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Legge regionale 5 agosto 2010, n. 47

Disposizioni transitorie in materia di organi dei consorzi di bonifica.

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 9 agosto 2010

Art. 4
- Compiti e funzioni del commissario straordinario
1. I commissari straordinari di cui agli articoli 2 e 3, esercitano le funzioni di ordinaria amministrazione che in base alla legislazione vigente sono di competenza del presidente del consorzio di bonifica, del consiglio dei delegati e della deputazione amministrativa.
2. Fermo restando quanto stabilito al comma 2 bis, i commissari straordinari adottano gli atti di straordinaria amministrazione solo se necessari e urgenti nel caso in cui la loro mancata adozione determini un pregiudizio per il consorzio.(3)

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 57.

2 bis. La Giunta regionale, sentite le province, stabilisce con deliberazione indirizzi operativi volti alla individuazione degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e definisce altresì gli atti di straordinaria amministrazione che devono essere adottati dai commissari straordinari previa acquisizione della autorizzazione della stessa Giunta regionale, che provvede al rilascio sentita la provincia territorialmente interessata. (4)

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 57.

3. Restano ferme le disposizioni della l.r. 34/1994 relative al controllo della provincia sugli atti dei consorzi.
4. Le funzioni e attività poste in essere dal commissario straordinario nonché i rapporti a qualsiasi titolo instaurati, sono oggettivamente e soggettivamente imputati al consorzio.
5. In caso di cessazione del commissario la provincia competente ai sensi della l.r. 34/1994 provvede a nominare un nuovo commissario.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 2 7 dicembre 2011, n. 66 , art. 55.

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Parole così sostituite con l.r . 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 56.

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Comma così sostituito con l.r. 2 7 dicembre 2011, n. 66 , art. 57.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 57.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.