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Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65

Legge finanziaria per l’anno 2011.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 31 dicembre 2010

TITOLO IV
- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali
CAPO I
- Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione dei rifiuti
Art. 81
- Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione dei rifiuti
1. Entro il 31 dicembre 2011 (59)

Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25, art. 24.

la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una proposta di legge avente ad oggetto:
a) la riforma del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti, in conformità alla competenza attribuita alla Regione stessa dall’Sito esternoarticolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge finanziaria 2010"), che sopprime le autorità d’ambito territoriale ottimale (ATO) di cui agli articoli 148 e 201 Sito esternodel Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
b) la definizione dell’ambito territoriale ottimale unico per l’esercizio del servizio idrico integrato.
2. Nel caso in cui le comunità di ambito di cui all’articolo 24 della legge regionale 18 maggio 1998, n.25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) non abbiano provveduto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla pubblicazione del bando per la selezione del gestore unico ai sensi della legge regionale 22 novembre 2007, n.61 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n.25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” e norme per la gestione dei rifiuti), la Regione provvede alla nomina di un commissario con le procedure di cui all’articolo 30 della medesima l.r.61/2007 , scelto ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, oppure tra soggetti dotati della necessaria professionalità, in possesso di idonea laurea magistrale od equivalente e di comprovata esperienza tecnica nello specifico settore.
3. Per garantire la continuità del servizio di gestione integrata dei rifiuti, nelle more dell’espletamento delle procedure di affidamento del servizio al gestore unico e fino al subentro dello stesso, il servizio è espletato dai gestori operanti alla data del 31 dicembre 2010.
4. Per garantire la continuità del servizio di depurazione delle acque reflue dei distretti industriali, nelle more dell’espletamento delle procedure di affidamento del servizio ai nuovi gestori e fino al subentro degli stessi, il servizio è espletato dai gestori operanti alla data del 31 dicembre 2010.
CAPO II
- Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Modifiche alla legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale)
SEZIONE I
- Disposizioni urgenti per l’anno 2011
Art. 82
- Disposizioni urgenti per il trasporto pubblico locale
1. Gli enti locali titolari di contratti per il servizio di trasporto pubblico locale su gomma scaduti o in scadenza entro il termine di decorrenza dell’affidamento ad un unico soggetto gestore di cui all’articolo 90 (41)

Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25, art. 8.

, provvedono a garantire la continuità del servizio in applicazione dell’articolo 5, comma 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70. Resta ferma la facoltà di bandire specifica gara con scadenza dell’affidamento del servizio al 31 dicembre 2011 (41)

Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25, art. 8.

, con possibilità di proroga fino a sei mesi.
1 bis. Nelle more dell’espletamento della procedura concorsuale per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma al gestore unico di cui all’articolo 90 e fino al subentro dello stesso, gli enti locali competenti provvedono, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, a garantire la continuità del servizio reiterando, anche oltre il primo biennio, i provvedimenti di emergenza emanati ai sensi del comma 1. (104)

Comma inserito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64, art. 2.

(108)

La Corte costituzionale ha dichiarato, con sentenza n. 2 del 13 gennaio 2014, l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, della l.r. 24 novembre 2012, n. 64.

