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Legge regionale 3 maggio 2011, n. 16

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 4 maggio 2011

Art. 7
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 97 della l.r. 40/2005 dopo le parole:
“Consiglio regionale”
aggiungere le parole:
“con voto limitato;”.
2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 97 della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente:
“b)dodici esperti in discipline non sanitarie attinenti ai temi della bioetica, di cui due designati dal Presidente della Giunta regionale, individuati nel rispetto del principio della parità di genere di cui alla l.r. 16/2009;”.
3. la lettera d) del comma 1 dell’articolo 97 della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente:
“d) un rappresentante esperto in bioetica per ciascuna delle discipline professionali interessate , tra cui un farmacologo, un biologo, uno psicologo, un ostetrico, un infermiere, un farmacista, un neonatologo, un anestesista del servizio sanitario regionale;”.
4. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 97 della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente:
“g) due rappresentanti delle associazioni di volontariato;”.
5. La lettera h) del comma 1 dell’articolo 97 della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente:
“h) due rappresentanti delle associazioni di tutela;”.
6. La lettera h bis) del comma 1 dell’articolo 97 della l.r. 40/2005 è abrogata.
7. La lettera h ter) del comma 1 dell’articolo 97 della l.r. 40/2005 è abrogata.
8. Il comma 2 dell’articolo 97 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
“2. I componenti di cui al comma 1, lettera c), sono designati dalla federazione regionale dell’ordine dei medici; i componenti di cui al comma 1, lettera d), sono designati dai rispettivi ordini e collegi professionali; i componenti di cui al comma 1, lettere g) e h), sono designati dalle rispettive associazioni e comitati.”.
9. Al comma 3 dell’articolo 97 della l.r. 40/2005 la parola:
“quattro”
è sostituita dalla seguente:
“due
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.