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Legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5

Norme per il recupero abitativo dei sottotetti.

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 12 febbraio 2010





PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione ;


Visto l’Sito esternoarticolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia edilizia);


Visto l’articolo 7 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);


Considerato che:


1. Le politiche regionali di governo del territorio perseguono l’obiettivo del risparmio di nuovo suolo per rispondere alla domanda di sviluppo urbanistico e di residenza in particolare;


2. Il quadro normativo vigente valorizza in Toscana il rapporto di cooperazione fra i vari livelli istituzionali competenti nelle materie di governo del territorio e pianificazione urbanistica, al fine di massimizzare il perseguimento del duplice obiettivo di uno sviluppo del territorio e delle funzioni da esso ospitate e di una sua tutela all’insegna del principio della sostenibilità;


3. Da anni si è andata a produrre una varietà di norme in altre regioni indirizzate a disciplinare il recupero a fini abitativi dei sottotetti, intendendo con tale termine lo spazio soprastante l’ultimi piano di edificio e sottostante la copertura;


4. Ferma restando la disciplina in essere per le iniziative che prevedano tale recupero con sopraelevazione del piano di copertura, è opportuno definire una disciplina anche per consentire, alle medesime condizioni, il recupero abitativo dei sottotetti senza ricorrere alle sopraelevazioni, garantendo comunque il rispetto dei requisiti igienico-sanitari fissati dalla vigente normativa nazionale in termini prestazionali ove ciò non sia possibile in termini meramente dimensionali;


5. La disciplina proposta non opera in deroga alla pianificazione urbanistica, ma in stretta sintonia con essa, nel rispetto anche della giurisprudenza vigente, facendo salve pertanto le prerogative degli enti locali assunte sulla base del vigente assetto normativo e costituendo un’opportunità di consentirne esplicitamente l’applicazione nonché di sottrarne parti del territorio per esigenze di tutela architettonica e territoriale;


6. La riconduzione dell’attività di recupero abitativo dei sottotetti nella fattispecie della ristrutturazione con l’utilizzo della dichiarazione di inizio attività è conforme alle disposizioni di cui al testo unico delle leggi in materia di edilizia;


Si approva la presente legge



Note del Redattore:

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Comma prima sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 40 , art. 53; poi il comma è così modificato con l.r. 8 luglio 2016, n. 43 , art. 88.

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Comma prima inserito con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 253; poi il comma è così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43 , art. 88.

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43 , art. 88.

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 67 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.