Legge regionale 3 maggio 2011, n. 16
Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).
Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 4 maggio 2011
Art. 3
- Modifiche all’articolo 89 della l.r. 40/2005
1. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 89 della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente:
“e) tre direttori sanitari delle aziende unità sanitarie locali, uno per ciascuna area vasta, ed un direttore sanitario delle aziende ospedaliero-universitarie;”.
2. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 89 della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente:
“g) quindici esperti in materia sanitaria eletti dal Consiglio regionale con voto limitato e nel rispetto del principio della parità di genere di cui alla legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere).”.
3. Alla lettera g bis) del comma 1 dell’articolo 89 della l.r. 40/2005 le parole:
“direzione generale diritto alla salute e politiche di solidarietà”
sono sostituite dalle seguenti: “competente direzione generale regionale”.
4. Il comma 9 dell’articolo 89 della l.r.40/2005 è abrogato.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.