2. Per l’anno 2011 le risorse regionali destinate ai servizi di trasporto pubblico locale sono ripartite tra gli enti locali, con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto delle quote percentuali risultanti dagli esiti della conferenza dei servizi minimi di cui all’articolo 6 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) tenutasi in data 11 aprile 2005, previa decurtazione:
a) di una quota pari al 2,5 per cento da calcolare sull’ammontare complessivo, da ripartire tra gli enti locali secondo quanto stabilito al comma 5;
b) di una ulteriore quota pari allo 0,8 per cento dell’ammontare complessivo, da destinare al funzionamento dell’ufficio unico di cui all’articolo 86.
3. Nell’ambito della deliberazione di riparto di cui al comma 2, la Giunta regionale provvede altresì all’individuazione dei criteri e delle prescrizioni, che costituiscono condizione per l’erogazione delle risorse, a cui le province, di concerto con i comuni, devono attenersi nella ridefinizione della rete e dei livelli quantitativi dei servizi di trasporto, con particolare riferimento ai criteri per l’integrazione della rete dei servizi ferroviari, a guida vincolata e in sede propria e su gomma.
4. Dalla ripartizione di cui al comma 2, sono escluse le risorse destinate ai progetti di riorganizzazione e valorizzazione dei servizi nell’ambito dei piani urbani della mobilità che siano state oggetto di accordo stipulato entro il 31 dicembre 2010.
5. Le risorse decurtate dall’ammontare complessivo ai sensi del comma 2, lettera a) e le risorse derivanti dalla mancata sottoscrizione degli accordi di cui al comma 4, sono attribuite agli enti locali, secondo le modalità ed i tempi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in relazione ai lotti in cui le compensazioni per la produzione del servizio siano uguali o non superiori del 5 per cento rispetto alle compensazioni standard di produzione del servizio definite dalla Giunta regionale.
SEZIONE II
- Riforma del trasporto pubblico locale
Art. 83
- Esercizio associato delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale
1. La presente sezione detta disposizioni per l’esercizio associato delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale su gomma concernenti:
a) l’espletamento delle procedure concorsuali per l’affidamento dei servizi di trasporto relative ai contratti scaduti e in scadenza negli anni 2011, 2012 e 2013;
b) la gestione, il controllo, la vigilanza ed il monitoraggio dei contratti stipulati ai sensi della lettera a).
2. Per i contratti di cui al comma 1, lettera a), con scadenza successiva al 1° gennaio 2012, l’affidamento del servizio al gestore decorre dalla data di scadenza degli stessi.
Art. 84
- Ambito territoriale ottimale del servizio di trasporto pubblico locale
1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituito l’ambito territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale coincidente con l’intera circoscrizione territoriale regionale (90)

Parole soppresse con l.r. 14 luglio 2012, n. 35, art. 2.

.
1 bis. L’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma avviene sulla base di un unico lotto di gara, fatta salva la possibilità degli enti locali di prevedere ulteriori lotti per i servizi di cui all’articolo 88, comma 3, e per quelli che non siano oggetto della convenzione di cui all’articolo 85. (91)

Comma inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35, art. 2.

1 ter. L’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su ferro avviene sulla base di uno o più lotti, anche integrati con quello di cui al comma 1 bis, individuati con deliberazione della Giunta regionale, tenendo conto delle caratteristiche dei servizi e delle condizioni di economicità, efficacia ed efficienza della loro organizzazione. (92)

Comma inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35, art. 2.

Art. 84 bis
- Investimenti per il trasporto ferroviario regionale(93)

Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35, art. 3.

1. La Giunta regionale, per potenziare ed ammodernare il servizio ferroviario regionale, può acquisire materiale rotabile, anche avvalendosi a tale fine, per l’espletamento delle procedure di cui al Sito esternodecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), dei soggetti gestori del servizio.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Giunta stipula con i soggetti gestori apposita convenzione che prevede l'acquisizione del materiale rotabile direttamente al patrimonio regionale.
Art. 85
- Convenzione per l’esercizio associato delle funzioni
1. L’esercizio associato delle funzioni di cui all’articolo 83 è regolato da apposita convenzione stipulata tra la Regione, le province ed i comuni.
2. La convenzione di cui al comma 1, è stipulata entro il 31 gennaio 2011 sulla base dello schema tipo approvato dalla Giunta regionale, previo confronto con gli enti locali.
3. Lo schema tipo di convenzione prevede la delega alla Regione delle funzioni amministrative di cui all’articolo 83 (42)

Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25, art. 9.

