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Legge regionale 24 febbraio 2011, n. 7

Modifiche alla legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia).

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 2 marzo 2011

Art. 4
- Inserimento del capo III bis nella l.r. 34/2008
1. Dopo il capo III della l.r. 34/2008 è inserito il seguente:
“Capo III bis
Funzioni di consulenza
Art. 14 bis - Consulenza in materia giuridico-istituzionale per il Consiglio regionale
1. Il Presidente del Consiglio, direttamente o su iniziativa di altri organismi consiliari, può richiedere al Collegio di formulare, entro un termine assegnato, un parere su quesiti e temi di carattere giuridico-istituzionale di particolare rilievo, attinenti, in particolare, all’interpretazione ed applicazione delle disposizioni statutarie ed all’esercizio delle funzioni consiliari.
2. I pareri di cui al comma 1, non possono essere richiesti su atti o comportamenti oggetto di giudizio di conformità allo Statuto, di conflitti di attribuzione, di ammissibilità e regolarità dei referendum.
3. La struttura di assistenza giuridica e legislativa del Consiglio assicura la formulazione tecnica della richiesta di parere.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.