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Legge regionale 21 marzo 2011, n. 10

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2011.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 23 marzo 2011




PREAMBOLO



Il Consiglio regionale

Visti l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visti l’articolo 4, comma 1, lettere a), c), l), n) e z), e l’articolo 52 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni normative e regolamentari dell’edilizia);


Vista la Sito esternolegge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della Sito esternolegge 4 marzo 2009, n. 15 , in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);


Vista la sentenza della Corte costituzionale 3 novembre 2010, n. 314;


Vista la sentenza della Corte costituzionale 3 novembre 2010, n. 324;


Vista la legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo);


Vista la legge regionale 4 aprile 1995, n. 36 (Interventi finanziari a favore dell’artigianato e disciplina dell’associazionismo artigiano di garanzia);


Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell’IRPET);


Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);


Vista la legge regionale 3 novembre 1998, n. 77 (Riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica);


Vista la legge regionale 1 dicembre 1998 n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternoD.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 );


Vista la legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti);


Vista la legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei);


Vista la legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione);


Vista la legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali);


Vista la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale toscana”)


Vista la legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing);


Vista la legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali di sorgente e termali);


Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);


Vista la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);


Vista la legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio);


Vista la legge regionale 9 marzo 2006, n. 9 (Istituzione dell’elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari);


Vista la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento);


Vista la legge regionale 19 febbraio 2007, n. 9 (Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici ed odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti);


Vista la legge regionale 4 aprile 2007, n. 20 (Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali);


Vista la legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”);


Vista la legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola);


Vista la legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);


Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’assemblea legislativa regionale);


Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);


Vista la legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per il 2009);


Vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali);


Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);


Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale);


Vista la legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale);


Vista la legge regionale 27 aprile 2009, n. 20 (Disposizioni in materia di ricerca e innovazione);


Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009);


Vista la legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza)


Vista la legge regionale 15 ottobre 2009, n. 57 (Trasferimento del patrimonio regionale al patrimonio comunale dei Comuni di Chiusi, Pescia, Radda in Chianti e Pisa di beni immobili);


Vista la legge regionale 5 novembre 2009, n. 62 (Semplificazione delle procedure di accertamento sanitario della condizione di disabilità);


Vista la legge regionale 15 dicembre 2009, n. 76 (Commissione regionale per le pari opportunità);


Vista la legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente);


Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011);


Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 18 gennaio 2011;


Visti i pareri secondari espressi dalle commissioni consiliari permanenti;


Considerato quanto segue:


Per quanto concerne il capo I (Affari istituzionali), sezione I (Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo”)


1. La Giunta regionale sta predisponendo una banca-dati informatica dei propri procedimenti amministrativi, che implica il superamento del sistema delineato dalla l.r. 9/1995 che prevede una delibera annuale di ricognizione dei procedimenti stessi. Le relative disposizioni possono pertanto essere abrogate.


Per quanto concerne il capo I, sezione II (Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 “Ordinamento dell’IRPET”)


2. La nuova disciplina dell’Agenzia regionale di sanità (ARS) introdotta dalla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011), prevede che il programma di attività, deliberato dal Comitato di indirizzo e controllo su proposta del direttore, sia allegato al bilancio preventivo dell’Agenzia che è trasmesso alla Giunta regionale per l’approvazione, previo parere del Consiglio regionale. Per un difetto di coordinamento, la stessa legge finanziaria ha previsto la medesima disciplina anche per l’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) ma omettendo il riferimento all’obbligo di allegare il programma al bilancio. Da ciò risulta una procedura incompleta di approvazione del bilancio dell’IRPET. Si ritiene opportuno colmare questa lacuna, uniformando le previsioni normative per l’IRPET a quelle disposte per l’ARS.


Per quanto concerne il capo I, sezione III (Modifiche alla legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 “Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti”)


3. La l.r. 11/1999 prevede che facciano parte del Comitato tecnico-scientifico membri che in base a normative statali (Sito esternolegge 27 dicembre 2006 n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007”, in particolare l’articolo 1, comma 611, istitutivo dell’Agenzia nazionale per l’autonomia scolastica, nonché il Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319 “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca” ed in particolare l’articolo 8 sugli uffici scolastici regionali), hanno cambiato natura e denominazione.


Per quanto concerne il capo I, sezione VI (Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 “Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”)


4. Si ravvisa la necessità di regolare la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) di avvisi tecnici di errori materiali, quale strumento di segnalazione all’utenza, nelle more della correzione formale dell’errore, in sede manutentiva.


Per quanto concerne il capo I, sezione VII (Modifiche alla legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 “Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto”)


5. Al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, appare opportuno uniformare la dizione degli articoli riguardanti le procedure e le modalità di raccolta ed autenticazione delle firme, ora parzialmente difforme nella l.r. 62/2007 e nella legge regionale 6 ottobre 2010, n. 51 (Norme sull’iniziativa popolare delle leggi).


Per quanto concerne il capo I, sezione VIII (Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 “Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione”)


6. In conseguenza del riordino dell’assetto complessivo di IRPET e ARS, introdotto dalla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011), si rende necessaria la modifica dell’articolo 2 della l.r. 5/2008 al fine di adeguare le modalità di nomina dei componenti degli organi dei due enti alle previsioni introdotte dalla predetta legge;


7. Al fine di evitare che le disposizioni di cui all’articolo 13, commi 3 e 4, producano effetti eccessivamente drastici, contrari alla propria stessa ratio, si ritiene opportuno stabilire che il divieto del terzo mandato non opera qualora uno dei due mandati consecutivi sia stato svolto solo parzialmente, per una durata inferiore alla metà della scadenza naturale. La nuova previsione si applica a decorrere dalla prima pubblicazione degli elenchi di cui all’articolo 5 della l.r. 5/2008 , successiva all’entrata in vigore della presente legge, allo scopo di tutelare l’affidamento dei soggetti interessati dalle procedure di nomina e di designazione in corso.


Per quanto concerne il capo I, sezione IX (Modifiche alla legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 “Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa”)


8. Si ritiene opportuno adeguare i compensi dei componenti e del presidente del collegio sindacale della società Sviluppo Toscana S.p.A. alla misura prevista per organismi analoghi dalla legge finanziaria regionale per il 2011 nel rispetto dei principi in materia di contenimento della spesa.


Per quanto concerne il capo I, sezione X (Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 “Legge finanziaria per il 2009”)


9. E’ opportuno, per non determinare un eccessivo aggravio sul bilancio degli enti interessati, accogliere la richiesta dei Comuni di Sinalunga e di Colle Val d’Elsa relativa ad un differimento del termine previsto per il rimborso del contributo finanziario erogato dalla Regione per il completamento degli stabilimenti di macellazione di proprietà comunale. Il differimento del rimborso non produce effetti sul bilancio regionale, tenuto conto che gli effetti contabili della previsione di cui all’articolo 9 della l.r. 69/2008 si sono esauriti nell’ambito degli stanziamenti di entrata ed uscita del bilancio 2009. Infatti nel corso di tale annualità contabilmente sono stati assunti rispettivamente l’accertamento e l’impegno di spesa relativo a tale partita per l’importo di euro 400.000,00. Il differimento del termine previsto per il rimborso non determina alcun effetto a carico del bilancio regionale atteso che con tale modifica viene unicamente disposto un differimento del termine di pagamento al fine di consentire il mantenimento in essere del pertinente residuo attivo senza pregiudicare gli equilibri di bilancio.


Per quanto concerne il capo I, sezione XI (Modifiche alla legge regionale 27 aprile 2009, n. 20 “Disposizioni in materia di ricerca e innovazione”)


10. Occorre per completezza di disciplina richiamare in legge le funzioni di segreteria tecnica della Conferenza regionale per la ricerca e l’innovazione ed il suo Comitato esecutivo, assicurate dalla struttura regionale competente in materia di ricerca.


Per quanto concerne il capo I, sezione XIII ( Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 “Legge finanziaria per l’anno 2011”)


11. E’ necessario integrare l’articolo 11 della l.r. 65/2010 , relativo alla riduzione dei compensi degli organi amministrativi, con specifico riferimento al compenso dell’amministratore unico della società Sviluppo Toscana S.p.A. la cui determinazione è effettuata direttamente dalla legge istitutiva della società e non dalla l.r. 20/2008 , cui rinvia invece la finanziaria;


12. si reputa opportuno riconoscere ai componenti degli organi amministrativi degli enti regionali il rimborso delle spese per l’utilizzo del mezzo di trasporto privato sostenute per gli spostamenti relativi all’attività istituzionale degli enti. Tale rimborso è riconosciuto in misura non superiore a quanto sarebbe spettato per l’utilizzo del mezzo di trasporto pubblico, favorendo in tal modo il contenimento della spesa;


13. la sostituzione dell’articolo 138 della l.r. 65/2010 , relativo alla concessione di bene immobile alla Scuola Normale Superiore di Pisa, è determinata dalla necessità di commisurare la durata del canone ricognitorio al valore degli interventi di conservazione necessari all’immobile.


