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Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66

Legge finanziaria per l'anno 2012.

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 28 dicembre 2011

CAPO I
- Disposizioni in materia di ISEE
Art. 108
- Compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali. Accesso agevolato ai servizi pubblici locali
1. Gli utenti dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali partecipano finanziariamente ai costi delle prestazioni richieste. Il Consiglio regionale procede con apposita legge alla ricognizione dei servizi soggetti a compartecipazione nel rispetto della normativa statale di riferimento.
2. La quota di compartecipazione al costo delle prestazioni è determinata in misura proporzionale alla situazione economica del richiedente, valutata esclusivamente sulla base dello strumento dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al Sito esternodecreto legislativo 31 marzo Sito esterno1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'Sito esternoarticolo 59, comma 51 della l. 27 dicembre 1997, n. 449 ).
3. L’accesso alle agevolazioni previste dai sistemi tariffari dei servizi pubblici locali è subordinato, oltre che al possesso di specifici requisiti soggettivi, alla situazione economica del richiedente valutata con lo strumento dell’ISEE di cui al comma 2.
4. Il valore ISEE è determinato sulla base della relativa attestazione, rilasciata ai sensi dell’Sito esternoarticolo 4 del d.lgs. 109/1998 . Agli utenti non provvisti di attestazione ISEE è applicata la quota di compartecipazione più elevata al costo dei servizi di cui al comma 1 e, nei casi di cui al comma 3, non sono riconosciute agevolazioni.
5. La Regione, per quanto attiene i servizi sanitari e socio-sanitari e gli enti locali, erogatori dei servizi, nell’ambito della loro autonomia e delle disponibilità dei rispettivi bilanci, determinano le fasce di reddito in relazione al valore ISEE e definiscono le corrispondenti misure di contribuzione o condizioni di agevolazione.
6. Ai fini del presente articolo, rimangono esentati dalla valutazione ISEE le persone facenti parte dei progetti di vita indipendente. La Regione garantisce la continuità dei progetti di vita indipendente, revocabili solo nel caso di cessazione della condizione prevista per l’accesso al progetto.
7. Le disposizioni del presente articolo sono attuate nel rispetto della normativa statale emanata in materia ai sensi dell’articolo 117, commi secondo e terzo, della Costituzione.
Art. 109
- Acquisizione dati ai fini del controllo sull’ISEE
1. La Regione può stipulare apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche per acquisire, in via telematica, i dati e le informazioni personali, anche in forma disaggregata, che le stesse detengono per obblighi istituzionali, al fine di ridurre gli adempimenti dei cittadini e delle imprese e rafforzare il contrasto alle evasioni e alle frodi fiscali e contributive, nonché per accertare il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali, assistenziali e di sostegno al reddito.
Art. 110
- Azioni di semplificazione e miglioramento del sistema
1. La Regione promuove intese e accordi con le associazioni rappresentative degli enti locali, l’Istituto Nazionale della Previdenza sociale (INPS), gli altri enti pubblici coinvolti, le organizzazioni sindacali, al fine di:
a) semplificare gli adempimenti dell’utenza e la gestione amministrativa dei servizi, attraverso un’uniforme applicazione dell’ISEE sul territorio regionale;
b) sviluppare strategie comuni volte a rendere più incisive ed efficaci le attività di controllo poste in essere dalle amministrazioni.
2. L’accordo di cui al comma 1, disciplina le modalità di acquisizione dei dati inerenti l'indicatore della situazione economica equivalente determinato dall’INPS, nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza di cui agli articoli 3 e 11 Sito esternodel decreto legislativo 30 giugno Sito esterno2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Tali dati, tramite l’infrastruttura tecnica regionale del sistema tessera sanitaria-carta nazionale dei servizi (TS-CNS), sono resi disponibili agli enti erogatori dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali per la definizione della quota di compartecipazione al costo delle prestazioni da parte del cittadino.
3. La Regione promuove inoltre un confronto con gli enti locali, gli altri soggetti istituzionali coinvolti e le parti sociali, volto ad elaborare alcuni correttivi al metodo ISEE che consentano di ottimizzarne l’efficacia e l’equità sociale, e favorisce le azioni volte al recepimento degli stessi in sede di revisione della normativa nazionale di disciplina della materia.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 59 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 28 gennaio 2000, n. 6 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 22 giugno 2009, n. 30 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 17 luglio 2009, n. 39 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 19 novembre 1999, n. 60 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 16 marzo 1994, n. 24 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 11 agosto 1997, n. 65 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 21 maggio 2008, n. 28 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 5 agosto 2010, n. 47 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 30 ottobre 2010, n. 55 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 7 maggio 1985, n. 59 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 6 settembre 1993, n. 67 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 11 aprile 1995, n. 49 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 27 luglio 1995, n. 83 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 5 aprile 2004, n. 21 .

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Articolo abrogato con l.r. 6 giugno 2012, n. 26 , art. 8.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 22 ottobre 2008, n. 53 .

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Nota soppressa.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 1 agosto 2011, n. 35 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 23 luglio 2009, n. 40 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 12 febbraio 2010, n. 10 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 6 agosto 2001, n. 36 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 27 giugno 1997, n. 45 .

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79 , art. 48.

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 15 novembre 2011, n. 58 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 9 gennaio 2009, n. 3 .

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Articolo abrogato con l.r. 21 maggio 2012, n. 21 , art. 6.

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Punto abrogato con l.r. 21 maggio 2012, n. 21 , art. 6.

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Articolo abrogato con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 8.

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Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 9, ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79 , art. 48.

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Sezione inserita con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 10.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 12.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 13.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 14.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 15.

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Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 16, ed ora abrogato con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 17.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 18.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 19.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 20.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 21.

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Allegato prima sostituito con l.r. 14 settembre 2012, n. 49 , art. 6, ed ora così sostituito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 6.

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Parole inserite con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 5.

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Tabella così sostituita con l.r. 26 novembre 2012, n. 66 , art. 5.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 38.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 39.

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Lettera abrogata con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 39.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 39.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 40.

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 20.

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Comma così sostituito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 2.

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 39.

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Parola così sostituita con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 40.

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Comma così sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 39.

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Comma così sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 9.

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Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n.90 , art.60.

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 48.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 48.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

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Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

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Articolo abrogato con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 4.

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Articolo abrogato con l.r. 5 aprile 2017, n. 17 , art. 13.

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Articolo abrogato con l.r. 17 luglio 2019, n. 44, art. 25 , che al 2° comma recita: “Restano in vigore tutte le disposizioni che disciplinano il consorzio che non contrastano con la presente legge.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.