, comma 1, da parte delle province e dei comuni.
Art. 86
- Ufficio unico per l’esercizio associato delle funzioni(43)

Rubrica così sostituita con l.r. 29 giugno 2011, n. 25, art. 10.

1. La Regione, avvalendosi di personale proprio e di personale trasferito dalle province previo accordo con gli enti di provenienza (109)

Parole così sostituite con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 7.

, costituisce un ufficio unico per lo svolgimento delle seguenti attività, con riferimento alle funzioni di cui all’articolo 83, comma 1:
a) supporto alla programmazione della mobilità e dei servizi di trasporto marittimi, ferroviari, a guida vincolata e in sede propria e su gomma integrati fra loro, nonché delle relative politiche tariffarie;
b) istruttoria tecnica a supporto della conferenza di cui all’articolo 6 della l.r. 42/1998 ;
c) espletamento delle procedure concorsuali;
d) gestione del contratto di servizio;
e) controllo, vigilanza e monitoraggio;
f) gestione banche dati;
g) supporto tecnico alla pianificazione territoriale per la simulazione degli effetti sul traffico delle previsioni insediative e degli altri interventi rilevanti per l’assetto delle reti del trasporto pubblico e privato;
h) segreteria della conferenza permanente di cui all’articolo 87.
2. L’ufficio unico relaziona trimestralmente alla conferenza permanente di cui all’articolo 87 in merito alla propria attività.
3. La Giunta regionale definisce l’organizzazione ed indirizza l’attività dell’ufficio unico, sulla base delle proposte formulate dalla conferenza permanente di cui all’articolo 87.
Art. 86 bis
1. Ai sensi dell’articolo 86, il personale delle amministrazioni provinciali che svolge funzioni in materia di trasporto pubblico locale (TPL) è trasferito nel ruolo organico della Giunta regionale a far data dal 1° gennaio 2015 nel numero massimo di dodici unità, previa intesa tra la Regione, l’Unione province d’Italia (UPI) e le province interessate in ordine alle modalità per l’individuazione ed il trasferimento del personale medesimo da concludersi entro il 30 novembre 2014.
2. Allo scadere della validità della convenzione di cui all’articolo 85, l’eventuale diversa attribuzione delle funzioni di cui all’articolo 83, comma 1, qualora tale attribuzione non sia già stata definita in attuazione Sito esternodella Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), determina la conseguente allocazione del personale trasferito ai sensi dell'articolo 86, comma 1.
3. Al personale di cui al comma 1 è riconosciuta a tutti gli effetti la continuità del rapporto di lavoro e l’anzianità maturata presso le amministrazioni di provenienza.
4. All’atto di inquadramento nel ruolo organico della Giunta regionale l’importo complessivo del trattamento fisso e continuativo in godimento presso le amministrazioni provinciali determina l’attribuzione al dipendente della corrispondente posizione di sviluppo economico nella categoria di inquadramento ovvero, in mancanza di corrispondenza, della posizione di sviluppo economico immediatamente inferiore.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse necessarie per le retribuzioni già spettanti presso gli enti di provenienza al personale trasferito nel ruolo organico della Giunta regionale sono finanziate con le risorse regionali di cui alla UPB 322 “Servizi di trasporto pubblico – spese correnti” per la gestione delle funzioni relative ai servizi di TPL, determinando un corrispondente minor trasferimento dalla predetta UPB alle province di cui al comma 1. Le risorse necessarie per le retribuzioni confluiscono nella competente UPB del bilancio regionale per annualità intere per l’anno 2015 e successivi.
6. Nell’ambito delle risorse di cui al comma 5, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse delle amministrazioni provinciali destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro 1° aprile 1999 (Contratto collettivo nazionale di lavoro “CCNL” relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali) e 23 dicembre 1999 (CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale dell’area della dirigenza del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali), confluiscono per l’intero importo tra le risorse della Regione Toscana destinate alle medesime finalità. Le relative amministrazioni provinciali riducono le risorse anzidette di rispettiva competenza presenti nei relativi fondi del medesimo importo complessivo.
7. La spesa relativa al trattamento economico complessivo del personale trasferito non comporta un aumento della spesa di personale della Regione Toscana ai fini dell’applicazione dell’ Sito esternoarticolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2007”). La somma corrispondente non può essere e utilizzata da ciascuna delle province interessate ai fini dell'applicazione dell' Sito esternoarticolo 1, comma 557, della l. 296/2006 .
Art. 87
- Conferenza permanente per la programmazione e verifica delle attività dell’ufficio unico (44)

Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25, art. 11.

1. Per la programmazione e la verifica delle attività dell'ufficio di cui all’articolo 86, al fine di assicurare la collaborazione tra la Regione e gli enti locali, è istituita un'apposita conferenza permanente.La conferenza ha la stessa durata della convenzione stipulata per l’esercizio associato delle funzioni.(45)

Periodo aggiunto con l.r. 29 giugno 2011, n. 25, art. 11.

2. La conferenza permanente è composta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, che la presiede, dai presidenti delle province, dai sindaci dei comuni capoluogo di provincia, nonché da un sindaco in rappresentanza degli altri comuni di ciascuna provincia nominato (46)

Parola così sostituita con l.r. 29 giugno 2011, n. 25, art. 11.

dal Consiglio delle autonomie locali (CAL). Alle sedute della conferenza partecipa, con funzioni di assistenza e senza diritto di voto, il responsabile dell’ufficio di cui all’articolo 86.
2 bis. Le nomine di competenza del CAL di cui al comma 2, sono effettuate entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione di cui all’articolo 85. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza permanente è validamente costituita con la sola presenza degli altri membri, fatta salva la possibilità di successive integrazioni. (47)

Comma inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25, art. 11.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina con propria deliberazione le modalità di funzionamento della conferenza permanente.
4. Ai componenti della conferenza permanente non compete alcuna indennità di carica o di presenza.
Art. 88
- Risorse da destinare al trasporto pubblico locale
1. Entro il 31 gennaio 2011 la Giunta regionale con propria deliberazione individua:
a) le tipologie di rete cui far riferimento per la determinazione dei costi e dei ricavi standard di cui alla lettera b);
b) i costi standard di produzione dei servizi di trasporto pubblico locale unitari per tipologia di rete ed i ricavi standard degli stessi.
2. Entro il 28 febbraio 2011 e comunque successivamente alla stipula della convenzione di cui all’articolo 85, è effettuata la conferenza regionale ai sensi dell’articolo 6 della l.r. 42/1998 come modificato dalla presente legge. La conferenza, sulla base delle determinazioni di cui al comma 1, provvede:
a) al riparto delle risorse da destinare ai servizi di cui alla lettera b), nel rispetto dei criteri previsti dall’articolo 89 e tenuto conto di quanto stabilito al comma 3;
b) all’individuazione della rete dei servizi di trasporto pubblico locale, compatibile con le risorse definite ai sensi dell’articolo 89, suddivisa per tipologie di rete e per competenza;
c) approvazione dei criteri di premialità in favore degli enti locali che abbiano destinato risorse per la realizzazione dei servizi aggiuntivi.(48)

Lettera così sostituita con l.r. 29 giugno 2011, n. 25, art. 12.

3. Nell’ambito della conferenza è fatta salva la possibilità di attribuire risorse agli enti locali (49)

Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25, art. 12.

per la realizzazione di singoli servizi in area a domanda debole anche (119)

Parola aggiunta con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art.5.

tramite l’integrazione con servizi sociali e scolastici, oppure tramite affidamento a soggetti esercenti servizi di trasporto pubblico non di linea di taxi ed autonoleggio da rimessa.
3 bis. Le risorse di cui al comma 3 possono essere assegnate anche per un arco temporale pluriennale entro il periodo di affidamento dei servizi riferiti all’ambito territoriale ottimale di cui all’articolo 84, comma 1. (120)

Comma aggiunto con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art.5.

