Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66
Legge finanziaria per l'anno 2012.
Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 28 dicembre 2011
Art. 14
- Modifiche all'articolo 7 della l.r. 6/2000 (3)
1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell’Agenzia di Promozione Economica della Toscana "APET"), le parole: "
31 ottobre
" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre
".2. Al comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 6/2000, le parole "
, nonché la situazione economica dell'A.P.E.T
." sono sostituite dalle seguenti: "ed evidenzia i rapporti tra le attività previste e le previsioni economiche rappresentate nel bilancio preventivo.
".Note del Redattore:
Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 9, ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79 , art. 48.
Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 16, ed ora abrogato con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 6.
Allegato prima sostituito con l.r. 14 settembre 2012, n. 49 , art. 6, ed ora così sostituito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 6.
Articolo abrogato con l.r. 17 luglio 2019, n. 44, art. 25 , che al 2° comma recita: “Restano in vigore tutte le disposizioni che disciplinano il consorzio che non contrastano con la presente legge.”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.