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Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21

Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali. (11)

Regolamento regionale 6 giugno 2011, n. 22/R.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010

INDICE

PREAMBOLO

chudere cartella TITOLO I- Principi generali e disposizioni in materia di programmazione
chudere cartella CAPO I- Principi generali
Art. 1 - Oggetto e obiettivi
Art. 2- Principi generali
Art. 3- Forme di collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati
chudere cartella CAPO II- Disposizioni in materia di programmazione e di sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali
Art. 4- Programmazione
Art. 5- Approvazione e attuazione del piano della cultura
Art. 6- Criteri per l’attuazione degli interventi di investimento
Art. 7- Tipologie di intervento regionale in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali
Art. 8- Progetti locali
Art. 9- Sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali
chudere cartella TITOLO II- Istituti e luoghi della cultura
chudere cartella CAPO I- Disposizioni generali
chudere cartella SEZIONE I- Ambito di applicazione
Art. 10- Ambito di applicazione
chudere cartella SEZIONE II- Diritti del pubblico degli istituti e luoghi della cultura ed esercizio di attività accessorie alle attività culturali degli istituti e luoghi della cultura
Art. 11- Diritti del pubblico degli istituti e luoghi della cultura
Art. 12- Attività accessorie alle attività culturali degli istituti e luoghi della cultura
chudere cartella SEZIONE III- Forme di gestione degli istituti e luoghi della cultura
Art. 13- Forme di gestione degli istituti e luoghi della cultura
Art. 14- Gestione degli istituti e luoghi della cultura come servizi privi di rilevanza economica
chudere cartella CAPO II- Musei ed ecomusei
Art. 15- Funzioni della Regione
Art. 16- Ecomuseo
Art. 17- Sistemi museali
Art. 18- Attività dei musei
Art. 19- Attività degli ecomusei
Art. 20- Requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale
Art. 21- Disciplina del procedimento di riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale
Art. 22- Commissione tecnica regionale per i musei e gli ecomusei
Art. 23- Catalogazione delle collezioni dei musei e degli ecomusei
chudere cartella CAPO III- Biblioteche e archivi
Art. 24- Funzioni della Regione
Art. 25- Archivio della produzione editoriale regionale
Art. 26- Attività della rete documentaria regionale
Art. 27- Cooperazione
Art. 28- Le reti documentarie locali
chudere cartella CAPO IV- Istituzioni culturali
Art. 29- Ambito di applicazione
Art. 30- Istituzioni culturali
Art. 31- Tabella regionale
Art. 32- Progetti annuali
chudere cartella TITOLO III- Beni paesaggistici
chudere cartella CAPO I- Valorizzazione culturale dei beni paesaggistici
Art. 33- Finalità
chudere cartella TITOLO IV- Promozione e organizzazione di attività culturali
chudere cartella CAPO I- Sistema regionale delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audiovisive
Art. 34- Funzioni della Regione
Art. 35- Sistema regionale dello spettacolo
Art. 36- Organismi di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo
Art. 37- Commissione regionale dello spettacolo dal vivo
Art. 38- Attività cinematografiche, audiovisive e multimediali
Art. 39- Forme del sostegno regionale
Art. 40- Criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti
Art. 41- Fondo di anticipazione per il settore dello spettacolo
Art. 42- Fondazione Orchestra Regionale Toscana e Fondazione Toscana Spettacolo
Art. 43- Fondazione Maggio Musicale Fiorentino e Orchestra Camerata Strumentale Città di Prato
Art. 44- Fondazione Sistema Toscana
Art. 44 bis - Programma di attività e bilancio
Art. 44 ter - Controllo analogo sulla Fondazione Sistema Toscana
chudere cartella CAPO II- Promozione della cultura musicale
Art. 45- Finalità e oggetto
Art. 46- Modalità dell’intervento regionale
Art. 47- Fondazione Scuola di Musica di Fiesole
chudere cartella CAPO III- Promozione della cultura contemporanea
Art. 48- Funzioni della Regione
chudere cartella CAPO IV- Autorizzazione all’esercizio cinematografico
Art. 49- Oggetto e obiettivi
Art. 49 bis- Particolari tipologie strutturali cinematografiche
Art. 50- Autorizzazione all'esercizio cinematografico
Art. 51- Indicatori regionali, monitoraggio e informazione
Art. 51 bis- Sistema della rete distributiva
chudere cartella TITOLO V- Disposizioni finali e transitorie
Art. 52- Norma finanziaria
Art. 53- Regolamento di attuazione
Art. 54- Monitoraggio degli interventi in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali
Art. 55- Abrogazioni
Art. 56- Esercizio delle funzioni regionali
Art. 57- Disposizioni transitorie
Art. 58- Entrata in vigore

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 3.

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Parole sostituite con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 4.

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Parola inserita con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 6.

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Lettera aggiunta con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 7.

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La legge regionale 30 maggio 2011, n. 20 all’articolo 8 dispone che:

“ 1. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 50, comma 1 bis, lettera b), sono presi in considerazione i trasferimenti dei posti cinema avvenuti successivamente all’entrata in vigore delle presente legge.
2. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 51, comma 1 quater, si considerano i posti cinema resisi disponibili al 31 dicembre 2011” .
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Lettera abrogata con l.r. 14 febbraio 2012, n. 5 , art. 11.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 40.

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Comma abrogato con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 41.

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Comma inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 42.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 1.

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Parole soppresse con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 1.

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Parola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 1.

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Parole aggiunte con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 2.

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Parola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 3.

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Parola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 4.

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Parole soppresse con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 4.

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Parola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 4.

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Lettera aggiunta con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 4.

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Parola soppressa con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 5.

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Parole soppresse con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 6.

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Comma soppresso con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 6.

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 7.

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Note soppresse.

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Parole prima sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 39. Poi le parole sono così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 81.

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 40.

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 41.

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Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 42.

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 43.

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Articolo prima sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 59 , art. 1 ed ora abrogato con l.r. 13 novembre 2018, n. 61, art. 12 .

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 75.

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Articolo abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 76.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 77.

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Rubrica così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 78.

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Alinea così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 78.

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 78.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 79.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 80.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 81.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 82.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 82.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 83.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 84.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 85.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 85.

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Alinea così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 85.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 85.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 86.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 87.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 88.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 89.

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Comma prima sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 90, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 14.

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 91.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 92.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 93.

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Parole aggiunte con l.r. 11 dicembre 201 9 , n. 7 8, art. 2 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.