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Legge regionale 2 maggio 2011, n. 15

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 4 maggio 2011





PREAMBOLO



IL Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Vista la legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);


Visto il parere contrario espresso dalla Commissione regionale per le pari opportunità nella seduta del 16 febbraio 2011;


Considerato quanto segue:


1. che la disposizione prevista dall’articolo 13, comma 4, della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) è risultata di difficile applicazione nei confronti di coloro che sono designati da soggetti esterni alla Regione in un organismo di concertazione come la Commissione regionale permanente tripartita, di cui fanno parte i rappresentanti delle parti sociali e delle associazioni dei disabili più rappresentative a livello regionale;


2. che, nel caso di specie, è necessario derogare alla disposizione prevista dall’articolo 13, comma 4, della l.r. 5/2008 , consentendo alle organizzazioni interessate di designare anche soggetti che hanno già esplicato due mandati consecutivi nello stesso incarico e fino ad un massimo di tre;


3. che la modifica di cui alla presente legge ha la finalità di non limitare eccessivamente l’autonomia delle organizzazioni che compongono la Commissione regionale permanente ripartita nella designazione dei propri rappresentanti e di garantire che la scelta delle organizzazioni citate ricada su persone effettivamente competenti e con le professionalità adeguate a trattare le materie che sono oggetto di concertazione in sede di Commissione;


4. di non accogliere, per le motivazioni già espresse nei punti precedenti, il parere della Commissione regionale per le pari opportunità nella sola parte in cui si esprime in termini negativi sulla deroga all’applicazione dell’articolo 13, comma 4, della l.r. 5/2008 nei confronti della Commissione regionale permanente tripartita e di accoglierlo per la restante parte;


5. che è necessario procedere con urgenza alla nomina della Commissione regionale permanente tripartita a seguito del rinnovo della legislatura.


approva la presente legge

Art. 1
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 23 della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), sono inseriti i seguenti:
“4 bis.In deroga all’articolo 13, comma 4, della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), per i rappresentanti designati dalle parti sociali e dalle associazioni dei disabili più rappresentative a livello regionale, non è consentita la nomina per più di tre mandati consecutivi nello stesso incarico.
4 ter.In conformità all’articolo 12 della l.r. 5/2008, non possono essere nominati nella Commissione regionale permanente tripartita i rappresentanti designati dalle parti sociali e dalle associazioni che ricoprono in agenzie formative incarichi direzionali e di responsabilità amministrativa, di certificatore di competenze e valutatore di progetti.”.
Art. 2
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.