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Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21

Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali. (11)

Regolamento regionale 6 giugno 2011, n. 22/R.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010

TITOLO I
- Principi generali e disposizioni in materia di programmazione
CAPO I
- Principi generali
Art. 1
Oggetto e obiettivi
1. La presente legge disciplina gli interventi della Regione nel rispetto dell’ordinamento comunitario, del Sito esternodecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ) e della ripartizione di competenze legislative in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e di promozione e organizzazione di attività culturali.
2. Gli interventi della Regione negli specifici settori perseguono i seguenti obiettivi:
a) valorizzazione del patrimonio culturale della Toscana, nonché di quello immateriale, conservato negli istituti e luoghi della cultura e diffuso sul territorio, in forme e con modalità corrispondenti ai bisogni di conoscenza ed ai linguaggi della contemporaneità, dei giovani, della scuola, anche attraverso la promozione di itinerari culturali, come ad esempio vie storiche di interesse europeo quali Via Francigena, Vie Romee, Via dei Cavalleggeri, percorsi storici, culturali e di valorizzazione del paesaggio, e la rievocazione degli eventi rilevanti della storia regionale;
b) qualificazione dell’offerta museale di propria competenza, in maniera adeguata ai bisogni della contemporaneità, sostenendo l’innovazione nelle forme di gestione e nella comunicazione museale e promuovendo la cooperazione degli enti locali e degli altri soggetti pubblici e privati;
c) promozione della conoscenza e della conservazione del patrimonio culturale e qualificazione degli spazi e dei luoghi destinati alla fruizione dei beni culturali ed alle attività culturali;
d) sviluppo dei servizi offerti dalla rete documentaria, composta da biblioteche, archivi ed altri istituti documentari, e della loro fruizione da parte dei cittadini, promuovendo l’innovazione degli spazi, dei linguaggi e delle tecnologie, in coerenza con i diversi bisogni di informazione, formazione e impiego del tempo libero dei cittadini;
e) tutela delle diverse tradizioni, colte e popolari, dello spettacolo e qualificazione dell’offerta di spettacolo, al fine di renderla maggiormente rispondente alla domanda, attuale e potenziale, dei cittadini toscani e formazione del pubblico alla fruizione critica dello spettacolo dal vivo, del cinema, delle produzioni multimediali;
f) promozione dell’educazione alla musica e al canto corale e dell’alta formazione alla musica, anche incentivando la costituzione di reti territoriali delle scuole di musica e delle formazioni bandistiche e corali;
g) promozione e valorizzazione della musica popolare contemporanea, in particolare di quella toscana, intendendo per musica popolare contemporanea ogni forma di espressione musicale diversa dalla musica lirica, sinfonica o colta, tra cui il rock, il jazz, il blues, il pop, il rap, l’hip-hop, il reggae, la musica folcloristica o etnica, l’elettronica;
h) promozione e valorizzazione delle pubblicazioni culturali della Toscana con particolare riguardo alle riviste e alle produzioni della piccola e media editoria;
i) valorizzazione delle istituzioni culturali di rilievo regionale, sostenendone l’attività per la fruizione da parte del pubblico e per la conservazione dei beni culturali di loro pertinenza, e favorendone l’integrazione nel sistema regionale dell’offerta di servizi culturali;
l) promozione della cultura del paesaggio, attraverso la conoscenza, l’informazione e la formazione;
m) promozione della conoscenza e della fruizione critica e consapevole delle arti visive contemporanee, garantendo il pluralismo dell’offerta culturale e favorendo l’emergere delle proposte culturali innovative e di alto livello qualitativo;
n) promozione della semplificazione burocratica, anche in collaborazione con lo Stato, in particolare per quanto riguarda lo spettacolo dal vivo;
o) promozione e facilitazione della conoscenza e della fruizione del patrimonio culturale e degli eventi di cultura e di spettacolo attraverso un sistema integrato ed economicamente accessibile di titoli di accesso, di viaggio e di soggiorno;
Art. 2
- Principi generali
1. Nell’esercizio delle proprie competenze in materia di beni e attività culturali la Regione si attiene ai seguenti principi generali:
a) la partecipazione democratica al processo di selezione del significato culturale di un bene o di un’attività culturale;
