Legge regionale 24 febbraio 2011, n. 7
Modifiche alla legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia).
Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 2 marzo 2011
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, quarto comma, della Costituzione ;
Visto l’articolo 57 dello Statuto regionale;
Vista la legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia);
Considerato quanto segue:
1. Si ritiene opportuno ridurre i termini per il ricorso al Collegio di garanzia al fine di non ritardare eccessivamente la promulgazione delle leggi, con particolare riferimento a quelle che hanno maggiore carattere di urgenza;
2. In relazione a quanto sopra è altresì opportuno specificare che i termini abbreviati di ricorso riguardano tutte le leggi per le quali è disposto un termine di entrata in vigore più breve di quello ordinario, correggendo il testo attuale della l.r. 34/2008 , che fa ancora riferimento alla dichiarazione di urgenza che, invece, per le leggi regionali non è più contemplata né dal secondo comma dell’articolo 127 della Costituzione , né dall’articolo 43 del nuovo Statuto regionale, così come avviene anche per le leggi statali;
3. L’attribuzione al Collegio di garanzia anche di competenze consultive in materia giuridico-istituzionale nei confronti del Consiglio regionale concorre alla politica di riduzione delle spese, unificando in quest’unico organismo anche le funzioni in precedenza previste per il Comitato di consulenza tecnico-giuridica, che non sarà pertanto costituito;
Approva la presente legge
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.