4. Le risorse che, nell’ambito della conferenza di cui al comma 2, risultino attribuite agli enti locali aderenti alla convenzione, rimangono allocate nel bilancio regionale per il finanziamento dei servizi oggetto di delega ai sensi dell’articolo 85, comma 3.
Art. 89
- Criteri per l’attribuzione delle risorse
1. La proposta approvata dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della l.r. 42/1998 come modificato dalla presente legge è formulata, per quanto riguarda la lettera a) del comma medesimo, sulla base dei seguenti criteri:
a) una quota pari all’80 per cento delle risorse regionali destinate al trasporto pubblico locale è attribuita agli enti competenti a copertura dei servizi minimi;
b) la restante quota delle risorse regionali destinate al trasporto pubblico locale, pari al 20 per cento, è attribuita agli enti competenti che hanno aderito alla convenzione di cui all’articolo 85 in misura proporzionale a quanto ad essi attribuito ai sensi della lettera a), come quota aggiuntiva per l’ampliamento della rete dei servizi minimi. (50)

Comma così sostituito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25, art. 13.

1 bis. La delibera di cui al comma 1 propone altresì i criteri di premialità in favore degli enti locali che abbiano destinato risorse per la realizzazione dei servizi aggiuntivi. (51)

Comma aggiunto con l.r. 29 giugno 2011, n. 25, art. 13.

Art. 90
- Affidamento del servizio
1. Entro il 31 marzo 2011, l’ufficio di cui all’articolo 86 avvia le procedure per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma ad un unico soggetto gestore, a partire dal 1° gennaio 2012. L’affidamento ha durata di nove anni ed ha ad oggetto i servizi relativi ai contratti scaduti e in scadenza negli anni 2011, 2012 e 2013.
2. La gara per l'affidamento dei servizi di cui al comma 1 può avere ad oggetto anche i servizi regionali di trasporto pubblico su ferro relativi ad uno o più lotti di cui all’articolo 84, comma 1 ter. In tal caso l'affidamento dei servizi avviene dalla data di scadenza del contratto relativo ai servizi su ferro ed il nuovo contratto ha durata fino al nono anno successivo a detta scadenza. (94)

Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35, art. 4.

3. Qualora nell´ambito della gara di cui al presente articolo si richieda agli offerenti la realizzazione di investimenti finalizzati al miglioramento del servizio, la durata del contratto dovrà essere proporzionata ai tempi di recupero degli investimenti stessi, anche in deroga ai limiti di durata di cui ai commi 1 e 2.
Art. 91
- Norma transitoria
1. La gara per l’affidamento dei servizi di cui all’articolo 90 è svolta in assenza del programma regionale dei servizi di trasporto di cui all’articolo 5 della l.r. 42/1998 e dei programmi provinciali dei servizi di trasporto pubblico di cui all’articolo 8 della stessa legge, sulla base delle determinazioni assunte nella conferenza dei servizi di cui all’articolo 6 della l.r. 42/1998 .
SEZIONE III
- Modifiche alla l.r. 42/1998
Art. 92
Art. 93
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 42/1998 , le parole “
Ai fini di cui al comma 7, lettera d), la conferenza individua altresì i lotti da porre a gara, perseguendo la gestione associata a livello della sua massima dimensione territoriale.
” sono soppresse.
d) le risorse regionali, complessivamente non superiori all'1 per cento delle risorse di cui allalettera a), da destinare alla Regione ed alle province, nonché le attività da realizzare con le risorse medesime al fine di supportare l'esercizio delle funzioni in materia di trasporto pubblico
locale;
”.
Art. 94
Art. 95
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 42/1998 , è aggiunto il seguente:
3 bis. I comuni capoluogo e quelli tenuti alla predisposizione del piano urbano della mobilità e del piano urbano del traffico realizzano la simulazione degli effetti sul traffico delle previsioni insediative e degli altri interventi rilevanti per l’assetto delle reti del trasporto pubblico e privato.
”. (12)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 31 luglio 1998, n. 42.