b) il pluralismo, da perseguirsi attraverso il sostegno dei pubblici poteri alle espressioni culturali di elevato livello qualitativo, attualmente escluse dal mercato dei servizi e delle attività culturali, ferma restando la neutralità dell’intervento pubblico rispetto agli orientamenti politici e ai canoni estetici dominanti;
c) la sostenibilità economica degli interventi pubblici per la cultura, intesa come valutazione obiettiva dell’impatto economico, in termini di costi e di benefici, degli investimenti in materia di cultura;
d) la cooperazione, l’integrazione e la leale collaborazione fra i livelli istituzionali tra i quali sono ripartite le competenze in materia di beni e attività culturali;
e) l’integrazione fra le politiche culturali e le politiche attinenti l’istruzione e gli altri servizi sociali, lo sviluppo economico e il governo del territorio;
f) il rispetto delle norme a tutela della concorrenza ogni qualvolta la gestione di beni e attività culturali sia, in tutto o in parte, affidata a soggetti privati;
g) la competenza professionale del personale preposto alla valorizzazione dei beni culturali e alla promozione e realizzazione di attività culturali;
h) la promozione dell’innovazione tecnologica e organizzativa.
2. La Regione Toscana riconosce e considera la cultura e lo spettacolo, in tutti i loro generi e manifestazioni, come valore essenziale e strumento fondamentale di crescita umana, di espressione artistica, mezzo di promozione ed educazione sociale, di comunicazione, di insostituibile valore sociale e formativo, soprattutto per le giovani generazioni.
3. La Regione Toscana riconosce inoltre il valore delle professionalità che operano nel campo della cultura e dello spettacolo, e le considera risorse sociali, economiche e occupazionali.
Art. 3
- Forme di collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati
1. Le funzioni regionali in materia di valorizzazione dei beni culturali e di promozione e organizzazione di attività culturali, sono attuate di norma attraverso forme di cooperazione strutturali e funzionali con lo Stato e con gli enti locali.
2. La Giunta regionale, elabora e propone atti di coordinamento, di intesa e di accordo con lo Stato, che possano accrescere il livello di integrazione nell’esercizio delle funzioni concernenti i beni e le attività culturali, perseguendo in particolare i seguenti obiettivi :
a) conferimento alla Regione e agli enti locali di ulteriori funzioni e compiti di tutela del patrimonio culturale, ai sensi degli articoli 4 e 5 Sito esternodel d.lgs. 42/2004 ;
b) organizzazione, integrazione e sviluppo delle attività di fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura, compresi quelli di appartenenza statale, e attribuzione della disponibilità e della gestione di istituti e luoghi della cultura statali al sistema regionale e locale, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 102 del d. lgs. 42/2004 ;
c) organizzazione, integrazione e sviluppo delle attività di valorizzazione, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 112 del d.lgs. 42/2004 ;
d) individuazione degli indirizzi per coordinare la partecipazione degli enti locali all’attività di tutela;
e) sviluppo del sistema regionale dello spettacolo.
3. Ai sensi del comma 1, la Regione programma, nell’ambito di un intervento coordinato con le politiche del governo del territorio e della formazione professionale, l’organizzazione del sistema regionale di istituti e luoghi della cultura, promuovendo l’integrazione delle attività fra gli istituti statali, gli istituti degli enti locali e, nel rispetto dell’Sito esternoarticolo 113 del d.lgs. 42/2004 , gli istituti dei soggetti privati.
CAPO II
- Disposizioni in materia di programmazione e di sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali
Art. 4
1. Il Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche regionali in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali, nonché le tipologie di intervento necessarie per l'attuazione degli stessi.
2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'articolo 8 della l.r. 1/2015 definisce le priorità programmatiche per l’anno successivo e, in fase di nota di aggiornamento di cui all'articolo 9 della l.r. 1/2015, individua gli interventi da realizzare, tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.
3. La Giunta regionale, nei limiti previsti dal bilancio di previsione e in coerenza con gli indirizzi ed i criteri espressi nel DEFR, con deliberazione definisce le modalità operative per l’attuazione degli interventi di cui al comma 2, nonché, in particolare, degli interventi: (72)

