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Legge regionale 3 maggio 2011, n. 16

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 4 maggio 2011

Art. 5
- Sostituzione dell’articolo 92 della l.r. 40/2005
1. L’articolo 92 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
“Art. 92 - Articolazioni di funzioni e organi
1. Il Consiglio sanitario regionale articola le proprie funzioni in osservatori e commissioni permanenti per tematiche a valenza generale derivanti dalla programmazione regionale.
2. Agli osservatori e alle commissioni permanenti, presieduti da un responsabile proposto dall’ufficio di presidenza, possono essere chiamati a partecipare esperti anche esterni al servizio sanitario regionale, senza oneri aggiuntivi.
3. I responsabili degli osservatori e delle commissioni permanenti partecipano ai lavori dell’ufficio di presidenza e dell’assemblea, con diritto di voto.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.