Art. 96
1. Il comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 42/1998 è sostituito dal seguente:
1. Sono di competenza della Regione, allo scopo di assicurarne l’esercizio unitario a livello regionale, tutte le funzioni amministrative relative ai servizi di trasporto pubblico:
a) ferroviari, marittimi ed aerei di cui al
Sito esternod.lgs. 422/1997
;
b) automobilistici interprovinciali;
c) automobilistici extraurbani, complementari ed adduttivi alla rete dei servizi ferroviari.
”. (12)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 31 luglio 1998, n. 42.

Art. 97
1. Il comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 42/1998 è sostituito dal seguente:
2. Qualora i servizi si svolgano nell'ambito di due comuni limitrofi, la competenza è attribuita alla
provincia quando colleghino tra loro i due capoluoghi, oppure uno dei due comuni con la stazione ferroviaria ubicata nel territorio dell'altro.
”. (12)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 31 luglio 1998, n. 42.

Art. 98
1. Il comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 42/1998 è sostituito dal seguente:
1. La Regione e gli enti locali affidano i servizi programmati di trasporto pubblico locale utilizzando di preferenza il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
”.
Art. 99
1. Il comma 13 dell’articolo 16 bis della l.r. 42/1998 è sostituito dal seguente:
13. Al fine della buona esecuzione del servizio, in conformità alla normativa comunitaria vigente, il bando di gara può stabilire l'obbligo, per i soggetti di cui al comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), di costituire una società della tipologia individuata dalla Giunta regionale e di operare in modo unitario nello svolgimento del contratto di servizio, in caso di esito positivo della gara. L'offerta contiene l'impegno ad assolvere le predette condizioni.
”. (12)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 31 luglio 1998, n. 42.

Art. 100
- Abrogazione dell’articolo 22 della l.r. 42/1998
1. L’articolo 22 della l.r. 42/1998 è abrogato.
Art. 101
1. Al comma 2 dell’articolo 26 della l.r. 42/1998 le parole “
in attuazione dell’articolo 5, comma 2
lettera l),
” sono soppresse. (12)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 31 luglio 1998, n. 42.

Art. 102
- Norma transitoria
1. In sede di prima applicazione, i servizi di competenza regionale di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c) della l.r. 42/1998 , come modificato dall’articolo 96, sono individuati nell’ambito della conferenza regionale di cui all’articolo 88, comma 2. (30)

Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 29.

2. Fatti salvi gli atti della gara regionale per l'affidamento del servizio di cui all'articolo 90 e tutte le determinazioni preliminari della gara stessa intercorse con gli enti locali, fino al suddetto affidamento (118)

Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 8.

le competenze di gestione del servizio di TPL sono esercitate dalla Regione sull'intero ambito regionale, (118)

Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 8.

in applicazione dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007, (118)

Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 8.

secondo i seguenti criteri:
a) individuazione della rete dei servizi per ciascun ambito provinciale a partire dalla rete esistente al 1° gennaio 2018;
b) assegnazione alla Regione (118)

Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 8.

della quota di risorse previste dagli enti locali e da questi destinate alla copertura dei servizi di trasporto nella misura stabilita per l'anno 2017, per l'esercizio dei servizi di cui alla lettera a);
c) applicazione del sistema tariffario approvato dall'intesa della conferenza regionale dei servizi minimi del 25 maggio 2012 e dai successivi perfezionamenti della stessa, a partire dal 1° luglio 2018.(52)

Comma prima sostituito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25, art. 14, ed ora così sostituito con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 3.