Alinea così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 37.

(76)

Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 12.

a) in favore delle istituzioni culturali di rilievo regionale di cui all’articolo 31;
b) per il sostegno regionale degli enti di cui all’articolo 39, commi 1 e 2;
c) per la salvaguardia e la valorizzazione del ruolo sociale dei piccoli cinema, nell'ambito delle funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 38; (76)

Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 12.

d) per quanto previsto dagli articoli 4 e 7 della legge regionale 13 novembre 2014, n. 69 (Norme per la valorizzazione del ruolo della Toscana nel periodo risorgimentale ai fini del conseguimento dell’unità nazionale);
e) per la determinazione del contributo per le fondazioni di cui all'articolo 42, comma 4;
f) in favore delle fondazioni di cui all’articolo 43, comma 4;
g) per il finanziamento di cui all’articolo 46, comma 4;
h) in materia di arte contemporanea di cui all’articolo 48, comma 4.
h bis) in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali di cui all'articolo 7. (73)

Lettera aggiunta con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 37.

4. Gli enti locali partecipano alla definizione, attuazione, monitoraggio e verifica degli interventi in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali nei modi previsti dalla l.r. 1/2015.
Art. 5
- Approvazione e attuazione del piano della cultura (48)

Articolo abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 76.

Abrogato.
Art. 6
- Criteri per l’attuazione degli interventi di investimento
1. Gli interventi di parte investimenti previsti dal DEFR (49)

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 77.

per la valorizzazione e fruizione dei beni culturali e paesaggistici, nonché per la creazione e l’adeguamento degli spazi e dei luoghi destinati ad attività culturali e di spettacolo, sono attuati sulla base dei seguenti criteri
a) funzionalità degli interventi allo sviluppo delle politiche regionali nei diversi settori di cui alla presente legge;
b) qualità della progettazione, efficienza ed efficacia delle azioni di realizzazione dei progetti;
c) sostenibilità gestionale dei risultati degli interventi, al fine di assicurarne la pubblica utilità tramite la fruizione;
d) adeguatezza organizzativa e professionale degli strumenti gestionali;
e) valorizzazione delle relazioni tra beni culturali e contesti territoriali;
f) progettualità integrata dei diversi soggetti istituzionali titolari di competenze in materia;
g) cooperazione fra soggetti pubblici e privati.
Art. 7
- Tipologie di intervento regionale in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali (50)

Rubrica così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 78.

1. La Giunta regionale, secondo le modalità definite dall'articolo 4, comma 3, attua (74)

Parola così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 38.

le attività direttamente funzionali a interessi o obiettivi di livello regionale definiti nel PRS e declinati con il DEFR e, in particolare:(51)

Alinea così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 78.

a) le attività di studio e ricerca funzionali allo sviluppo delle politiche regionali di cui alla presente legge;
b) le attività a carattere sperimentale e innovativo in grado di produrre esperienze e modelli d’intervento riproducibili;
c) le attività finalizzate al recupero degli squilibri sociali e territoriali;
d) le attività che interessano una vasta platea di soggetti istituzionali o che riguardino ampie porzioni del territorio regionale.
Art. 8
Abrogato.
Art. 9
- Sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali
1. Nell’ambito del sistema informativo regionale ed in conformità con quanto previsto dalla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale toscana”), nonché dalla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza), la Regione, le province e i comuni concorrono alla formazione ed alla gestione integrata del sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali, che costituisce la base conoscitiva fondamentale per l’elaborazione e l’attuazione degli indirizzi e degli obiettivi delle politiche regionali (53)

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 79.

.
2. Il regolamento di cui all’articolo 53, definisce le modalità di realizzazione e gestione del sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali di cui al comma 1.

Note del Redattore:

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Parole soppresse con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 3.

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Parole sostituite con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 4.

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Parola inserita con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 6.

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Lettera aggiunta con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 7.

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La legge regionale 30 maggio 2011, n. 20 all’articolo 8 dispone che:

“ 1. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 50, comma 1 bis, lettera b), sono presi in considerazione i trasferimenti dei posti cinema avvenuti successivamente all’entrata in vigore delle presente legge.
2. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 51, comma 1 quater, si considerano i posti cinema resisi disponibili al 31 dicembre 2011” .
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Lettera abrogata con l.r. 14 febbraio 2012, n. 5 , art. 11.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 40.

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Comma abrogato con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 41.

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Comma inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 42.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 1.

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Parole soppresse con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 1.

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Parola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 1.

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Parole aggiunte con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 2.

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Parola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 3.

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Parola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 4.

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Parole soppresse con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 4.

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Parola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 4.

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Lettera aggiunta con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 4.

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Parola soppressa con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 5.

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Parole soppresse con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 6.

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Comma soppresso con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 6.

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 7.

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Note soppresse.

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Parole prima sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 39. Poi le parole sono così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 81.

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 40.

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 41.

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Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 42.

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 43.

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Articolo prima sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 59 , art. 1 ed ora abrogato con l.r. 13 novembre 2018, n. 61, art. 12 .

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 75.

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Articolo abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 76.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 77.

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Rubrica così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 78.

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Alinea così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 78.

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 78.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 79.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 80.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 81.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 82.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 82.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 83.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 84.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 85.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 85.

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Alinea così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 85.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 85.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 86.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 87.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 88.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 89.

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Comma prima sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 90, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 14.

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 91.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 92.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 93.

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Parole aggiunte con l.r. 11 dicembre 201 9 , n. 7 8, art. 2 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.