Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 64
Concorso del Consiglio regionale all'attuazione dei principi di razionalizzazione della spesa.
Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 31 dicembre 2010
CAPO III
- Adeguamento delle utilità corrisposte ai consiglieri, al Presidente ed ai componenti della Giunta regionale
Art. 4
- Modifiche dell’articolo 2 della l.r. 3/2009
1. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale), le parole: “
tessera autostradale per il territorio nazionale;
” sono soppresse.2. Dopo il comma 5 dell’articolo 2 della l.r. 3/2009 sono aggiunti i seguenti:
“
5 bis. Ai soggetti di cui all’articolo 1, spettano inoltre le seguenti utilità: dotazione di apparecchio telepass con abilitazione alla zona a traffico limitato e di giornali quotidiani.
5 ter. La quantificazione economica delle utilità di cui al comma 5 bis, anche ai fini del rispetto dei limiti di cui all’articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, è determinata annualmente dall’Ufficio di presidenza del Consiglio per i consiglieri e dalla Giunta regionale per il presidente ed i componenti della Giunta stessa.
”.Art. 5
- Modifiche dell’articolo 8 della l.r. 3/2009
1. Il comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 3/2009 è sostituito dal seguente:
“
1. Ai soggetti di cui all’articolo 1, salvo quanto disposto al comma 6 bis, è corrisposto un rimborso delle spese di trasporto per gli spostamenti tra il comune di residenza e la sede della Regione e viceversa.
“.2. Nel primo periodo del comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 3/2009 dopo le parole “
tra il comune di residenza
” sono inserite le seguenti: “, con una distanza massima attribuibile di chilometri 220,
”. 3. Dopo il comma 6 dell’articolo 8 della l.r. 3/2009 sono aggiunti i seguenti:
“
6 bis. Il rimborso spese di cui al comma 1, non è corrisposto al presidente del Consiglio, al presidente della Giunta ed ai componenti della Giunta, cui è assegnata stabilmente un’autovettura di servizio.
6 ter. La quantificazione economica dell’assegnazione di cui al comma 6 bis, anche ai fini della valutazione del rispetto dei limiti di cui all’articolo 3 del d.l. 2/2010 convertito dalla l. 42/2010, corrisponde al massimo del rimborso delle spese di trasporto attribuibile ai sensi del presente articolo.
”.Note del Redattore: