Menù di navigazione

Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65

Legge finanziaria per l’anno 2011.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 31 dicembre 2010

SEZIONE II
- Riforma del trasporto pubblico locale
Art. 83
- Esercizio associato delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale
1. La presente sezione detta disposizioni per l’esercizio associato delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale su gomma concernenti:
a) l’espletamento delle procedure concorsuali per l’affidamento dei servizi di trasporto relative ai contratti scaduti e in scadenza negli anni 2011, 2012 e 2013;
b) la gestione, il controllo, la vigilanza ed il monitoraggio dei contratti stipulati ai sensi della lettera a).
2. Per i contratti di cui al comma 1, lettera a), con scadenza successiva al 1° gennaio 2012, l’affidamento del servizio al gestore decorre dalla data di scadenza degli stessi.
Art. 84
- Ambito territoriale ottimale del servizio di trasporto pubblico locale
1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituito l’ambito territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale coincidente con l’intera circoscrizione territoriale regionale (90)

Parole soppresse con l.r. 14 luglio 2012, n. 35, art. 2.

.
1 bis. L’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma avviene sulla base di un unico lotto di gara, fatta salva la possibilità degli enti locali di prevedere ulteriori lotti per i servizi di cui all’articolo 88, comma 3, e per quelli che non siano oggetto della convenzione di cui all’articolo 85. (91)

Comma inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35, art. 2.

1 ter. L’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su ferro avviene sulla base di uno o più lotti, anche integrati con quello di cui al comma 1 bis, individuati con deliberazione della Giunta regionale, tenendo conto delle caratteristiche dei servizi e delle condizioni di economicità, efficacia ed efficienza della loro organizzazione. (92)

Comma inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35, art. 2.

Art. 84 bis
- Investimenti per il trasporto ferroviario regionale(93)

Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35, art. 3.

1. La Giunta regionale, per potenziare ed ammodernare il servizio ferroviario regionale, può acquisire materiale rotabile, anche avvalendosi a tale fine, per l’espletamento delle procedure di cui al Sito esternodecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), dei soggetti gestori del servizio.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Giunta stipula con i soggetti gestori apposita convenzione che prevede l'acquisizione del materiale rotabile direttamente al patrimonio regionale.
Art. 85
- Convenzione per l’esercizio associato delle funzioni
1. L’esercizio associato delle funzioni di cui all’articolo 83 è regolato da apposita convenzione stipulata tra la Regione, le province ed i comuni.
2. La convenzione di cui al comma 1, è stipulata entro il 31 gennaio 2011 sulla base dello schema tipo approvato dalla Giunta regionale, previo confronto con gli enti locali.
3. Lo schema tipo di convenzione prevede la delega alla Regione delle funzioni amministrative di cui all’articolo 83 (42)

Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25, art. 9.

, comma 1, da parte delle province e dei comuni.
Art. 86
- Ufficio unico per l’esercizio associato delle funzioni(43)

Rubrica così sostituita con l.r. 29 giugno 2011, n. 25, art. 10.

1. La Regione, avvalendosi di personale proprio e di personale trasferito dalle province previo accordo con gli enti di provenienza (109)

Parole così sostituite con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 7.

