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Legge regionale 3 maggio 2011, n. 16

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 4 maggio 2011





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto regionale;


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);


Considerato quanto segue:


1. L’articolo 40, comma 3, della l.r. 40/2005 , che impone alle aziende unità sanitarie locali, dove vi sia anche una sola zona priva di società della salute, di prevedere in statuto la figura del direttore dei servizi sociali, necessita alcune precisazioni per quanto riguarda le funzioni ad esso attribuite;


2. È opportuno introdurre, al fine di garantire al meglio la funzionalità e l’efficienza di tali organismi, alcune modifiche nell’organizzazione e nella composizione del Consiglio sanitario regionale e della Commissione regionale di bioetica, istituiti rispettivamente con la Sito esternolegge 30 settembre 1998, n. 71 e con legge regionale 13 agosto 1992, n. 37 ;


3. Per quanto attiene gli organismi di natura tecnico-scientifica, operanti in ambito sanitario, si rileva, come elemento imprescindibile, la garanzia della elevata professionalità dei componenti. Pertanto, si prevede l’inapplicabilità di alcune previsioni della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) agli organismi tecnici, di cui alla l.r. 40/2005 ;


4. È opportuno specificare che l’incremento del numero dei componenti del Consiglio sanitario regionale e della Commissione regionale di bioetica, non determina un aggravio di spesa sul bilancio regionale, in coerenza con la legge finanziaria per l’anno 2011;


Approva la presente legge


Art. 1
1. Il comma 3 dell’articolo 40 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), è sostituito dal seguente:
“3. Nelle aziende unità sanitarie locali, nel cui territorio sono presenti zone in cui non è costituita la società della salute, lo statuto aziendale, di cui all’articolo 50, prevede che il direttore generale sia coadiuvato da un direttore dei servizi sociali con compiti di direzione e di coordinamento delle attività di cui all’articolo 3 septies del decreto delegato. In particolare il direttore dei servizi sociali formula indirizzi per le attività socio sanitarie per garantire i livelli omogenei e uniformi delle stesse.”.
Art. 2
1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 88 della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente:
“c) costituire i gruppi di lavoro e proporre all’assemblea le commissioni, gli osservatori e i relativi membri;”.
Art. 3
1. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 89 della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente:
“e) tre direttori sanitari delle aziende unità sanitarie locali, uno per ciascuna area vasta, ed un direttore sanitario delle aziende ospedaliero-universitarie;”.
2. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 89 della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente:
“g) quindici esperti in materia sanitaria eletti dal Consiglio regionale con voto limitato e nel rispetto del principio della parità di genere di cui alla legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere).”.
3. Alla lettera g bis) del comma 1 dell’articolo 89 della l.r. 40/2005 le parole:
“direzione generale diritto alla salute e politiche di solidarietà”
sono sostituite dalle seguenti:
“competente direzione generale regionale”.
4. Il comma 9 dell’articolo 89 della l.r.40/2005 è abrogato.
Art. 4
1. La lettera o) del comma 1 dell’articolo 90 della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente:
“o) nomina delle commissioni e degli osservatori di cui all’articolo 92.”.
Art. 5
- Sostituzione dell’articolo 92 della l.r. 40/2005
1. L’articolo 92 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
“Art. 92 - Articolazioni di funzioni e organi
1. Il Consiglio sanitario regionale articola le proprie funzioni in osservatori e commissioni permanenti per tematiche a valenza generale derivanti dalla programmazione regionale.
2. Agli osservatori e alle commissioni permanenti, presieduti da un responsabile proposto dall’ufficio di presidenza, possono essere chiamati a partecipare esperti anche esterni al servizio sanitario regionale, senza oneri aggiuntivi.
3. I responsabili degli osservatori e delle commissioni permanenti partecipano ai lavori dell’ufficio di presidenza e dell’assemblea, con diritto di voto.”.
Art. 6
1. Il comma 2 dell’articolo 94 della l.r.40/2005 è sostituito dal seguente:
“2. Agli altri membri del Consiglio sanitario regionale, nonché ai componenti esterni delle commissioni e degli osservatori, è corrisposto un gettone di presenza per l’effettiva partecipazione ad ogni seduta e per non più di una seduta al giorno, nella misura definita con deliberazione della Giunta regionale, in analogia a quanto previsto per organismi simili operanti nella Regione.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 94 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
“3. Ai soggetti di cui ai commi 1 e 2, spetta altresì il rimborso spese con le modalità e nella misura stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.”.
Art. 7
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 97 della l.r. 40/2005 dopo le parole:
“Consiglio regionale”
aggiungere le parole:
“con voto limitato;”.
2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 97 della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente:
“b)dodici esperti in discipline non sanitarie attinenti ai temi della bioetica, di cui due designati dal Presidente della Giunta regionale, individuati nel rispetto del principio della parità di genere di cui alla l.r. 16/2009;”.
3. la lettera d) del comma 1 dell’articolo 97 della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente:
“d) un rappresentante esperto in bioetica per ciascuna delle discipline professionali interessate , tra cui un farmacologo, un biologo, uno psicologo, un ostetrico, un infermiere, un farmacista, un neonatologo, un anestesista del servizio sanitario regionale;”.
4. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 97 della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente:
“g) due rappresentanti delle associazioni di volontariato;”.
5. La lettera h) del comma 1 dell’articolo 97 della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente:
“h) due rappresentanti delle associazioni di tutela;”.
6. La lettera h bis) del comma 1 dell’articolo 97 della l.r. 40/2005 è abrogata.
7. La lettera h ter) del comma 1 dell’articolo 97 della l.r. 40/2005 è abrogata.
8. Il comma 2 dell’articolo 97 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
“2. I componenti di cui al comma 1, lettera c), sono designati dalla federazione regionale dell’ordine dei medici; i componenti di cui al comma 1, lettera d), sono designati dai rispettivi ordini e collegi professionali; i componenti di cui al comma 1, lettere g) e h), sono designati dalle rispettive associazioni e comitati.”.
9. Al comma 3 dell’articolo 97 della l.r. 40/2005 la parola:
“quattro”
è sostituita dalla seguente:
“due
”.
Art. 8
- Inserimento dell’articolo 143 bis nella l.r. 40/2005
1. Dopo l’articolo 143 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
“Art. 143 bis - Nomina del consiglio sanitario regionale, della commissione regionale di bioetica e delle strutture regionali del governo clinico
1. Non si applicano agli organismi di cui agli articoli 43, 51, comma 4, 81, 83 e 95, le seguenti disposizioni della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione):
a) articolo 1, comma 1 bis, lettera b), nella parte in cui sanziona con l’inammissibilità della designazione la mancata indicazione di un numero pari di nominativi di entrambi i generi da parte del soggetto designante;
b) articolo 11, comma 1, lettera g bis);
c) articolo 13, comma 1, con riferimento a non più di due incarichi, qualora il nominato rinunci espressamente alla retribuzione spettante per uno di essi;
d) articolo 13, commi 4 e 5;
e) articolo 14, comma 1;
f) articolo 19, comma 1.”.
Art. 9
- Disposizione finale
1. La Giunta regionale provvede, in sede di ricostituzione del Consiglio sanitario regionale e della Commissione regionale di bioetica, alla rideterminazione delle indennità attualmente spettanti ai componenti dei due organismi, in modo tale da garantire che l’incremento del loro numero non comporti aumento di spesa.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.