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Legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 30 ottobre 2010

Art. 1
- Periodo transitorio di esercizio delle attività di informazione
1. Dalla data del 1° novembre 2010 e fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino delle attività di informazione del Consiglio regionale, è sospesa l’applicazione al Consiglio regionale della legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 (Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo) ed è parimenti sospesa l’attività dell’ Agenzia per le attività di informazione del Consiglio regionale, di seguito denominata Agenzia. Conseguentemente, non si procede alla nomina del direttore dell’Agenzia dopo la scadenza del contratto del direttore dell’Agenzia in essere all’entrata in vigore della presente legge.
2. Per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale nel periodo transitorio di cui al comma 1, è istituito, all’interno della struttura del Consiglio regionale, un ufficio stampa provvisorio ai sensi dell’articolo 6 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni).

Note del Redattore:

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Ai sensi della l.r. 9/2011 , art. 8, comma 2, “ 2. La l.r. 54/2010 è abrogata alla data della nomina del capo ufficio stampa ai sensi dell’articolo 6, comma 1.”

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La l.r. 21 marzo 2011, n. 10 all'art. 92 (Interpretazione autentica dell'articolo 3 della l.r. 54/2010), così recita: “...1. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54 (Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale), le parole: “differenza tra l’indennità redazionale massima di caposervizio e l’indennità redazionale massima di caporedattore, come stabilite dal contratto di lavoro”, si interpretano autenticamente come riferite alla “differenza tra il minimo di stipendio di caposervizio ed il minimo di stipendio di caporedattore, come stabilite dal contratto di lavoro”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.