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Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21

Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali. (11)

Regolamento regionale 6 giugno 2011, n. 22/R.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010

CAPO IV
- Autorizzazione all’esercizio cinematografico
Art. 49
- Oggetto e obiettivi
1. Il presente capo disciplina le funzioni amministrative della Regione Toscana e degli enti locali in materia di autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché all'ampliamento di sale e arene già in attività.
2. Nell'ambito dei principi di cui all' articolo 2, la Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione dell'esercizio cinematografico sulla base dei seguenti obiettivi generali:
a) favorire l'offerta in relazione alle esigenze dei cittadini, con particolare riguardo alla produzione di qualità, all'integrazione delle sale nel contesto sociale e ambientale e in relazione alle caratteristiche del sistema delle infrastrutture e della mobilità;
b) sviluppare e innovare una rete di sale cinematografiche efficiente, diversificata, capillare sul territorio e tecnologicamente avanzata, anche promuovendo l’adozione da parte degli esercenti di una carta dei servizi, nella quale siano specificati anche gli standard tecnici di proiezione, le caratteristiche dell’allestimento delle sale e degli arredi, i servizi accessori eventualmente forniti;
c) valorizzare la funzione dell’esercizio cinematografico per la qualità urbana e sociale delle città e del territorio, favorendo anche la riqualificazione e il riuso di aree urbane, nonché la loro vivibilità e sicurezza;
d) salvaguardare i centri storici, favorendo la presenza adeguata di esercizi;
e) salvaguardare e riqualificare il sistema nelle zone montane, nei comuni minori e in quelli particolarmente svantaggiati;
f) favorire un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di strutture, assicurando il rispetto del principio della libera concorrenza.
Art. 49 bis
- Particolari tipologie strutturali cinematografiche(3)

Articolo inserito con l.r. 30 maggio 2011, n. 20, art. 3.

1. Nel rispetto dell’articolo 22 (Apertura di sale cinematografiche) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell’articolo 10 della l. 6 luglio 2002, n. 137), ai fini della presente legge è adottata la seguente classificazione per tipologia strutturale cinematografica “multisala”:
a) piccola multisala: multisala comprendente un massimo di quattro sale, per un numero complessivo di posti non superiore a settecento;
b) media multisala: multisala comprendente da cinque ad un massimo di otto sale;
c) grande multisala: multisala comprendente più di otto sale.
Art. 50
- Autorizzazione all'esercizio cinematografico
1. La realizzazione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonché l'ampliamento di sale cinematografiche già in attività, sono subordinati ad autorizzazione solamente nel caso in cui la capienza complessiva sia o divenga superiore a settecento posti o che la tipologia strutturale cinematografica rientri fra le medie e le grandi multisala. (4)

Parole sostituite con l.r. 30 maggio 2011, n. 20, art. 4.

1 bis. L’autorizzazione di cui al comma 1, è richiesta inoltre per le sale cinematografiche con capienza inferiore a settecento posti e per le piccole multisala:
a) qualora siano localizzate nel medesimo immobile o contigue o comunque configuranti una medesima struttura;
1 ter. Ai fini dell’individuazione degli indicatori di cui all’articolo 51, comma 1, sono considerati anche i posti cinema delle strutture non soggette ad autorizzazione. Per tali posti è previsto il divieto di accorpamento con altri posti cinema tale da configurare una struttura di tipologia diversa dalla piccola multisala. (5)

Comma inserito con l.r. 30 maggio 2011, n. 20, art. 4.

2. L’autorizzazione di cui al comma 1, è rilasciata, nel rispetto degli indicatori di cui all’articolo 51, dal comune territorialmente competente, acquisito il parere della Regione, che viene espresso in sede di conferenze dei servizi, ai sensi della l.r. 40/2009 .
2 bis. Ai fini dell’autorizzazione all’apertura di grandi multisala, il comune territorialmente competente indice la conferenza dei servizi ai sensi dell’ articolo 28 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009), alla quale partecipano i comuni facenti parte dello stesso quadrante o sub-area di cui all’allegato B del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 aprile 2009, n. 15/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 “Codice del Commercio. Testo Unico in materia di Commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti”). In conformità all’ articolo 28, comma 2, della l.r. 40/2009 , qualora nel corso della conferenza non si raggiunga l’unanimità, ai fini dell’autorizzazione si tiene conto delle posizioni prevalenti espresse dai comuni che amministrano la maggioranza dei cittadini residenti nello stesso quadrante o sub-area di cui all’allegato B del d.p.g.r. 15/R/2009 . (5)

Comma inserito con l.r. 30 maggio 2011, n. 20, art. 4.

2 ter. Per le medie e grandi multisala l’autorizzazione, rilasciata a seguito della conferenza di servizi, può essere condizionata da prescrizioni vincolanti volte a garantire un utilizzo della struttura anche a fini culturali, educativi e di socializzazione da parte della collettività. (5)

Comma inserito con l.r. 30 maggio 2011, n. 20, art. 4.

