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Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65

Legge finanziaria per l’anno 2011.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 31 dicembre 2010

CAPO I bis
- Misure a sostegno dell’autonomia abitativa dei giovani (53)

Capo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25, art. 18.

Art. 118 bis
1. Le disposizioni del presente capo hanno ad oggetto interventi di sostegno finanziario all’autonomia abitativa dei giovani di età compresa tra diciotto (107)

Parola così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77, art. 58.

e trentaquattro anni, con priorità alla fascia fra trenta e trentaquattro, al fine di favorire la loro emancipazione dalla famiglia di origine, sia attraverso soluzioni abitative singole, sia attraverso soluzioni abitative che prevedono altre forme di convivenza.
Art. 118 ter
- Sostegno al pagamento del canone di locazione (55)

Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25, art. 20.

1. In relazione al bilancio pluriennale vigente 2011 – 2013, è autorizzata la spesa massima di euro 45.000.000,00 per l’erogazione di contributi di sostegno al pagamento del canone di locazione in favore di giovani che intendono conseguire l’autonomia abitativa e sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) sono cittadini italiani o di altro stato appartenente all’Unione europea oppure, se stranieri, sono in possesso dei requisiti previsti dall’ Sito esternoarticolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
b) sono residenti in Toscana da almeno due anni (95)

Parole così sostituite con l.r. 14 luglio 2012, n. 35, art. 5.

, presso il nucleo familiare di origine;
c) sono titolari di un reddito complessivo ai fini IRPEF non superiore ad euro 35.000,00 e appartengono a un nucleo familiare di origine titolare di un reddito non superiore ad euro 40.000,00, accertato secondo la normativa in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), alla data di presentazione della domanda di contributo. I redditi sono riferiti all'anno precedente a quello di presentazione della domanda;
d) intendono sottoscrivere un regolare contratto di locazione a carattere non transitorio di immobile sito nel territorio della Toscana da destinare a prima abitazione;
e) non sono titolari di altri contributi o benefici pubblici erogati per la medesima finalità;
f) non sono titolari, per una quota superiore al 30 per cento, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili a destinazione abitativa siti sul territorio nazionale.
2. Ai fini della concessione del contributo costituiscono criteri di priorità la presenza di uno o più figli e la situazione di monoparentalità. A parità di condizioni previste dal periodo precedente, costituisce titolo di preferenza la condizione di disabilità di cui alla Sito esternolegge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). (96)

Periodo aggiunto con l.r. 14 luglio 2012, n. 35, art. 5.

3. Il contributo è corrisposto per la durata di tre anni. La misura del contributo è fissata da un minimo di euro 1.800,00 annui ad un massimo di euro 4.200,00 annui, secondo la fascia di reddito complessivo ai fini IRPEF del richiedente e tenendo conto della presenza di figli.
4. Per ogni contratto di locazione è ammesso un unico contributo.
5. All’assegnazione dei contributi si accede a seguito di bandi pubblici regionali, anche articolati in più finestre annuali, sulla base di una graduatoria definita secondo i criteri specificati nel bando.
6. Il contributo è erogato a seguito della stipula del contratto di locazione ed è ripartito in quote semestrali anticipate.
7. Costituisce motivo di decadenza dal beneficio:
a) l’omessa produzione del contratto di locazione stipulato, nel termine di centottanta giorni dalla approvazione della graduatoria di assegnazione;
b) il mancato trasferimento della residenza anagrafica entro novanta giorni dalla stipula del contratto;
c) la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di presentazione della domanda, accertata dall’amministrazione in sede di controllo.
8. Costituisce causa di revoca del beneficio la risoluzione anticipata del contratto di locazione, secondo quanto disciplinato dal bando.
9. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore del presente capo I bis, definisce le modalità operative di accesso e di erogazione del contributo e detta indirizzi per la predisposizione del bando, in particolare per quanto concerne i requisiti specifici dei destinatari del contributo e l’ammontare del contributo da assegnare in rapporto alle fasce di reddito ed alla presenza di figli, ai sensi del comma 3.
10. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 9 stabilisce, inoltre, le modalità di restituzione dei contributi oggetto di revoca.
11. La copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1, è garantita dalle risorse stanziate nella UPB 213 “Sostegno alla locazione abitativa – spese correnti” del bilancio pluriennale vigente 2011 – 2013, annualità 2011.
Art. 118 quater
- Sostegno all’acquisto della prima casa tramite locazione con patto di futura vendita (56)

Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25, art. 21.

