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Legge regionale 6 maggio 2011, n. 18

Norme in materia di panificazione

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 13 maggio 2011

Art. 5
1. Chiunque eserciti l’attività di panificazione senza titolo abilitativo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.500,00 ad un massimo di euro 15.000,00 e alla chiusura immediata del panificio.
2. Chiunque eserciti l’attività senza l’indicazione del responsabile dell’attività produttiva è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.500,00 ad un massimo di euro 9.000,00.
3. Il responsabile dell’attività produttiva che non ottempera all’obbligo formativo di cui all’articolo 3, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.000,00 ad un massimo di euro 10.000,00. Alla stessa sanzione è assoggettata l’azienda che non assicura la formazione professionale del responsabile dell’attività produttiva.
4. Il responsabile dell’attività produttiva di cui all’articolo 6, comma 4, che non ottempera all’obbligo formativo previsto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.000,00 ad un massimo di euro 10.000,00. Alla stessa sanzione è assoggettata l’azienda che non assicura la formazione professionale del responsabile dell’attività produttiva.
5. Il responsabile dell’attività produttiva che non ottempera all’aggiornamento professionale di cui all’articolo 3, comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 5.000,00.
6. Chiunque viola le disposizioni sugli orari di vendita e riposo settimanale di cui all’articolo 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 6.000,00.
7. Chiunque viola la disposizione dell’articolo 2, comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.500,00 ad un massimo di euro 9.000,00.
8. In caso di recidiva gli importi di cui ai commi da 1 a 7 sono raddoppiati.
9. Le sanzioni di cui ai commi da 1 a 7 sono irrogate dal comune dove è svolta l’attività.
10. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 1 aprile 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

Note del Redattore:

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 108 del 26 aprile 2012 si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 5; 5, commi 4 e 5; 6, comma 4 e dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, commi 2 e 3, e 5, comma 3.

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 29.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.