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Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65

Legge finanziaria per l’anno 2011.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 31 dicembre 2010

SEZIONE II
- Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'IRPET)
Art. 27
- Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 59/1996
1. L’articolo 3 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'IRPET), è sostituito dal seguente:
Art. 3 - Organi
1. Sono organi dell'Istituto:
a) il Comitato di indirizzo e controllo;
b) il Direttore;
c) il Comitato scientifico;
Art. 28
- Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 59/1996
1. L’articolo 4 della l.r. 59/1996 è sostituito dal seguente:
Art. 4 - Comitato di indirizzo e controllo: composizione e funzionamento
1. Il Comitato di indirizzo e controllo è così composto:
a) dal Presidente, nominato dal Presidente della Giunta regionale;
b) da quattro membri nominati dal Consiglio regionale;
c) da due membri nominati dal Consiglio delle autonomie locali.
2. La durata in carica del Comitato di indirizzo e controllo coincide con quella della legislatura regionale.
3. Il Comitato di indirizzo e controllo è convocato dal suo Presidente e si riunisce almeno ogni trimestre. La convocazione avviene anche su richiesta, con indicazione dell'ordine del giorno, di almeno tre membri.
4. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei membri. Ad esse partecipa il Direttore.
5. Le deliberazioni del Comitato di indirizzo e controllo sono adottate a maggioranza dei presenti.
6. Il Comitato di indirizzo e controllo è validamente costituito con la nomina del Presidente e dei membri di cui al comma 1, lettera b).
”.(3)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 59.

Art. 29
- Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 59/1996
1. L’articolo 5 della l.r. 59/1996 è sostituito dal seguente:
Art. 5 - Comitato di indirizzo e controllo: competenze
1. Il Comitato di indirizzo e controllo in particolare:
a) delibera il programma annuale e pluriennale di attività, su proposta del Direttore, sentiti i pareri del Comitato scientifico e quello della Conferenza consultiva, di cui all'articolo 10 bis;
b) approva la relazione annuale sull’attività svolta dall’Istituto;
c) nomina i componenti del Comitato scientifico.
2. Il Presidente del Comitato di indirizzo e controllo:
a) convoca e presiede le sedute del Comitato di indirizzo e controllo e ne stabilisce l'ordine del giorno;
b) presenta annualmente alla Giunta regionale, che la trasmette al Consiglio, la relazione di cui al comma 1, lettera b).
3. Il Presidente designa un membro del Comitato di indirizzo e controllo per la sua sostituzione in caso di impedimento temporaneo o assenza.
”.(3)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 59.

Art. 30
- Abrogazione dell’articolo 6 della l.r. 59/1996
1. L’articolo 6 della l.r. 59/1996 è abrogato.
Art. 31
- Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 59/1996
1. L’articolo 7 della l.r. 59/1996 è sostituito dal seguente:
Art. 7 - Collegio dei revisori dei conti: composizione e durata in carica
1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri iscritti nel registro dei revisori contabili.
2. I membri del Collegio sono eletti dal Consiglio regionale con voto limitato.
3. Il Presidente del Collegio è contestualmente eletto dal Consiglio regionale tra i membri del Collegio stesso.
4. La durata in carica del Collegio dei revisori è di cinque anni.
”.(3)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 59.

