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Legge regionale 24 febbraio 2011, n. 7

Modifiche alla legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia).

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 2 marzo 2011

Art. 2
1. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 34/2008 le parole:
“Per gli atti di cui è dichiarata l’urgenza il termine è ridotto a quindici giorni
”, sono sostituite dalle seguenti: “
Per gli atti per i quali è stabilito
un termine di entrata in vigore inferiore a quello ordinario di cui all’articolo 43, comma 1, dello Statuto, il termine è ridotto a quindici giorni”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.