1. Nell’ambito degli interventi di edilizia residenziale pubblica agevolata, in relazione al bilancio pluriennale 2011 – 2013, annualità 2011, è autorizzata la spesa massima di euro 30.000.000,00 (64)

Nota soppressa.

per la concessione di contributi di sostegno al pagamento del prezzo di acquisto della prima casa dopo un periodo di locazione non superiore a cinque anni. Il contratto di locazione prevede un canone moderato non superiore a quello di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell’esenzione dall’obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea) e determina il prezzo della futura vendita nel caso in cui, al termine del periodo di locazione, il conduttore intenda procedere all’acquisto.
2. Possono accedere al contributo i giovani che intendono sottoscrivere un regolare contratto di locazione con patto di futura vendita di immobile sito nel territorio della Toscana, da destinare a prima abitazione e sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) sono cittadini italiani o di altro stato appartenente all’Unione europea oppure, se stranieri, sono in possesso dei requisiti previsti dall’ Sito esternoarticolo 40, comma 6 del d.lgs. 286/1998 ;
b) sono residenti in Toscana da almeno due anni (97)

Parole così sostituite con l.r. 14 luglio 2012, n. 35, art. 6.

consecutivi antecedenti alla data di presentazione della domanda di contributo, presso il nucleo familiare di origine;
c) sono titolari di un reddito complessivo ai fini IRPEF non superiore ad euro 35.000,00 e appartengono a un nucleo familiare di origine titolare di un reddito non superiore ad euro 40.000,00 accertato secondo la normativa in materia di ISEE, alla data di presentazione della domanda di contributo. I redditi sono riferiti all'anno precedente a quello di presentazione della domanda;
d) non sono titolari, in quota superiore al 30 per cento, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili a destinazione abitativa siti sul territorio nazionale;
e) non sono beneficiari di altri contributi pubblici erogati per l'acquisto di un alloggio.
3. Gli immobili oggetto del contratto di locazione con patto di futura vendita sono messi a disposizione, a seguito di bando regionale, da soggetti privati in possesso dei requisiti per operare nel settore dell’edilizia residenziale pubblica, e devono avere le seguenti caratteristiche:
a) localizzazione nel territorio della Toscana;
b) classificazione catastale non ricompresa nelle categorie A/1, A/8, A/9;
c) superficie utile abitabile non superiore a novantacinque metri quadrati.
4. Il prezzo di futura vendita dell'immobile non deve essere superiore a quello medio rilevato, per la medesima fascia e zona, dall'Agenzia del territorio - Osservatorio del mercato immobiliare, in riferimento all'anno precedente a quello della stipulazione del contratto di locazione.
5. Ai fini della concessione del contributo costituiscono criteri di priorità la presenza di uno o più figli e la situazione di monoparentalità. A parità di condizioni previste dal periodo precedente, costituisce titolo di preferenza la condizione di disabilità di cui alla Sito esternolegge 104/1992 . (98)

Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35, art. 6.

