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Legge regionale 10 febbraio 2011, n. 4

Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere).

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 16 febbraio 2001

Art. 3
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 16/2009 è inserito il seguente:
“1 bis.Le associazioni che possono beneficiare dei finanziamenti regionali, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1, devono risultare iscritte ad uno dei seguenti registri:
a) registro di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all’art. 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 “Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio sanitari integrati”);
b) registro di cui alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato).”.
2. Il comma 3 dell’articolo 6 è sostituito dal seguente:
“3. Il piano regionale di cui all’articolo 22, definisce gli obiettivi e i requisiti generali dei progetti, nonché l’ammontare complessivo delle risorse finanziarie ad essi destinate.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.