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Legge regionale 3 maggio 2011, n. 17

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 64 (Concorso del Consiglio regionale all’attuazione dei principi di razionalizzazione della spesa).

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, dell' 11 maggio 2011





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’ articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 30 luglio 2010, n. 122 ;


Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 36 (Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 64 (Concorso del Consiglio regionale all’attuazione dei principi di razionalizzazione della spesa);


Visto il parere del Collegio di garanzia statutaria espresso nella seduta dell’11 aprile 2011;


Considerato quanto segue:


1. Nel perseguimento dell’obiettivo di riduzione e razionalizzazione della spesa complessiva regionale realizzato con la l.r. 64/2010 , si è inteso dare attuazione anche all’Sito esternoarticolo 83, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), come da ultimo modificato dall’Sito esternoarticolo 5, comma 8, lettera b), del d.l. 78/2010 , convertito dalla Sito esternol. 122/2010 , che esclude ogni compenso agli amministratori locali per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all’esercizio delle proprie funzioni pubbliche;


2. L’articolo 2 della l.r. 64/2010 ha disposto, di conseguenza, la gratuità dell’incarico del presidente e dei componenti del Consiglio delle autonomie locali (CAL);


3. Il Collegio di garanzia statutaria, con parere espresso in data 11 aprile 2011, ha ritenuto che l’incarico di presidente e di componente del CAL non rientri nell’ambito di applicazione dell’Sito esternoarticolo 83, comma 2, del d.lgs. 267/2000 , poiché la disciplina del CAL, per ogni suo profilo, deve essere rimessa esclusivamente alla legge regionale, senza trovare vincoli in disposizioni della legge statale;


4. Si ritiene opportuno recepire l’indirizzo interpretativo espresso nel suddetto parere ripristinando, senza effetto retroattivo, gli emolumenti previsti dalla l.r. 36/2000 e disponendone contestualmente la riduzione nella misura del 10 per cento, analogamente a quanto già previsto dalla stessa l.r. 64/2010 per gli emolumenti spettanti ai componenti di tutti gli organismi istituiti presso il Consiglio regionale;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.