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Legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5

Norme per il recupero abitativo dei sottotetti.

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 12 febbraio 2010

Art. 3
- Caratteristiche tecniche dei sottotetti recuperabili ai fini abitativi ed ulteriori disposizioni a carattere tecnico
1. Il recupero dei sottotetti è consentito per i volumi legittimamente esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge o in via di realizzazione, aventi le seguenti caratteristiche tecniche:
a) l’altezza media interna netta, intesa come la distanza tra il solaio di calpestio ed il piano virtuale orizzontale mediano tra il punto più alto e quello più basso dell'intradosso sovrastante il solaio ed il solaio stesso, non sia inferiore a 2,30 metri per gli spazi ad uso abitazione. Per gli spazi accessori o di servizio, l'altezza è riducibile a 2,10 metri. Per gli edifici siti nei territori montani, i limiti di cui sopra sono abbassati rispettivamente a 2,10 metri per gli spazi ad uso abitazione e a 2,00 metri per gli spazi accessori e di servizio. In caso di soffitto non orizzontale, ferme restando le predette altezze medie, l'altezza della parete minima non può essere inferiore a 1,50 metri per gli spazi ad uso abitazione ed a 1,30 metri per gli spazi accessori e di servizio, riducibili rispettivamente a 1,30 metri e ad 1,10 metri per gli edifici siti nei territori montani. Gli eventuali spazi di altezza inferiore alle predette misure devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne è consentito l'uso come spazio di servizio destinato a guardaroba e ripostiglio. L’obbligo di chiusura non interviene quando gli spazi risultino essere in corrispondenza delle fonti di luce diretta la chiusura di tali spazi non è prescrittiva;
b) il rapporto aeroilluminante sia pari o superiore a un sedicesimo.
2. Sono consentite all'interno della superficie di copertura e comunque entro l'ingombro dell'edificio, anche al fine di reperire la superficie minima di aeroilluminazione, le aperture di finestre, la realizzazione di abbaini e l'installazione di lucernari.
3. Gli interventi finalizzati al recupero abitativo dei sottotetti devono avvenire senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda delle superfici interessate dall’intervento, nonché delle linee di pendenza delle falde.
4. Gli interventi di recupero dei sottotetti di cui alla presente legge, sono consentiti esclusivamente in ampliamento di unità immobiliari (5)

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 67.

esistenti e non possono determinare un aumento del numero di esse.
4 bis. Le superfici dei locali sottotetto derivanti dagli interventi di recupero di cui alla presente legge non sono computate ai fini del rispetto delle superfici minime e dei requisiti igienico-sanitari fissati dalla normativa vigente per le unità immobiliari residenziali. (6)

Comma inserito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 67.

5. I progetti di recupero ai fini abitativi devono prevedere idonee opere di isolamento termico, anche ai fini del contenimento di consumi energetici che devono essere conformi alle prescrizioni tecniche in materia contenute nei regolamenti vigenti, nonché alle norme nazionali e regionali in materia di impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici, ad esclusione degli interventi di recupero relativi ai sottotetti già conformi alla Sito esternolegge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia).
6. I progetti di recupero ai fini abitativi devono assicurare prestazioni analoghe a quelle derivanti dall’applicazione delle norme igienico-sanitarie statali. Gli strumenti urbanistici del comune contengono le prescrizioni obbligatorie definite per garantire tali livelli prestazionali, sentite le aziende unità sanitarie locali competenti per territorio.

Note del Redattore:

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Comma prima sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 40 , art. 53; poi il comma è così modificato con l.r. 8 luglio 2016, n. 43 , art. 88.

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Comma prima inserito con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 253; poi il comma è così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43 , art. 88.

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43 , art. 88.

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 67 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.