Menù di navigazione

Legge regionale 21 marzo 2011, n. 11

Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 (Disposizioni in materia di energia) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio).

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 23 marzo 2011

Art. 4
- Prima individuazione aree non idonee e norme transitorie per l’installazione degli impianti fotovoltaici a terra
1. Fino all’integrazione del piano di indirizzo energetico regionale con i contenuti previsti dall’articolo 6, comma 2, lettera c bis), della legge regionale 12 luglio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), le aree non idonee all’installazione di impianti fotovoltaici a terra sono individuate dall’allegato A; l’individuazione delle aree non idonee di cui all’allegato A può essere comunque aggiornata, nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale di cui all’Sito esternoarticolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), con deliberazione di Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 205 quater, comma 2, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme in materia di governo del territorio).
2. I procedimenti relativi all’autorizzazione unica, ovvero al titolo abilitativo sostitutivo, in corso all’entrata in vigore della presente legge, sono conclusi ai sensi della previgente normativa, qualora siano intervenuti i pareri ambientali e paesaggistici prescritti.
3. Nel caso di impianti di potenza superiore ad 1 megawatt, i procedimenti relativi all’autorizzazione unica, in corso all’entrata in vigore della presente legge, sono conclusi ai sensi della previgente normativa qualora alla stessa data sia stato acquisito il provvedimento di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) o la pronuncia positiva di VIA.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 39 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 4 novembre 2011, n. 56 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 4 novembre 2011, n. 56 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 4 novembre 2011, n. 56 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato A così sostituito con l.r. 4 novembre 2011, n. 56 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica dell'allegato A così sostituita con l.r. 13 novembre 2012, n. 63 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Voce dell'allegato A così sostituita con l.r. 13 novembre 2012, n. 63 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 7 agosto 2020, n. 82, art. 2 . Successivamente la Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 177/2021 , si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1, 2 e 3, della l.r. 7 agosto 2020, n. 82 (Disposizioni relative alle linee guida regionali in materia di economia circolare e all’installazione degli impianti fotovoltaici a terra. Modifiche alla l.r. 34/2020 e alla l.r. 11/2011), che ha inserito i commi 1, 2 e 3 nella presente legge.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.