6. Per ogni immobile è ammesso un unico contributo, così determinato:
a) in favore del giovane conduttore, a titolo di sostegno al pagamento di acconto sul prezzo della futura vendita, è assegnato un contributo non superiore ad euro 10.000,00;
b) in favore del locatore è assegnato un contributo non superiore al 25 per cento del prezzo della futura vendita da computarsi in riduzione del prezzo stesso; ai fini della determinazione del contributo si considerano eventuali contributi pubblici percepiti dal locatore per interventi di edilizia residenziale pubblica agevolata.
7. All'assegnazione dei contributi si procede a seguito di bando regionale, sulla base di una graduatoria definita secondo i criteri nel medesimo specificati.
8. Il contributo è erogato a seguito della stipula del contratto di locazione con patto di futura vendita. L’omessa produzione del contratto nel termine di centottanta giorni dall’approvazione della graduatoria di assegnazione determina l’esclusione dalla graduatoria.
9. Qualora alla scadenza del periodo di locazione di cinque anni il conduttore non intenda procedere alla sottoscrizione del contratto di acquisto, il contributo corrisposto al conduttore è revocato. Il contributo corrisposto al locatore è revocato in misura pari alla differenza tra l’importo già attribuito e l’importo che sarebbe stato corrisposto in caso di intervento destinato alla locazione a termine per cinque anni. Tale ultimo importo è determinato in misura non superiore all’ 8 per cento del prezzo di futura vendita originariamente stabilito.
10. Nel caso in cui l’alloggio sia concesso in locazione per ulteriori cinque anni ad un canone moderato, il contributo corrisposto al locatore è revocato in misura pari alla differenza tra l’importo già attribuito e l’importo che sarebbe stato corrisposto in caso di intervento destinato alla locazione a termine per dieci anni. Tale ultimo importo è determinato in misura non superiore al 15 per cento del prezzo di futura vendita originariamente stabilito.
11. Costituisce motivo di decadenza dal contributo:
a) il mancato trasferimento della residenza anagrafica entro novanta giorni dalla stipula del contratto;
b) la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di presentazione della domanda, accertata dall'amministrazione in sede di controllo.
12. Costituisce causa di revoca del contributo la risoluzione anticipata del contratto di locazione, secondo quanto disciplinato dal bando.
13. L'alienazione dell'immobile prima della scadenza del periodo di cinque anni dalla stipula del contratto di acquisto è soggetta alle disposizioni di cui all' Sito esternoarticolo 20 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica).
14. La Giunta regionale, con deliberazione, da adottarsi entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente capo I bis, detta indirizzi per la predisposizione del bando, in particolare per quanto concerne i requisiti specifici dei destinatari del contributo di cui al comma 6, i criteri per la determinazione dell'ammontare dello stesso, nonché le modalità di restituzione dei contributi oggetto di revoca.
15. Agli oneri di cui al comma 1, pari a complessivi euro 30.000.000,00, si fa fronte con le risorse stanziate nella UPB 331 "Sostegno alla costruzione, acquisto, ristrutturazione edilizia - Spese di investimento" del bilancio pluriennale vigente 2011 – 2013, annualità 2011.
Art. 118 quinquies
- Interventi speciali di recupero e incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica in aree ad alta criticità abitativa (57)

Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25, art. 22.

1. In relazione al bilancio pluriennale 2011 - 2013, annualità 2011, è autorizzata la spesa massima di euro 90.000.000,00 per il sostegno finanziario di interventi speciali di recupero ed incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica in aree ad alta criticità abitativa, finalizzati a potenziare l'offerta di abitazioni in locazione in favore delle fasce deboli della popolazione, nonché a superare situazioni critiche d’emergenza abitativa.
2. La Giunta regionale definisce con deliberazione, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente capo, le modalità generali per l‘elaborazione e presentazione degli interventi, con riguardo alle seguenti tipologie generali:
a) interventi finalizzati alla realizzazione di nuove abitazioni ed al recupero del patrimonio abitativo da destinare ad edilizia sociale;
b) interventi di carattere sperimentale che prevedano modalità innovative di messa a disposizione di alloggi e servizi in favore delle persone che non sono in grado di accedere all’offerta abitativa di libero mercato e che nel contempo favoriscano le relazioni umane e sociali migliorando la qualità della vita e dell’abitare;
c) interventi di riqualificazione e valorizzazione di insediamenti di edilizia residenziale pubblica degradati che prevedano la demolizione e ricostruzione degli stessi con incremento delle unità abitative.
3. Le proposte di intervento sono presentate alla Giunta regionale dagli enti locali a seguito di specifiche intese con la medesima.
4. Le proposte di intervento sono predisposte nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) coerenza con gli obiettivi e gli strumenti della programmazione regionale;
b) coerenza con gli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti;
c) disponibilità dei finanziamenti necessari per la realizzazione, fatto salvo il finanziamento regionale;
d) possesso, per le abitazioni, dei requisiti prescritti per l'ammissione ai contributi di edilizia sovvenzionata o agevolata;
e) riserva o priorità,er una quota massima del 25 per cento delle abitazioni,in favore di giovani che intendono conseguire l'autonomia abitativa dalla famiglia d'origine e sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 118 ter, comma 1, nonché dei requisiti per concorrere all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica stabiliti dalla legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96 (Disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), nel caso di interventi di edilizia sovvenzionata.
5. Il sostegno finanziario regionale è concesso esclusivamente in conto capitale, in misura variabile in funzione della tipologia di intervento, della destinazione d'uso e delle diverse esigenze sociali. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata il contributo è pari al costo totale dell'intervento, determinato in conformità alla normativa vigente e comprensivo di IVA.
6. Le proposte di intervento sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, che, tenuto conto delle intese preventivamente intercorse, assegna il contributo regionale e definisce modalità e termini di attuazione.
7. Agli oneri di cui al comma 1, pari a complessivi euro 90.000.000,00 si fa fronte con le risorse stanziate nella UPB 331 "Sostegno alla costruzione, acquisto, ristrutturazione edilizia - Spese di investimento" del bilancio pluriennale vigente 2011/2013, annualità 2011.
CAPO II
- Disposizioni in materia di imprese registrate e certificate
Art. 119
- Conferma delle agevolazioni per le imprese registrate EMAS o certificate ISO14001
1. Le agevolazioni all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge regionale 20 dicembre 2004, n. 71 (Legge finanziaria per l'anno 2005), come modificata dalla legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria per l'anno 2006), sono confermate per i periodi d'imposta 2011, 2012 e 2013.
Art. 120
- Conferma delle agevolazioni per le imprese certificate SA8000
1. L'agevolazione all'IRAP prevista dall'articolo 2, comma 1, della l.r. 71/2004 è confermata per i periodi d'imposta 2011, 2012 e 2013.
Art. 121
- Norma finanziaria
1. Gli effetti finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla presente sezione sono coperti con gli equilibri complessivi rappresentati dal bilancio annuale e dal bilancio pluriennale a legislazione vigente, così come previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana).

