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Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66

Legge finanziaria per l'anno 2012.

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 28 dicembre 2011

CAPO VI
- Revisione delle procedure di iscrizione delle imprese artigiane al registro delle imprese. Modifiche alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato)
Art. 74
1. Il titolo della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato), è sostituito dal seguente: "
Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane
".
Art. 75
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 53/2008 è sostituita dalla seguente:
"
a) all’annotazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese secondo le modalità previste al capo IV della presente legge;
".
2. Le lettere b) ed e) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 53/2008 sono abrogate.
Art. 76
1. Il comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 53/2008 è sostituito dal seguente:
"
3. Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato se non è annotata come artigiana nella sezione speciale del registro delle imprese. Lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese.
".
2. Il comma 4 dell’articolo 7 della l.r. 53/2008 è abrogato.
Art. 77
1. Ai commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 8 della l.r. 53/2008 le parole "
iscritti in separata sezione dell’albo artigiani
" sono sostituite dalle seguenti: "
annotati come imprese artigiane nella sezione
speciale del registro delle imprese
".
2. Il comma 5 dell’articolo 8 della l.r. 53/2008 è abrogato.
Art. 78
1. 1. Dopo il comma 8 dell'articolo 12 della l.r. 53/2008 è aggiunto il seguente:
"
8 bis. Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni
dell'Avvocatura regionale), la rappresentanza processuale e la difesa in giudizio della Commissione regionale per l'artigianato spettano all'Avvocatura regionale, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della stessa l.r. 63/2005.
".
Art. 79
1. La rubrica del capo IV della l.r. 53/2008 è sostituita dalla seguente: "
Annotazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese
".
Art. 80
1. La rubrica dell'articolo 13 della l.r. 53/2008 è sostituita dalla seguente: "Annotazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese".
2. Il comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 53/2008 è sostituito dal seguente:
"
1. Le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10, sono tenute a dichiarare il possesso dei requisiti ai fini dell’annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese. Fanno eccezione le imprese di cui all'articolo 7, comma 2, lettera d), per le quali la dichiarazione è facoltativa.
"
3. Il comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 53/2008 è abrogato.
4. All’alinea del comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 53/2008 le parole: "
L’iscrizione all’albo artigiani
" sono sostituite dalle seguenti: "
L’annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese come artigiana
".
5. Il comma 4 dell’articolo 13 della l.r. 53/2008 è abrogato.
6. Il comma 5 dell'articolo 13 della l.r. 53/2008 è sostituito dal seguente:
"
5. Il possesso dei requisiti artigiani è attestato dall’annotazione nella sezione speciale artigiani, nell'ambito della certificazione del registro delle imprese, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici "numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della l. 15 marzo 1997, n. 59").
".
7. Al comma 6 dell’articolo 13 della l.r. 53/2008 le parole: "l’iscrizione all’albo artigiani" sono sostituite dalle seguenti: "l’annotazione come artigiana".
8. Il comma 7 dell’articolo 13 della l.r. 53/2008 è abrogato.
9. Il comma 9 dell’articolo 13 della l.r. 53/2008 è sostituito dal seguente:
"
9. Le CCIAA mettono a disposizione della Regione a titolo gratuito i dati relativi alle imprese artigiane contenuti nella sezione speciale del registro delle imprese."
.
Art. 81
1. La rubrica dell'articolo 14 della l.r. 53/2008 è sostituita dalla seguente: "
Comunicazione unica al
registro delle imprese
".
2. Il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 53/2008 è sostituito dal seguente:
"
1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa artigiana, il titolare della stessa presenta alla CCIAA nel cui territorio è ubicata la sede operativa principale dell'impresa, una dichiarazione attestante il
possesso dei relativi requisiti, mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico professionale e la rottamazione di autoveicoli). La
dichiarazione determina l'annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese, con decorrenza dalla data di presentazione della comunicazione."
.
3. I commi 2 e 3 dell'articolo 14 della l.r. 53/2008 sono abrogati.
4. Il comma 5 dell'articolo 14 della l.r. 53/2008 è sostituito dal seguente:
"
5. La CCIAA adotta gli eventuali provvedimenti di cancellazione delle annotazioni entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della comunicazione. Tale termine è sospeso per trenta giorni al fine di garantire eventuali integrazioni della documentazione.
".
5. Al comma 6 dell’articolo 14 della l.r. 53/2008 dopo le parole: "
cancellazione
" sono soppresse le seguenti: "
e di variazione
".
6. Al comma 7 dell’articolo 14 della l.r. 53/2008 dopo le parole: "
cancellazione
" sono soppresse le seguenti: "
e di variazione
".
7. Dopo il comma 7 dell'articolo 14 della l.r. 53/2008 è aggiunto il seguente:
"
7 bis. Qualora, a seguito di accertamenti o verifiche ispettive emergano gli elementi per l'iscrizione alla gestione di cui all'articolo 9 bis, comma 4, del d.l. 7/2007 la CCIAA è tenuta ad iscrivere l'impresa nella sezione speciale del registro delle imprese con decorrenza immediata, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7. I provvedimenti di variazione o di cancellazione adottati per mancanza dei requisiti tecnico-professionali non pregiudicano l'obbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo dell'attività.
".
Art. 82
1. Il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 53/2008 è sostituito dal seguente:
"
2. L'impresa è tenuta a dichiarare, entro trenta giorni, i fatti che determinano la perdita dei requisiti per l'annotazione artigiana nella sezione speciale del registro delle imprese. Non è richiesta la dichiarazione nel caso in cui venga richiesta contestualmente la cancellazione dal registro delle imprese o denunciata la cessazione dell'attività al repertorio economico amministrativo, purché i requisiti dell'annotazione siano venuti meno in conseguenza dello stesso fatto o evento.
".
Art. 83
- Abrogazione dell'articolo 16 della l.r. 53/2008
Art. 84
1. Al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 53/2008 le parole. "
l'iscrizione all'albo artigiani
" sono sostituite dalle seguenti: "
l'annotazione artigiana nella sezione speciale del registro delle imprese
".
2. Il comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 53/2008 è sostituito dal seguente:
"
2. Chiunque ometta o ritardi la comunicazione dell’avvenuta perdita dei requisiti artigiani è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 2.500,00.
".
3. Al comma 3 dell’articolo 17 della l.r. 53/2008 dopo la parola: "
ometta
" sono aggiunte le seguenti: "
o ritardi
".
4. Al comma 4 dell'articolo 17 della l.r. 53/2008 la parola: "
iscrizione
" è sostituita dalla seguente: "
annotazione
".
5. Dopo il comma 4 dell'articolo 17 della l.r. 53/2008 è inserito il seguente:
"
4 bis. Chiunque adotti, quale ditta o insegna o marchio, in violazione dell’articolo 7, comma 3, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato laddove manchi l’annotazione artigiana nella sezione speciale del registro delle imprese è punito con la sanzione amministrativa
da euro 500,00 ad euro 2.500,00.
".
Art. 85
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 53/2008 è sostituita dalla seguente:
"
a) le modalità di annotazione e cancellazione delle imprese artigiane dalla sezione speciale del registro delle imprese;"
.
Art. 86
1. L'articolo 27 della l.r. 53/2008 è sostituito dal seguente:
"
Art. 27 - Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti per il funzionamento della segreteria della CRAT, di cui all’articolo 12, stimati in euro 45.000,00 per ciascuno degli anni 2012, 2013, 2014, si fa fronte con le risorse iscritte
nell’unità previsionale di base (UPB) 543 "Interventi, incentivi e servizi per lo sviluppo delle imprese artigiane – Spese correnti" del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012 – 2014.
2. Agli oneri derivanti dalla corresponsione dell'indennità ai componenti della CRAT di cui all'articolo 12, comma 7, stimati in euro 2.200,00 per ciascuno degli anni 2012, 2013, 2014, si fa fronte con le risorse iscritte nella UPB 711 "Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti" del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012 – 2014.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
".
Art. 87
- Norme transitorie. Efficacia differita
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva il regolamento di modifica del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 ottobre 2009, n. 55/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 22 ottobre 2008 n. 53 ), concernente quanto stabilito dall'articolo 26, comma 1, lettera a) della l.r. 53/2008 , come modificato dalla presente legge.
2. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano dalla data di entrata in vigore delle modifiche al d.p.g.r. 55/R/2008 adottate ai sensi del comma 1.
3. Gli effetti economici delle convenzioni in essere per la tenuta dell'albo artigiani cessano in ogni caso a far data dal 1° gennaio 2012.
4. Al fine di garantire la piena funzionalità del sistema, la Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale il monitoraggio sull’attuazione delle disposizioni di cui al presente capo VI.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 59 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 28 gennaio 2000, n. 6 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 22 giugno 2009, n. 30 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 17 luglio 2009, n. 39 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 19 novembre 1999, n. 60 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 16 marzo 1994, n. 24 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 11 agosto 1997, n. 65 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 21 maggio 2008, n. 28 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 5 agosto 2010, n. 47 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 30 ottobre 2010, n. 55 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 7 maggio 1985, n. 59 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 6 settembre 1993, n. 67 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 11 aprile 1995, n. 49 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 27 luglio 1995, n. 83 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 5 aprile 2004, n. 21 .