3. Il comune territorialmente competente definisce altresì la correlazione dei procedimenti di rilascio del titolo abilitativo edilizio inerente l’immobile e dell’autorizzazione di cui al comma 1, prevedendone la contestualità.
4. Le domande di autorizzazione sono inoltrate al comune territorialmente competente e sono esaminate dal comune con le procedure in tema di sportello unico delle attività produttive di cui al Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'Sito esternoarticolo 20 comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ).
5. L’inattività dell'esercizio cinematografico autorizzato per un periodo superiore a un anno comporta la decadenza dall'autorizzazione.
6. Restano ferme le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi richiesti a fini urbanistici, o comunque per fini diversi da quelli di cui alla presente legge.
7. Il regolamento di attuazione di cui all’articolo 53, definisce le tipologie e i requisiti tecnici delle strutture cinematografiche, nonché le ulteriori (6)

Parola inserita con l.r. 30 maggio 2011, n. 20, art. 4.

tipologie di intervento soggette ad autorizzazione.
Art. 51
- Indicatori regionali, monitoraggio e informazione
1. Gli indicatori regionali tengono conto dei dati quantitativi e qualitativi sull'andamento del consumo cinematografico, anche in rapporto alla popolazione, del livello qualitativo degli impianti, degli strumenti tecnologici e delle attrezzature, e delle caratteristiche della viabilità per i percorsi di avvicinamento e accesso.
1 bis. Per le medie e grandi multisala gli indicatori tengono conto, fermo restando il tassativo rispetto degli indicatori di cui al comma 1, anche dell’ubicazione, particolarmente in relazione alla vivibilità dell’area, intesa come presenza di spazi e servizi culturali, educativi e di socializzazione per la collettività. (7)

Comma inserito con l.r. 30 maggio 2011, n. 20, art. 5.

1 ter. Per le grandi multisala gli indicatori regionali prevedono la distanza di almeno quindici chilometri in linea l’aria da ogni altra struttura cinematografica presente sul territorio. (7)

Comma inserito con l.r. 30 maggio 2011, n. 20, art. 5.

1 quater. La Regione ogni anno verifica a livello di ciascuna provincia il numero dei posti autorizzabili; nel caso in cui il quoziente provinciale risulti superiore al quoziente regionale, i posti cinema resisi disponibili a seguito di chiusure vengono comunque mantenuti al fine di garantire il numero complessivo di posti a livello provinciale presenti nell’anno precedente. (7)

Comma inserito con l.r. 30 maggio 2011, n. 20, art. 5.

(10)

La legge regionale 30 maggio 2011, n. 20 all’articolo 8 dispone che:
“ 1. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 50, comma 1 bis, lettera b), sono presi in considerazione i trasferimenti dei posti cinema avvenuti successivamente all’entrata in vigore delle presente legge.
2. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 51, comma 1 quater, si considerano i posti cinema resisi disponibili al 31 dicembre 2011” .

1 quinquies. Il regolamento di attuazione di cui all’articolo 53, definisce gli indicatori regionali di cui ai commi 1 e 1 bis, nonché le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1 quater. (7)

Comma inserito con l.r. 30 maggio 2011, n. 20, art. 5.

Art. 51 bis
1. Ai fini del calcolo degli indicatori di cui all’articolo 51, è istituito il sistema informativo della rete distributiva delle sale cinematografiche della Toscana.
2. Il sistema informativo di cui al comma 1, viene aggiornato annualmente a seguito dell’acquisizione dei dati ufficiali rilasciati dai titolari dei dati stessi.
3. Il sistema informativo di cui al comma 1, fa parte del sistema informativo regionale (SIR) ed è conforme alle disposizioni di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza).
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le fonti informative del sistema e sono definite le relative modalità operative di organizzazione e di funzionamento.

Note del Redattore:

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Parole soppresse con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 3.

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Parole sostituite con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 4.

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Parola inserita con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 6.

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Lettera aggiunta con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 7.

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La legge regionale 30 maggio 2011, n. 20 all’articolo 8 dispone che:

“ 1. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 50, comma 1 bis, lettera b), sono presi in considerazione i trasferimenti dei posti cinema avvenuti successivamente all’entrata in vigore delle presente legge.
2. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 51, comma 1 quater, si considerano i posti cinema resisi disponibili al 31 dicembre 2011” .
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Lettera abrogata con l.r. 14 febbraio 2012, n. 5 , art. 11.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 40.

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Comma abrogato con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 41.

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Comma inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 42.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 1.

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Parole soppresse con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 1.

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Parola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 1.

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Parole aggiunte con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 2.

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Parola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 3.

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Parola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 4.

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Parole soppresse con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 4.

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Parola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 4.

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Lettera aggiunta con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 4.

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Parola soppressa con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 5.

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Parole soppresse con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 6.

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Comma soppresso con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 6.

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 7.

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Note soppresse.

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Parole prima sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 39. Poi le parole sono così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 81.

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 40.

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 41.

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Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 42.

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 43.

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Articolo prima sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 59 , art. 1 ed ora abrogato con l.r. 13 novembre 2018, n. 61, art. 12 .

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 75.

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Articolo abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 76.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 77.

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Rubrica così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 78.

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Alinea così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 78.

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 78.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 79.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 80.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 81.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 82.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 82.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 83.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 84.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 85.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 85.

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Alinea così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 85.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 85.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 86.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 87.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 88.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 89.

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Comma prima sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 90, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 14.

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 91.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 92.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 93.

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Parole aggiunte con l.r. 11 dicembre 201 9 , n. 7 8, art. 2 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.