Per quanto concerne il capo II (Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze), sezione I (Modifiche alla legge regionale 4 aprile 1995, n. 36 “Interventi finanziari a favore dell’artigianato e disciplina dell’associazionismo artigiano di garanzia”)


14. La l.r. 36/1995 pur non prevedendo una partecipazione economica al capitale di Artigiancredito Toscano (ACT), prevede la presenza di due rappresentanti della Regione nel consiglio d’amministrazione (articolo 6, comma 1, lettere d) e g) “nomina del collegio dei revisori”);


15. l’articolo 6, così come attualmente formulato, risulta in contrasto con quanto disposto dal nuovo diritto societario (confronta l’articolo 2449 codice civile come sostituito dall’Sito esternoarticolo 13 della legge 25 febbraio 2008, n. 34 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2007”). Per questo motivo è necessaria la modifica attraverso la soppressione delle suddette previsioni.


Per quanto concerne il capo II, sezione III (Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 “Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali di sorgente e termali”)


16. E’ necessario prevedere una proroga dei termini di cui alla l.r. 38/2004 per gli adempimenti relativi al passaggio dalla disciplina previgente al regime attuale delle concessioni di coltivazione dei giacimenti di acque minerali, che stabilisce tra l’altro, il trasferimento dalla Regione ai comuni delle funzioni amministrative in materia. La ricognizione di tutti gli atti inerenti le concessioni in essere, che costituisce il necessario presupposto per l’attuazione della nuova disciplina, si è infatti rivelata particolarmente complessa ed ha richiesto agli uffici regionali tempi maggiori di quanto stimato nell’originaria individuazione dei termini, la cui inosservanza è peraltro sanzionata con la decadenza delle concessioni.


Per quanto concerne il capo II, sezione VI (Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 “Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali”)


17. L’articolo 131 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011), ha sostituito l’articolo 9 della l.r. 73/2008 , sopprimendo tuttavia, al comma 6, per mero errore materiale, il riferimento al regolamento di attuazione, adottato con decreto del Presidente della Giunta 6 maggio 2009, n. 23/R (Regolamento di attuazione dell’art. 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 “Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali”. Fondo di rotazione per la prestazione di garanzie per i giovani professionisti) tuttora vigente. È necessario ripristinare il corretto riferimento al regolamento, anche al fine di assicurare copertura legislativa alle necessarie modifiche che vi saranno apportate.


Per quanto concerne il capo III (Diritti di cittadinanza e coesione sociale), sezione II (Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 “Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing”)


18. Occorre recepire il Sito esternodecreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), che ha introdotto l’obbligo a carico delle imprese che esercitano l’attività di estetista di designare al proprio interno un responsabile tecnico.


Per quanto concerne il capo III, sezione III (Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 “Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio”)


19. Si esplicita nel testo della legge una prassi applicativa da tempo instaurata, che prevede l’inoltro della documentazione tramite lo sportello unico attività produttive (SUAP), in coerenza con l’ordinamento regionale;


20. si chiarisce che l’obbligo di adeguamento ai requisiti dettati dal regolamento attuativo previsto dall’articolo 5 della legge (approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 marzo 2010, n. 23) riguarda tutte le piscine in esercizio alla data di entrata in vigore di quest’ultimo.


Per quanto concerne il capo III, sezione IV (Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2006, n. 9 “Istituzione dell’elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari”)


21. Occorre adeguarsi alle previsioni della Sito esternolegge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008) e al relativo accordo Stato - Regioni sottoscritto il 9 luglio 2010;


Per quanto concerne il capo III, sezione VI (Modifiche alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 62 “Semplificazione delle procedure di accertamento sanitario della condizione di disabilità”)


22. Occorre consentire alle aziende di costituire validamente la commissione anche in assenza del medico specialista “ nella branca medica relativa alla patologia oggetto dell’accertamento”.


Per quanto concerne il capo IV (Politiche territoriali, ambientali e per la mobilità), sezione I (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”)


23. La modifica si rende necessaria al fine di restituire coerenza alla disposizione contenuta nell’articolo 20 ter, comma 6, che, a causa di un mero errore materiale, effettua un rinvio incongruo.


Per quanto concerne il capo IV, sezione II, Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 “Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternoD.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ”) articolo 52, e sezione III (Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”) articolo 53


24. E’ necessario l’adeguamento delle normative regionali alla sentenza della Corte costituzionale 314/2010, che ha dichiarato illegittime le norme che non prevedono la richiesta obbligatoria del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici con riguardo ai progetti definitivi di opere portuali di competenza regionale finanziati per almeno il cinquanta per cento dallo Stato e di importo superiore a venticinque milioni di euro, così come previsto dall’Sito esternoarticolo 127, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).


Per quanto concerne il capo IV, sezione III (Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”), articoli da 54 a 58


25. E’ necessario adeguare la disciplina dell’attività edilizia libera contenuta nella l.r. 1/2005 all’articolo 6 del 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. “Testo A”), come sostituito dalla Sito esternolegge 22 maggio 2010, n. 73 di conversione Sito esternodel decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 (Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l’altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori), il quale ha ampliato gli interventi edilizi non soggetti al rilascio di alcun titolo abilitativo ed ha introdotto interventi la cui realizzazione, pur non richiedendo un titolo, è subordinata ad una comunicazione all’amministrazione comunale;


26. si adegua conseguentemente il sistema sanzionatorio attualmente dettato dalla l.r. 1/2005 .


Per quanto concerne il capo IV, sezione IV (Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”)


27. E’ necessaria una modifica del comma 2 dell’articolo 17, al fine di chiarire in modo esaustivo il ruolo degli atti autorizzativi;


28. è necessario prorogare di un anno i termini per la predisposizione dei programmi di interventi previsti all’articolo 25, comma 3, ed all’articolo 26, comma 2, in quanto è in corso la modifica del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”), che riguarderà anche le disposizioni relative agli scaricatori di piena e alle tipologie di trattamento appropriato, a cui detti programmi dovranno risultare adeguati.


Per quanto concerne il capo IV, sezione V ( Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 2010 n. 9 “Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente”)


29. E’opportuno, al fine di evitare criticità applicative e dubbi interpretativi in ordine all’attivazione dei poteri sostitutivi previsti dall’articolo 14 della l.r. 9/2010 , chiarire lo svolgimento delle relative procedure, con particolare riferimento all’ipotesi di inadempimento da parte dei comuni nella messa in atto degli interventi contingibili previsti nei piani di azione comunale (PAC) di cui all’articolo 12 della medesima legge. E’ conseguentemente necessario apportare alcune modifiche di mero coordinamento testuale.


Per quanto concerne il capo IV, sezione VI ( Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza”)


30. È necessario sostituire un richiamo erroneo contenuto nell’articolo 45, comma 1, della l.r. 10/2010 al fine di identificare in modo corretto le competenze regionali sulle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA).


Per quanto concerne il capo V (Organizzazione e risorse), sezione I (Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 “Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale toscana”) e sezione V (Modifiche alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 “Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza”)


31. Alla luce della necessità di garantire qualità alla normativa di settore apportando i correttivi tecnici necessari per rispondere pienamente alle esigenze di semplicità, coerenza e chiarezza, sono precisate le competenze degli organi regionali per l’adozione della delibera concernente il riuso dei documenti pubblici regionali.


Per quanto concerne il capo V, Sezione II (Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 “Autonomia dell’assemblea legislativa regionale”) e Sezione III (Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”)


32. Occorre adeguarsi alla sentenza della Corte costituzionale 324/2010, che ha respinto il ricorso, presentato tra l’altro, dalla Regione Toscana, in merito alla legittimità dell’Sito esternoarticolo 40, comma 1, lettera f) del d.lgs.150/2009 che ha sancito l’applicazione dell’Sito esternoarticolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) a tutte le pubbliche amministrazioni, rendendo di conseguenza illegittime le previsioni della l.r. 4/2008 e della l.r. 1/2009 , che consentivano il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dirigenziale.


33. Successivamente all’applicazione delle norme del Sito esternodecreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della Sito esternolegge 4 marzo 2009, n. 15 , in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), è opportuno disciplinare i requisiti richiesti per le selezioni per quei profili professionali di categoria C per i quali il possesso di specifiche licenze abilitanti costituisce requisito primario per lo svolgimento delle attività e la maturata esperienza di esercizio delle attività coperte dalla licenza rappresenta elemento positivamente valutabile alla stregua del titolo di studio.


