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Legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 30 ottobre 2010

Art. 3
- Coordinatore dell’ufficio stampa provvisorio
1. L’ufficio di presidenza del Consiglio regionale individua il coordinatore dell’ufficio stampa ai sensi e per gli effetti dell’Sito esternoarticolo 9, comma 3, della l. 150/2000 , tra i giornalisti dell’Agenzia con qualifica di caposervizio o tra i dirigenti del Consiglio regionale iscritti all’albo dei giornalisti.
2. Nel caso in cui il coordinatore sia scelto tra i giornalisti con qualifica di caposervizio, il segretario generale del Consiglio regionale individua l’articolazione organizzativa responsabile della gestione amministrativa dell’ufficio stampa.
4. La nomina a coordinatore dell’ufficio stampa provvisorio non costituisce titolo per il riconoscimento di mansioni superiori né titolo preferenziale ai fini della individuazione del responsabile della struttura cui sarà affidato lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale al termine del periodo transitorio di cui alla presente legge.

Note del Redattore:

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Ai sensi della l.r. 9/2011 , art. 8, comma 2, “ 2. La l.r. 54/2010 è abrogata alla data della nomina del capo ufficio stampa ai sensi dell’articolo 6, comma 1.”

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La l.r. 21 marzo 2011, n. 10 all'art. 92 (Interpretazione autentica dell'articolo 3 della l.r. 54/2010), così recita: “...1. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54 (Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale), le parole: “differenza tra l’indennità redazionale massima di caposervizio e l’indennità redazionale massima di caporedattore, come stabilite dal contratto di lavoro”, si interpretano autenticamente come riferite alla “differenza tra il minimo di stipendio di caposervizio ed il minimo di stipendio di caporedattore, come stabilite dal contratto di lavoro”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.