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Articolo abrogato con l.r. 6 giugno 2012, n. 26 , art. 8.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 22 ottobre 2008, n. 53 .

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Nota soppressa.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 1 agosto 2011, n. 35 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 23 luglio 2009, n. 40 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 12 febbraio 2010, n. 10 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 6 agosto 2001, n. 36 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 27 giugno 1997, n. 45 .

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79 , art. 48.

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 15 novembre 2011, n. 58 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 9 gennaio 2009, n. 3 .

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Articolo abrogato con l.r. 21 maggio 2012, n. 21 , art. 6.

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Punto abrogato con l.r. 21 maggio 2012, n. 21 , art. 6.

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Articolo abrogato con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 8.

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Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 9, ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79 , art. 48.

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Sezione inserita con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 10.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 12.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 13.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 14.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 15.

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Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 16, ed ora abrogato con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 17.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 18.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 19.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 20.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 21.

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Allegato prima sostituito con l.r. 14 settembre 2012, n. 49 , art. 6, ed ora così sostituito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 6.

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Parole inserite con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 5.

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Tabella così sostituita con l.r. 26 novembre 2012, n. 66 , art. 5.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 38.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 39.

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Lettera abrogata con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 39.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 39.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 40.

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 20.

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Comma così sostituito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 2.

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 39.

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Parola così sostituita con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 40.

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Comma così sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 39.

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Comma così sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 9.

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Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n.90 , art.60.

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 48.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 48.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

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Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

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Articolo abrogato con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 4.

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Articolo abrogato con l.r. 5 aprile 2017, n. 17 , art. 13.

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Articolo abrogato con l.r. 17 luglio 2019, n. 44, art. 25 , che al 2° comma recita: “Restano in vigore tutte le disposizioni che disciplinano il consorzio che non contrastano con la presente legge.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.