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 16 marzo 1994, n. 24 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 59 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 11 agosto 1997, n. 65 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 19 novembre 1999, n. 60 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 28 gennaio 2000, n. 6 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 22 giugno 2009, n. 30 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 17 luglio 2009, n. 39 .

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Nota soppressa.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 28 gennaio 2000, n. 6 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 31 luglio 1998, n. 42 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 gennaio 2006, n. 1 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 21 marzo 2000, n. 39 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 3 gennaio 2005, n. 7 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 giugno 2008, n. 37 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 41 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 luglio 2002, n. 32 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 13 luglio 2007, n. 38 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 maggio 1998, n. 25 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 1 dicembre 1998, n. 88 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 30 dicembre 2008, n. 73 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 8 maggio 2009, n. 24 .

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Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 25.

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Sezione introdotta con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 26.

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Articolo inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 27.

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Numeri inseriti con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 29.

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Articolo così sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 30.

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La Corte Costituzionale con Sito esternosentenza n. 182 del 10 giugno 2011 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, lettera b), della legge della Regione Toscana 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011) e dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Toscana n. 65 del 2010.

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Nota soppressa.

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Comma aggiunto con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 2.

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Periodo aggiunto con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 3.

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Sezione inserita con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 5.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 27 luglio 1995, n. 83 .

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Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 9.

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Rubrica così sostituita con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 11.

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Periodo aggiunto con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 11.

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Parola così sostituita con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 11.

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Comma inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 11.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 12.

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Comma così sostituito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 13.

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Comma aggiunto con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 13.

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Comma prima sostituito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 14, ed ora così sostituito con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68 , art. 3 .

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Capo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 18.

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Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 19.

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Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 20.

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Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 21.

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Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 22.

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Comma così sostituito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 23.

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Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 24.

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Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 25.

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Comma inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 26.

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Articolo prima inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 27 ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2011 , n. 66 , art. 140.

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Allegato prima sostituito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 17, poi così sostituito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 4, ed ora così sostituito con l.r. 28 novembre 2011, n. 61 , art. 3.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 3. Poi comma parzialmente modificato con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 5.

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Comma inserito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 5.

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Parole soppresse con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 5.

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Comma aggiunto con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 5.

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Comma inserito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 8.

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Articolo inserito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2011, n.47 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 28 novembre 2011, n. 61 , art. 1.

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Parole inserite con l.r. 28 novembre 2011, n. 61 , art. 2.

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Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2011, n. 61 , art. 2.

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Note soppresse.

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Articolo prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 art. 6; poi abrogato con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 87 .

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Note soppresse.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 8.

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Parole soppresse con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 9.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 10.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 23.

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Comma così sostituito con l.r. 30 giugno 2012, n. 33 , art. 3.

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Comma abrogato con l.r. 30 giugno 2012, n. 33 , art. 4.

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Parole soppresse con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 5.

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Periodo aggiunto con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 7.

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Comma inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 7.

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Comma inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 7.

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Comma inserito con l.r. 14 settembre 2012, n. 49 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 37.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 37.

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Parola così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 58.

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La Corte costituzionale ha dichiarato, con Sito esternosentenza n. 2 del 13 gennaio 2014 , l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, della l.r. 24 novembre 2012, n. 64 .

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Parole così sostituite con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 14.

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Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

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Parole inserite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 11.

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Articolo abrogato con l.r. 20 dicembre 2016, n. 86 , art. 160.

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Nota soppressa.

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Per l'interpretazione autentica di questo articolo, vedi l'articolo 6 della l.r. 27 novembre 2023, n. 42 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.