti soggetti che hanno trasferito posti cinema nei cinque anni antecedenti la presentazione dell’istanza, ovvero soggetti che abbiano un qualsiasi rapporto societario con essi, tale condizione si applica anche alle imprese individuali.
1 ter. Ai fini dell’individuazione degli indicatori di cui all’articolo 51, comma 1, sono considerati anche i posti cinema delle strutture non soggette ad autorizzazione. Per tali posti è previsto il divieto di accorpamento con altri posti cinema tale da configurare una struttura di tipologia diversa dalla piccola multisala.”.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 50 della l.r. 21/2010 sono inseriti i seguenti:
“2 bis.Ai fini dell’autorizzazione all’apertura di grandi multisala, il comune territorialmente competente indice la conferenza dei servizi ai sensi dell’articolo 28 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009), alla quale partecipano i comuni facenti parte dello stesso quadrante o sub-area di cui all’allegato B del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 aprile 2009, n. 15/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 “Codice del Commercio. Testo Unico in materia di Commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti”). In conformità all’articolo 28, comma 2, della l.r. 40/2009, qualora nel corso della conferenza non si raggiunga l’unanimità, ai fini dell’autorizzazione si tiene conto delle posizioni prevalenti espresse dai comuni che amministrano la maggioranza dei cittadini residenti nello stesso quadrante o sub-area di cui all’allegato B del d.p.g.r. 15/R/2009.
2 ter. Per le medie e grandi multisala l’autorizzazione, rilasciata a seguito della conferenza di servizi, può essere condizionata da prescrizioni vincolanti volte a garantire un utilizzo della struttura anche a fini culturali, educativi e di socializzazione da parte della collettività.”.
4. Al comma 7 dell’articolo 50 della l.r. 21/2010 dopo le parole:
“nonché le”
è inserita la seguente
“ulteriori”
.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.