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Legge regionale 6 maggio 2011, n. 18

Norme in materia di panificazione

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 13 maggio 2011

Art. 4
- Orari di vendita e riposo settimanale
1. Gli esercenti l’attività della panificazione determinano gli orari di vendita al pubblico entro i limiti stabiliti dal comune.
2. I panifici osservano la chiusura domenicale e festiva, salvo quanto previsto al comma 3. Sono consentite la panificazione e la vendita di pane nelle giornate domenicali e festive, quando nelle medesime sono autorizzate dal comune le aperture straordinarie degli esercizi commerciali al dettaglio.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, il comune, per comprovate necessità tecniche, per rilevanti esigenze di servizio alla collettività o per ragioni di pubblica utilità può consentire l’apertura domenicale e festiva del panificio, coordinandosi con i comuni limitrofi.
4. I panifici garantiscono la produzione e la vendita del pane in caso di due o più festività consecutive, secondo le modalità stabilite dal comune.

Note del Redattore:

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 108 del 26 aprile 2012 si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 5; 5, commi 4 e 5; 6, comma 4 e dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, commi 2 e 3, e 5, comma 3.

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 29.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.