Art. 32
- Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 59/1996
1. L’articolo 9 della l.r. 59/1996 è sostituito dal seguente:
Art. 9 - Direttore
1. Il Direttore dell’Istituto è nominato dal Presidente della Giunta regionale, previo parere vincolante della commissione consiliare competente che si esprime entro venti giorni dal ricevimento della proposta di nomina. Decorso inutilmente tale termine il Presidente procede alla nomina .
2. L'incarico di Direttore è conferito a persona dotata di specifici requisiti scientifici nelle materie oggetto dell'attività dell'Istituto nonché di adeguata esperienza organizzativa.
3. Il Direttore rappresenta legalmente l’Istituto e cura i rapporti con gli organi della Regione.
4. Al Direttore compete la direzione scientifica, amministrativa e finanziaria dell'Istituto. A tal fine il Direttore:
a) propone il programma pluriennale e annuale al Comitato di indirizzo e controllo;
b) elabora la relazione annuale sull’attività svolta dall’Istituto;
c) adotta il bilancio preventivo economico e il bilancio di esercizio;
d) approva i regolamenti dell'Istituto;
e) approva la pianta organica, dispone l'organizzazione dei servizi e adotta i provvedimenti relativi al personale;
f) dispone in ordine alla accettazione di donazioni, oblazioni, contributi;
g) dispone l’affidamento di studi e ricerche a soggetti esterni.
5. La durata dell'incarico di Direttore è di cinque anni.
6. Il Direttore attribuisce ad un dirigente dell'Istituto il compito di sostituirlo in caso di sua temporanea assenza.
”. (3)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 59.

Art. 33
1. Il comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 59/1996 è sostituito dal seguente:
3. La durata in carica del Comitato scientifico coincide con quella della legislatura regionale.”.
2. Al
comma 4 dell’articolo 10 della l.r. 59/1996
le parole “Presidente dell’Istituto” sono sostituite dalle seguenti: “Presidente del Comitato di indirizzo e controllo
”.(3)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 59.

Art. 34
1. Al comma 1 dell’articolo 10 bis della l.r. 59/1996 le parole “
Presidente dell’Istituto
” sono sostituite dalle seguenti: “
Presidente del Comitato di indirizzo e controllo
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 10 bis della l.r. 59/1996 le parole “
Consiglio di amministrazione
” sono sostituite dalle seguenti: “
Comitato di indirizzo e controllo
”.(3)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 59.

Art. 35
- Abrogazione degli articoli 11 e 12 della l.r. 59/1996
1. Gli articoli 11 e 12 della l.r. 59/1996 sono abrogati.
Art. 36
- Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 59/1996
1. L’articolo 13 della l.r. 59/1996 è sostituito dal seguente:
Art. 13 - Indennità di carica e gettone di presenza
1. Al Presidente e agli altri componenti del Comitato di indirizzo e controllo è corrisposto, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del Comitato stesso, un gettone di presenza di euro 30,00.
2. Nel caso in cui si preveda l’esclusività dell’incarico, il trattamento economico del Direttore, onnicomprensivo, è determinato dalla Giunta regionale con riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti. Nel caso di incarico a tempo parziale, il trattamento economico è stabilito nell’atto di nomina.
3. Al Presidente e agli altri membri del Comitato scientifico è corrisposto, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del Comitato stesso, un gettone di presenza di euro 30,00.
4. Al Presidente e agli altri membri del Collegio dei revisori è corrisposta un’indennità annua pari rispettivamente al 3 per cento e al 2 per cento dell’indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.
”.(3)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 59.

Art. 37
- Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 59/1996
1. L’articolo 14 della l.r. 59/1996 è sostituito dal seguente:
Art. 14 - Rimborsi spese
1. Al Presidente e agli altri membri del Comitato di indirizzo e controllo, al Presidente ed agli altri membri del Collegio dei revisori dei conti, al Presidente ed agli altri membri del Comitato scientifico, qualora per lo svolgimento dei compiti attribuiti si rechino fuori del comune ove ha sede l'Istituto, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto e pernottamento nella misura stabilita per i dirigenti regionali.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 residenti in un comune distante almeno dieci chilometri da quello in cui ha sede l’Istituto, è dovuto inoltre il rimborso delle spese per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organismi, nella misura stabilita per i dirigenti regionali. Il rimborso non compete nel caso in cui tali soggetti debbano comunque recarsi nel comune in cui ha sede l’Istituto per il compimento di doveri inerenti la propria attività lavorativa.
”. (3)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 59.