2 bis. La Regione assicura, (118)

Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 8.

per ciascun ambito territoriale provinciale, una quota pari all'80 per cento delle risorse regionali destinate alla copertura dei servizi minimi di cui all'intesa. La restante quota del 20 per cento delle risorse è assegnata a ciascun ambito territoriale solo a seguito dell'adesione ai criteri di cui al comma 2. (115)

Comma aggiunto con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 3.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 16 marzo 1994, n. 24 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 59 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 11 agosto 1997, n. 65 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 19 novembre 1999, n. 60 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 28 gennaio 2000, n. 6 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 22 giugno 2009, n. 30 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 17 luglio 2009, n. 39 .

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Nota soppressa.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 28 gennaio 2000, n. 6 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 31 luglio 1998, n. 42 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 gennaio 2006, n. 1 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 21 marzo 2000, n. 39 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 3 gennaio 2005, n. 7 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 giugno 2008, n. 37 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 41 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 luglio 2002, n. 32 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 13 luglio 2007, n. 38 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 maggio 1998, n. 25 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 1 dicembre 1998, n. 88 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 30 dicembre 2008, n. 73 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 8 maggio 2009, n. 24 .

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Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 25.

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Sezione introdotta con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 26.

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Articolo inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 27.

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Numeri inseriti con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 29.

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Articolo così sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 30.

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La Corte Costituzionale con Sito esternosentenza n. 182 del 10 giugno 2011 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, lettera b), della legge della Regione Toscana 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011) e dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Toscana n. 65 del 2010.

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Nota soppressa.

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Comma aggiunto con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 2.

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Periodo aggiunto con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 3.

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Sezione inserita con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 5.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 27 luglio 1995, n. 83 .

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Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 9.

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Rubrica così sostituita con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 11.

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Periodo aggiunto con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 11.

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Parola così sostituita con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 11.

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Comma inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 11.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 12.

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Comma così sostituito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 13.

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Comma aggiunto con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 13.

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Comma prima sostituito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 14, ed ora così sostituito con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68 , art. 3 .

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Capo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 18.

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Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 19.

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Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 20.

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Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 21.

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Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 22.

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Comma così sostituito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 23.

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Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 24.

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Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 25.

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Comma inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 26.

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Articolo prima inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 27 ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2011 , n. 66 , art. 140.

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Allegato prima sostituito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 17, poi così sostituito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 4, ed ora così sostituito con l.r. 28 novembre 2011, n. 61 , art. 3.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 3. Poi comma parzialmente modificato con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 5.

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Comma inserito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 5.

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Parole soppresse con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 5.

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Comma aggiunto con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 5.

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Comma inserito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 8.

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Articolo inserito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2011, n.47 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 28 novembre 2011, n. 61 , art. 1.

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Parole inserite con l.r. 28 novembre 2011, n. 61 , art. 2.

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Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2011, n. 61 , art. 2.

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Note soppresse.

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Articolo prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 art. 6; poi abrogato con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 87 .

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Note soppresse.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 8.

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Parole soppresse con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 9.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 10.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 23.

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Comma così sostituito con l.r. 30 giugno 2012, n. 33 , art. 3.

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Comma abrogato con l.r. 30 giugno 2012, n. 33 , art. 4.

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Parole soppresse con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 5.

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Periodo aggiunto con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 7.

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Comma inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 7.

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Comma inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 7.

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Comma inserito con l.r. 14 settembre 2012, n. 49 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 37.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 37.

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Parola così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 58.

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La Corte costituzionale ha dichiarato, con Sito esternosentenza n. 2 del 13 gennaio 2014 , l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, della l.r. 24 novembre 2012, n. 64 .

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Parole così sostituite con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 14.

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Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

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Parole inserite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 11.

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Articolo abrogato con l.r. 20 dicembre 2016, n. 86 , art. 160.

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Nota soppressa.

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Per l'interpretazione autentica di questo articolo, vedi l'articolo 6 della l.r. 27 novembre 2023, n. 42 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.