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Legge regionale 30 ottobre 2010, n. 55

Disposizioni in materia di permanenza in carica degli organi di alcuni enti e organismi regionali.

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 30 ottobre 2010





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, quarto comma, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto regionale;


Considerato quanto segue:


1. La Regione intende realizzare una razionalizzazione delle spese regionali, dei propri enti dipendenti, dei soggetti privati partecipati dalla Regione o che percepiscono contributi regionali, anche in attuazione Sito esternodel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 30 luglio 2010, n. 122 , che prevede disposizioni di razionalizzazione della spesa pubblica da realizzare anche attraverso misure di contenimento dei costi degli apparati amministrativi;


2. In proposito il Presidente della Giunta regionale ha presentato al Consiglio regionale la comunicazione n. 2 recante “Prime parziali proposte per la predisposizione di un piano di razionalizzazione della spesa della Regione, degli enti dipendenti, delle società, fondazioni e associazioni partecipate dalla Regione”;


3. Il Consiglio regionale, a fronte della comunicazione n. 2 svolta dal Presidente della Giunta regionale nella seduta del Consiglio regionale del 14 settembre 2010, ha approvato la risoluzione 14 settembre 2010, n. 12, con la quale ha impegnato la Giunta regionale a predisporre speditamente i provvedimenti normativi attuativi degli obiettivi della comunicazione;


4. Numerosi enti o organismi interessati dagli interventi normativi di cui al punto 3, sono governati da organi la cui durata coincide con quella della legislatura e il cui rinnovo è pertanto previsto entro il 20 settembre 2010, a norma dell’articolo 18 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);


5. Altri enti o organismi, i cui organi non hanno durata coincidente con la legislatura, giungono a scadenza naturale secondo il disposto delle leggi istitutive - e devono pertanto essere rinnovati - nelle more dell’approvazione delle leggi regionali di riorganizzazione degli apparati amministrativi;


6. In questo contesto si pone anche la situazione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) che è stata oggetto di una complessa riorganizzazione recentemente conclusa. Inoltre ARPAT è interessata dal processo di riorganizzazione del settore agricolo-forestale, in relazione al trasferimento di risorse professionali e finanziarie del servizio fitosanitario. E’ quindi opportuno garantire un limitato periodo di continuità alla direzione aziendale nell’attuale fase di prima attuazione del nuovo assetto e di riordino complessivo degli organismi regionali.


7. Gli organi sanitari di cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale), la cui durata coincide con quella della legislatura ed il cui rinnovo è pertanto previsto entro il 20 settembre 2010, sono anch’essi interessati da un intervento normativo di riorganizzazione, attualmente in fase di predisposizione;


8. Si ritiene, nell’ottica stessa del contenimento della spesa relativa agli apparati amministrativi, non doversi procedere ai rinnovi di tutte le cariche che saranno oggetto in tempi brevi di una nuova disciplina;


9. La legge fissa un termine entro il quale gli organi vengono comunque rinnovati;


10. Per la natura stessa della legge, la medesima è dichiarata urgente ed è prevista l’entrata in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge



Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 58.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.