Per quanto concerne il capo V, sezione IV (Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 “Legge di semplificazione e riordino normativo 2009”)


34. Occorre individuare in modo più preciso, per esigenze di funzionalità, le modalità di partecipazione ai lavori della conferenza di servizi disciplinate dalla l.r. 40/2009 ;


35. E’ necessario fugare dubbi interpretativi in ordine al rapporto fra le disposizioni della l.r. 40/2009 relative alle conferenze di servizi, con particolare riferimento alle modalità di pubblicità e partecipazione, e quelle contenute in specifiche discipline di settore, chiarendo che in presenza di queste ultime la disciplina generale dettata dalla l.r. 40/2009 non trova applicazione;


36. Al fine di adeguare la normativa regionale che disciplina lo sportello unico attività produttive (SUAP) alla sopravvenuta normativa nazionale contenuta nel Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’Sito esternoart. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni dalla Sito esternolegge 6 agosto 2008, n. 133 ), che esclude dalla propria applicazione alcuni ambiti di materie, sono recepiti nella normativa regionale gli ambiti esclusi a livello nazionale.


Per quanto concerne il capo VI (Istituti ed organismi inerenti il Consiglio regionale), sezione I (Modifiche alla legge regionale 4 aprile 2007, n. 20 “Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali”)


37. Nei quasi due anni di attività della Conferenza permanente delle autonomie sociali (COPAS) sono emerse numerose criticità in ordine all’operatività dell’organismo dovute alla previsione di maggioranze calcolate sul numero massimo dei componenti nominabili e non sul numero effettivo dei nominati. Si rendono opportune, pertanto, modifiche normative contenenti misure volte al suo miglior funzionamento;


38. Per favorire la possibilità di nominare i componenti della COPAS nel plenum previsto dalla legge si rendono opportune disposizioni per selezionare i candidati in caso di sovrannumero, per favorire la sostituzione di candidati rivelatesi ineleggibili e per prevedere la possibilità, anche dopo l’insediamento dell’organismo, della riapertura dei termini per la presentazione delle candidature delle categorie rimaste non rappresentate;


39. La presenza necessaria, tra i componenti della COPAS, di rappresentanti delle associazioni dei disabili rende opportuna la previsione del riconoscimento, a loro favore, del rimborso delle spese per l’uso dei mezzi propri.


Per quanto concerne il capo VI, sezione II (Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 “Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale”)


40. La l.r. 3/2009 prevede, tra l’altro, nelle sue disposizioni l’assicurazione contro l’invalidità permanente, ma tale fattispecie non è citata nell’elenco degli interventi di cui all’articolo 1, né nella rubrica del capo III, né nella rubrica dell’articolo 24. Da qui la necessità di integrarli;


41. Gli emendamenti si propongono di normare interpretazioni correttamente seguite nella prassi applicativa. L’articolo 15 disciplina la contribuzione volontaria prevedendo che l’interessato possa optare per il versamento in un’unica soluzione oppure effettuare un versamento mensile per il periodo necessario al completamento del quinquennio contributivo. In questo caso, l’assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il soggetto raggiunge i requisiti previsti dall’articolo 11 della l.r. 3/2009 , ovvero compimento del quinquennio contributivo e del sessantesimo anno di età. Poiché la norma non specifica da quando decorre l’assegno nell’ipotesi in cui l’interessato opti per il versamento in un’unica soluzione dei contributi volontari, si ritiene opportuno integrarla precisando che la decorrenza è dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha effettuato il versamento in un’unica soluzione. Si precisa, secondo la pacifica interpretazione già seguita nella prassi, che l’indennità di fine mandato spetta unicamente a coloro che, indipendentemente dalla carica in precedenza esercitata, non svolgono un mandato in qualità di consigliere o di assessore nella legislatura immediatamente successiva.


