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Legge regionale 3 maggio 2011, n. 16

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 4 maggio 2011

Art. 3
1. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 89 della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente:
“e) tre direttori sanitari delle aziende unità sanitarie locali, uno per ciascuna area vasta, ed un direttore sanitario delle aziende ospedaliero-universitarie;”.
2. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 89 della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente:
“g) quindici esperti in materia sanitaria eletti dal Consiglio regionale con voto limitato e nel rispetto del principio della parità di genere di cui alla legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere).”.
3. Alla lettera g bis) del comma 1 dell’articolo 89 della l.r. 40/2005 le parole:
“direzione generale diritto alla salute e politiche di solidarietà”
sono sostituite dalle seguenti:
“competente direzione generale regionale”.
4. Il comma 9 dell’articolo 89 della l.r.40/2005 è abrogato.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.