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Legge regionale 24 febbraio 2011, n. 7

Modifiche alla legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia).

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 2 marzo 2011

Art. 5
1. Al comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 34/2008, le parole:
“Per ogni parere trasmesso nei termini”
sono sostituite dalle seguenti:
“Salvo quanto previsto per i pareri di cui all’articolo 14 bis, per ogni atto trasmesso nei termini”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 34/2008 è inserito il seguente:
“1.1.Per ogni parere di cui all’articolo 14 bis, trasmesso entro il termine assegnato, ai componenti del Collegio che hanno partecipato alle sedute relative a tale atto è corrisposto un compenso lordo di euro 400,00, elevato ad euro 600,00 per il redattore dell’atto.”.
3. Al comma 1 bis dell’articolo 18 della l.r. 34/2008 le parole:
“di cui al comma 1”
sono sostituite dalle seguenti:
“di cui ai commi 1 e 1.1.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.