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Legge regionale 2 maggio 2011, n. 15

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 4 maggio 2011

Art. 1
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 23 della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), sono inseriti i seguenti:
“4 bis.In deroga all’articolo 13, comma 4, della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), per i rappresentanti designati dalle parti sociali e dalle associazioni dei disabili più rappresentative a livello regionale, non è consentita la nomina per più di tre mandati consecutivi nello stesso incarico.
4 ter.In conformità all’articolo 12 della l.r. 5/2008, non possono essere nominati nella Commissione regionale permanente tripartita i rappresentanti designati dalle parti sociali e dalle associazioni che ricoprono in agenzie formative incarichi direzionali e di responsabilità amministrativa, di certificatore di competenze e valutatore di progetti.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.