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Legge regionale 3 maggio 2011, n. 16

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 4 maggio 2011

Art. 8
- Inserimento dell’articolo 143 bis nella l.r. 40/2005
1. Dopo l’articolo 143 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
“Art. 143 bis - Nomina del consiglio sanitario regionale, della commissione regionale di bioetica e delle strutture regionali del governo clinico
1. Non si applicano agli organismi di cui agli articoli 43, 51, comma 4, 81, 83 e 95, le seguenti disposizioni della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione):
a) articolo 1, comma 1 bis, lettera b), nella parte in cui sanziona con l’inammissibilità della designazione la mancata indicazione di un numero pari di nominativi di entrambi i generi da parte del soggetto designante;
b) articolo 11, comma 1, lettera g bis);
c) articolo 13, comma 1, con riferimento a non più di due incarichi, qualora il nominato rinunci espressamente alla retribuzione spettante per uno di essi;
d) articolo 13, commi 4 e 5;
e) articolo 14, comma 1;
f) articolo 19, comma 1.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.