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Legge regionale 3 maggio 2011, n. 16

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 4 maggio 2011

Art. 6
1. Il comma 2 dell’articolo 94 della l.r.40/2005 è sostituito dal seguente:
“2. Agli altri membri del Consiglio sanitario regionale, nonché ai componenti esterni delle commissioni e degli osservatori, è corrisposto un gettone di presenza per l’effettiva partecipazione ad ogni seduta e per non più di una seduta al giorno, nella misura definita con deliberazione della Giunta regionale, in analogia a quanto previsto per organismi simili operanti nella Regione.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 94 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
“3. Ai soggetti di cui ai commi 1 e 2, spetta altresì il rimborso spese con le modalità e nella misura stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.