, costituisce un ufficio unico per lo svolgimento delle seguenti attività, con riferimento alle funzioni di cui all’articolo 83, comma 1:
a) supporto alla programmazione della mobilità e dei servizi di trasporto marittimi, ferroviari, a guida vincolata e in sede propria e su gomma integrati fra loro, nonché delle relative politiche tariffarie;
b) istruttoria tecnica a supporto della conferenza di cui all’articolo 6 della l.r. 42/1998 ;
c) espletamento delle procedure concorsuali;
d) gestione del contratto di servizio;
e) controllo, vigilanza e monitoraggio;
f) gestione banche dati;
g) supporto tecnico alla pianificazione territoriale per la simulazione degli effetti sul traffico delle previsioni insediative e degli altri interventi rilevanti per l’assetto delle reti del trasporto pubblico e privato;
h) segreteria della conferenza permanente di cui all’articolo 87.
2. L’ufficio unico relaziona trimestralmente alla conferenza permanente di cui all’articolo 87 in merito alla propria attività.
3. La Giunta regionale definisce l’organizzazione ed indirizza l’attività dell’ufficio unico, sulla base delle proposte formulate dalla conferenza permanente di cui all’articolo 87.
Art. 86 bis
1. Ai sensi dell’articolo 86, il personale delle amministrazioni provinciali che svolge funzioni in materia di trasporto pubblico locale (TPL) è trasferito nel ruolo organico della Giunta regionale a far data dal 1° gennaio 2015 nel numero massimo di dodici unità, previa intesa tra la Regione, l’Unione province d’Italia (UPI) e le province interessate in ordine alle modalità per l’individuazione ed il trasferimento del personale medesimo da concludersi entro il 30 novembre 2014.
2. Allo scadere della validità della convenzione di cui all’articolo 85, l’eventuale diversa attribuzione delle funzioni di cui all’articolo 83, comma 1, qualora tale attribuzione non sia già stata definita in attuazione Sito esternodella Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), determina la conseguente allocazione del personale trasferito ai sensi dell'articolo 86, comma 1.
3. Al personale di cui al comma 1 è riconosciuta a tutti gli effetti la continuità del rapporto di lavoro e l’anzianità maturata presso le amministrazioni di provenienza.
4. All’atto di inquadramento nel ruolo organico della Giunta regionale l’importo complessivo del trattamento fisso e continuativo in godimento presso le amministrazioni provinciali determina l’attribuzione al dipendente della corrispondente posizione di sviluppo economico nella categoria di inquadramento ovvero, in mancanza di corrispondenza, della posizione di sviluppo economico immediatamente inferiore.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse necessarie per le retribuzioni già spettanti presso gli enti di provenienza al personale trasferito nel ruolo organico della Giunta regionale sono finanziate con le risorse regionali di cui alla UPB 322 “Servizi di trasporto pubblico – spese correnti” per la gestione delle funzioni relative ai servizi di TPL, determinando un corrispondente minor trasferimento dalla predetta UPB alle province di cui al comma 1. Le risorse necessarie per le retribuzioni confluiscono nella competente UPB del bilancio regionale per annualità intere per l’anno 2015 e successivi.
6. Nell’ambito delle risorse di cui al comma 5, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse delle amministrazioni provinciali destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro 1° aprile 1999 (Contratto collettivo nazionale di lavoro “CCNL” relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali) e 23 dicembre 1999 (CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale dell’area della dirigenza del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali), confluiscono per l’intero importo tra le risorse della Regione Toscana destinate alle medesime finalità. Le relative amministrazioni provinciali riducono le risorse anzidette di rispettiva competenza presenti nei relativi fondi del medesimo importo complessivo.
7. La spesa relativa al trattamento economico complessivo del personale trasferito non comporta un aumento della spesa di personale della Regione Toscana ai fini dell’applicazione dell’ Sito esternoarticolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2007”). La somma corrispondente non può essere e utilizzata da ciascuna delle province interessate ai fini dell'applicazione dell' Sito esternoarticolo 1, comma 557, della l. 296/2006 .
Art. 87
- Conferenza permanente per la programmazione e verifica delle attività dell’ufficio unico (44)

Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25, art. 11.

1. Per la programmazione e la verifica delle attività dell'ufficio di cui all’articolo 86, al fine di assicurare la collaborazione tra la Regione e gli enti locali, è istituita un'apposita conferenza permanente.La conferenza ha la stessa durata della convenzione stipulata per l’esercizio associato delle funzioni.(45)

Periodo aggiunto con l.r. 29 giugno 2011, n. 25, art. 11.