Art. 38
1. Il comma 3 dell’articolo 19 della l.r. 59/1996 è sostituito dal seguente:
3. Il bilancio preventivo economico è adottato dal direttore dell’Istituto entro il 31 ottobre dell’anno precedente all’esercizio di riferimento e approvato dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre successivo, acquisito il parere del Consiglio regionale.
”.
2. Il comma 4 dell’articolo 19 della l.r. 59/1996 è sostituito dal seguente:
4. Il bilancio di esercizio è adottato dal direttore dell’Istituto entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce. Il bilancio è trasmesso alla Giunta regionale che effettua l’istruttoria e lo
propone al Consiglio regionale, che lo approva entro sessanta giorni dal ricevimento.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 16 marzo 1994, n. 24 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 59 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 11 agosto 1997, n. 65 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 19 novembre 1999, n. 60 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 28 gennaio 2000, n. 6 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 22 giugno 2009, n. 30 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 17 luglio 2009, n. 39 .

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Nota soppressa.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 28 gennaio 2000, n. 6 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 31 luglio 1998, n. 42 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 gennaio 2006, n. 1 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 21 marzo 2000, n. 39 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 3 gennaio 2005, n. 7 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 giugno 2008, n. 37 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 41 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 luglio 2002, n. 32 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 13 luglio 2007, n. 38 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 maggio 1998, n. 25 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 1 dicembre 1998, n. 88 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 30 dicembre 2008, n. 73 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 8 maggio 2009, n. 24 .

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Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 25.

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Sezione introdotta con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 26.

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Articolo inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 27.

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Numeri inseriti con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 29.

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Articolo così sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 30.

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La Corte Costituzionale con Sito esternosentenza n. 182 del 10 giugno 2011 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, lettera b), della legge della Regione Toscana 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011) e dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Toscana n. 65 del 2010.

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Nota soppressa.

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Comma aggiunto con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 2.

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Periodo aggiunto con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 3.

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Sezione inserita con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 5.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 27 luglio 1995, n. 83 .

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Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 9.

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Rubrica così sostituita con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 11.

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Periodo aggiunto con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 11.

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Parola così sostituita con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 11.

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Comma inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 11.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 12.

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Comma così sostituito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 13.

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Comma aggiunto con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 13.

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Comma prima sostituito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 14, ed ora così sostituito con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68 , art. 3 .

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Capo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 18.

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Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 19.

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Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 20.

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Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 21.

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Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 22.

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Comma così sostituito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 23.

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Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 24.

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Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 25.

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Comma inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 26.

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Articolo prima inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 27 ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2011 , n. 66 , art. 140.

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Allegato prima sostituito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 17, poi così sostituito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 4, ed ora così sostituito con l.r. 28 novembre 2011, n. 61 , art. 3.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 3. Poi comma parzialmente modificato con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 5.

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Comma inserito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 5.

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Parole soppresse con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 5.

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Comma aggiunto con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 5.

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Comma inserito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 8.

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Articolo inserito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2011, n.47 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 28 novembre 2011, n. 61 , art. 1.

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Parole inserite con l.r. 28 novembre 2011, n. 61 , art. 2.

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Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2011, n. 61 , art. 2.

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Note soppresse.

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Articolo prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 art. 6; poi abrogato con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 87 .

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Note soppresse.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 8.

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Parole soppresse con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 9.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 10.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 23.

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Comma così sostituito con l.r. 30 giugno 2012, n. 33 , art. 3.

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Comma abrogato con l.r. 30 giugno 2012, n. 33 , art. 4.

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Parole soppresse con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 5.

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Periodo aggiunto con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 7.

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Comma inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 7.

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Comma inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 7.

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Comma inserito con l.r. 14 settembre 2012, n. 49 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 37.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 37.

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Parola così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 58.

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La Corte costituzionale ha dichiarato, con Sito esternosentenza n. 2 del 13 gennaio 2014 , l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, della l.r. 24 novembre 2012, n. 64 .

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Parole così sostituite con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 14.

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Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

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Parole inserite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 11.

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Articolo abrogato con l.r. 20 dicembre 2016, n. 86 , art. 160.

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Nota soppressa.

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Per l'interpretazione autentica di questo articolo, vedi l'articolo 6 della l.r. 27 novembre 2023, n. 42 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.