Per quanto concerne il capo VI, sezione III (Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 “Spese di rappresentanza del Consiglio regionale”)


42. La disposizione dell’articolo 1, comma 1, lettera b), della l.r. 4/2009 , deve essere opportunamente corretta, in quanto la sua attuale formulazione si presta ad un’interpretazione - contraria alla ratio della norma - per la quale verrebbero ad essere ricomprese nell’ambito delle spese di rappresentanza non solo le spese volte alla valorizzazione del ruolo e dell’immagine del Consiglio regionale ma tutte le spese comunque inerenti all’organizzazione di eventi e iniziative di carattere istituzionale, che costituiscono, invece, per il Consiglio regionale, atti dovuti per l’esercizio delle sue funzioni costituzionali e statutarie, in quanto rivolti all’attuazione dei principi e delle finalità dell’ordinamento regionale di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto, delle disposizioni della l.r. 26/2001 istitutiva della Festa della Toscana e delle relazioni istituzionali di cui all’articolo 5 della l.r. 4/2008 (Autonomia dell’assemblea legislativa regionale).

Si ritiene inoltre opportuno arrotondare ad euro 500,00, invece di euro 499,00, la somma entro la quale i contributi a soggetti terzi possono essere disposti direttamente dal Presidente del Consiglio regionale.


Per quanto concerne il capo VI, sezione IV (Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2009, n. 76 “Commissione regionale per le pari opportunità”)


43. A seguito delle modifiche dell’articolo 7 della l.r. 5/2008 , introdotte con la legge regionale 26 febbraio 2010, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 “Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione”), non è più pertinente il rinvio fatto ai commi da 1 a 5 di tale norma dall’articolo 2, comma 4, della l.r. 76/2009 . Il rinvio ora corretto è ai commi 1, 2, 3 e 5 della l.r. 5/2008 . Occorre, pertanto, modificare in tal senso l’articolo 2 della l.r. 76/2009 ;


44. L’articolo 3, comma 3, della l.r. 76/2009 dispone che: ”qualora si debba procedere alla sostituzione di una componente della Commissione per dimissioni o decadenza o altra causa il Consiglio regionale provvede alla nomina della sostituta con le procedure di cui all’articolo 2”. L’articolo 2 rinvia, a sua volta, all’articolo 7, commi da 1 a 5 (per i quali vedi il precedente punto 42 del preambolo) della l.r. 5/2008 che disciplina l’avviso di selezione, le candidature e le proposte di nomina. In realtà, il rinvio deve correttamente intendersi come riferito non già all’articolo 7 bensì all’articolo 17 della medesima legge che disciplina, in via generale, le procedure di sostituzione previste per i rappresentanti nominati dalla Regione. Per ovviare a dubbi interpretativi in ordine all’applicabilità dell’articolo 17 della l.r. 5/2008 , anche in caso di sostituzione di una componente della Commissione regionale per le pari opportunità (CRPO), è opportuno modificare l’articolo 3, comma 3, riportando in esso un rinvio esplicito all’articolo 17 della l.r. 5/2008 ;


Per quanto concerne il capo VI, sezione V (Interpretazione autentica dell’articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54 “Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale”)


45. L’articolo 3, comma 3, della l.r. 54/2010 prevede che al caposervizio nominato coordinatore dell’ufficio stampa provvisorio sia corrisposta un’indennità aggiuntiva: “pari alla differenza tra l’indennità redazionale massima di caposervizio e l’indennità redazionale massima di caporedattore, come stabilite dal contratto di lavoro”. Per mero errore materiale la suddetta disposizione ha fatto riferimento all’indennità redazionale mentre - come risulta in modo inequivoco dalla relazione di accompagnamento dei lavori preparatori della l.r. 54/2010 - il legislatore intendeva applicare non un’indennità da corrispondere una volta all’anno, quale è appunto la citata indennità redazionale, ma un’indennità a carattere mensile. Il riferimento corretto deve essere, quindi, alla Tabella dei minimi di stipendio per i giornalisti professionisti e non, come indicato nella norma, alla Tabella redazionale. L’indennità aggiuntiva da riconoscere risulta, in tal modo, pari a circa 290,00 euro lordi mensili. Tale cifra, come già indicato nella citata relazione, trova copertura nelle ben superiori somme stanziate in bilancio per la remunerazione del direttore dell’agenzia di stampa che non è stato nominato in attuazione delle previsioni di cui all’articolo 1 della l.r. 54/2010 . Si intende pertanto fornire la corretta interpretazione autentica della disposizione in esame erroneamente formulata.


Approva la presente legge


Note del Redattore:

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Abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Abrogato con l.r. 15 aprile 2014, n. 21 , art. 15.

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Abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
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