2. La conferenza permanente è composta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, che la presiede, dai presidenti delle province, dai sindaci dei comuni capoluogo di provincia, nonché da un sindaco in rappresentanza degli altri comuni di ciascuna provincia nominato (46)

Parola così sostituita con l.r. 29 giugno 2011, n. 25, art. 11.

dal Consiglio delle autonomie locali (CAL). Alle sedute della conferenza partecipa, con funzioni di assistenza e senza diritto di voto, il responsabile dell’ufficio di cui all’articolo 86.
2 bis. Le nomine di competenza del CAL di cui al comma 2, sono effettuate entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione di cui all’articolo 85. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza permanente è validamente costituita con la sola presenza degli altri membri, fatta salva la possibilità di successive integrazioni. (47)

Comma inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25, art. 11.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina con propria deliberazione le modalità di funzionamento della conferenza permanente.
4. Ai componenti della conferenza permanente non compete alcuna indennità di carica o di presenza.
Art. 88
- Risorse da destinare al trasporto pubblico locale
1. Entro il 31 gennaio 2011 la Giunta regionale con propria deliberazione individua:
a) le tipologie di rete cui far riferimento per la determinazione dei costi e dei ricavi standard di cui alla lettera b);
b) i costi standard di produzione dei servizi di trasporto pubblico locale unitari per tipologia di rete ed i ricavi standard degli stessi.
2. Entro il 28 febbraio 2011 e comunque successivamente alla stipula della convenzione di cui all’articolo 85, è effettuata la conferenza regionale ai sensi dell’articolo 6 della l.r. 42/1998 come modificato dalla presente legge. La conferenza, sulla base delle determinazioni di cui al comma 1, provvede:
a) al riparto delle risorse da destinare ai servizi di cui alla lettera b), nel rispetto dei criteri previsti dall’articolo 89 e tenuto conto di quanto stabilito al comma 3;
b) all’individuazione della rete dei servizi di trasporto pubblico locale, compatibile con le risorse definite ai sensi dell’articolo 89, suddivisa per tipologie di rete e per competenza;
c) approvazione dei criteri di premialità in favore degli enti locali che abbiano destinato risorse per la realizzazione dei servizi aggiuntivi.(48)

Lettera così sostituita con l.r. 29 giugno 2011, n. 25, art. 12.

3. Nell’ambito della conferenza è fatta salva la possibilità di attribuire risorse agli enti locali (49)

Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25, art. 12.

per la realizzazione di singoli servizi in area a domanda debole anche (119)

Parola aggiunta con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art.5.

tramite l’integrazione con servizi sociali e scolastici, oppure tramite affidamento a soggetti esercenti servizi di trasporto pubblico non di linea di taxi ed autonoleggio da rimessa.
3 bis. Le risorse di cui al comma 3 possono essere assegnate anche per un arco temporale pluriennale entro il periodo di affidamento dei servizi riferiti all’ambito territoriale ottimale di cui all’articolo 84, comma 1. (120)

Comma aggiunto con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art.5.

4. Le risorse che, nell’ambito della conferenza di cui al comma 2, risultino attribuite agli enti locali aderenti alla convenzione, rimangono allocate nel bilancio regionale per il finanziamento dei servizi oggetto di delega ai sensi dell’articolo 85, comma 3.
Art. 89
- Criteri per l’attribuzione delle risorse
1. La proposta approvata dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della l.r. 42/1998 come modificato dalla presente legge è formulata, per quanto riguarda la lettera a) del comma medesimo, sulla base dei seguenti criteri:
a) una quota pari all’80 per cento delle risorse regionali destinate al trasporto pubblico locale è attribuita agli enti competenti a copertura dei servizi minimi;
b) la restante quota delle risorse regionali destinate al trasporto pubblico locale, pari al 20 per cento, è attribuita agli enti competenti che hanno aderito alla convenzione di cui all’articolo 85 in misura proporzionale a quanto ad essi attribuito ai sensi della lettera a), come quota aggiuntiva per l’ampliamento della rete dei servizi minimi. (50)

Comma così sostituito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25, art. 13.

