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Legge regionale 21 marzo 2011, n. 10

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2011.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 23 marzo 2011

CAPO III
- Diritti di cittadinanza e coesione sociale
SEZIONE I
- Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1998, n. 77 (Riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica)
Art. 38
- Abrogazioni
1. Gli articoli 7 e 9 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 77 (Riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica), sono abrogati.
SEZIONE II
- Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing)
Art. 39
1. Dopo il comma 7 dell’articolo 8 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing), è aggiunto il seguente:
“7 bis.Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di estetista e di tatuaggio e piercing deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualifica professionale di cui all’articolo 10. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività.”.
SEZIONE III
- Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio)
Art. 40
1. Al comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio), dopo la parola:
“presenta”
sono aggiunte le seguenti:
“tramite lo sportello unico attività produttive (SUAP)”.
Art. 41
1. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 8/2006 dopo la parola
“presenta”
sono aggiunte le seguenti:
“, tramite lo SUAP,”.
Art. 42
1. Il comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 8/2006 è sostituito dal seguente:
“1. Le piscine in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 5, si adeguano alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 8/2006 è abrogato.
SEZIONE IV
- Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2006, n. 9 (Istituzione dell’elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari)
Art. 43
- Modifiche all’articolo 4 della l.r. 9/2006
1. Il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 9 marzo 2006, n. 9 (Istituzione dell’elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari), è abrogato.
Art. 44
- Modifiche all’articolo 5 della l.r. 9/2006
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 9/2006 è aggiunto il seguente:
“2 bis.I laboratori iscritti nell’elenco che affidano l’esecuzione di determinate prove ad un laboratorio terzo, comunicano gli esiti di queste ultime con le modalità indicate nel regolamento di cui all’articolo 15.”.
Art. 45
- Modifiche all’articolo 6 della l.r. 9/2006
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 9/2006 è sostituita dalla seguente:
“a) siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 1;”.
2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 è sostituita dalla seguente:
“b) non siano ancora in possesso dei requisiti di accreditamento di cui all’articolo 4, comma 1, ma possano documentare l’avvio delle procedure di accreditamento per le relative prove o gruppi di prove presso un organismo di accreditamento riconosciuto conforme ai requisiti generali stabiliti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011.”.
3. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 6 è abrogata.
Art. 46
- Modifiche all’articolo 7 della l.r. 9/2006
1. I commi 1 e 2 dell’articolo 7 della l.r. 9/2006 sono abrogati.
Art. 47
- Modifiche all’articolo 8 della l.r. 9/2006
1. Al comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 9/2006 la parola:
“trentasei”
è sostituita dalla seguente:
“diciotto”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 8 è inserito il seguente:
“3 bisIl responsabile del laboratorio che chiede la cancellazione volontaria dall’elenco di cui all’articolo 3, non può presentare una nuova domanda di iscrizione con riserva.”.
Art. 48
1. Al comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 9/2006, dopo le parole
“dall’articolo 11”
sono aggiunte, infine, le seguenti:
“e dall’articolo 5, comma 2 bis”.
SEZIONE V
- Modifiche allalegge regionale 19 febbraio 2007, n. 9 (Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici ed odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti)
Art. 49
- Modifiche all’articolo 7 della l.r. 9/2007
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 9 (Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici ed odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti), le parole:
“dall’entrata in vigore della presente legge”
sono sostituite dalle seguenti:
“dalla sottoscrizione del protocollo di cui all’articolo 3, comma 3”.
SEZIONE VI
- Modifiche alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 62 (Semplificazione delle procedure di accertamento sanitario della condizione di disabilità)
Art. 50
Abrogato.
Art. 51
Abrogato.

Note del Redattore:

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Abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Abrogato con l.r. 15 aprile 2014, n. 21 , art. 15.

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Abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.