1 bis. La delibera di cui al comma 1 propone altresì i criteri di premialità in favore degli enti locali che abbiano destinato risorse per la realizzazione dei servizi aggiuntivi. (51)

Comma aggiunto con l.r. 29 giugno 2011, n. 25, art. 13.

Art. 90
- Affidamento del servizio
1. Entro il 31 marzo 2011, l’ufficio di cui all’articolo 86 avvia le procedure per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma ad un unico soggetto gestore, a partire dal 1° gennaio 2012. L’affidamento ha durata di nove anni ed ha ad oggetto i servizi relativi ai contratti scaduti e in scadenza negli anni 2011, 2012 e 2013.
2. La gara per l'affidamento dei servizi di cui al comma 1 può avere ad oggetto anche i servizi regionali di trasporto pubblico su ferro relativi ad uno o più lotti di cui all’articolo 84, comma 1 ter. In tal caso l'affidamento dei servizi avviene dalla data di scadenza del contratto relativo ai servizi su ferro ed il nuovo contratto ha durata fino al nono anno successivo a detta scadenza. (94)

Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35, art. 4.

3. Qualora nell´ambito della gara di cui al presente articolo si richieda agli offerenti la realizzazione di investimenti finalizzati al miglioramento del servizio, la durata del contratto dovrà essere proporzionata ai tempi di recupero degli investimenti stessi, anche in deroga ai limiti di durata di cui ai commi 1 e 2.
Art. 91
- Norma transitoria
1. La gara per l’affidamento dei servizi di cui all’articolo 90 è svolta in assenza del programma regionale dei servizi di trasporto di cui all’articolo 5 della l.r. 42/1998 e dei programmi provinciali dei servizi di trasporto pubblico di cui all’articolo 8 della stessa legge, sulla base delle determinazioni assunte nella conferenza dei servizi di cui all’articolo 6 della l.r. 42/1998 .

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 16 marzo 1994, n. 24 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 59 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 11 agosto 1997, n. 65 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 19 novembre 1999, n. 60 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 28 gennaio 2000, n. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 22 giugno 2009, n. 30 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 17 luglio 2009, n. 39 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 28 gennaio 2000, n. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 31 luglio 1998, n. 42 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 gennaio 2006, n. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 21 marzo 2000, n. 39 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 3 gennaio 2005, n. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 giugno 2008, n. 37 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 41 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 luglio 2002, n. 32 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 13 luglio 2007, n. 38 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 maggio 1998, n. 25 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 1 dicembre 1998, n. 88 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 30 dicembre 2008, n. 73 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 8 maggio 2009, n. 24 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Sezione introdotta con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numeri inseriti con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte Costituzionale con Sito esternosentenza n. 182 del 10 giugno 2011 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, lettera b), della legge della Regione Toscana 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011) e dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Toscana n. 65 del 2010.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo aggiunto con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Sezione inserita con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 27 luglio 1995, n. 83 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo aggiunto con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 14, ed ora così sostituito con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68 , art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 27 ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2011 , n. 66 , art. 140.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato prima sostituito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 17, poi così sostituito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 4, ed ora così sostituito con l.r. 28 novembre 2011, n. 61 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 3. Poi comma parzialmente modificato con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2011, n.47 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 28 novembre 2011, n. 61 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 28 novembre 2011, n. 61 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2011, n. 61 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 art. 6; poi abrogato con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 87 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 30 giugno 2012, n. 33 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 30 giugno 2012, n. 33 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo aggiunto con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 14 settembre 2012, n. 49 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 58.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale ha dichiarato, con Sito esternosentenza n. 2 del 13 gennaio 2014 , l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, della l.r. 24 novembre 2012, n. 64 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 20 dicembre 2016, n. 86 , art. 160.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Per l'interpretazione autentica di questo articolo, vedi l'articolo 6 della l.r. 27 novembre 2023, n. 42 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.