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Legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15

Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010

Art. 5
- Esecuzione di lavori, servizi e forniture da parte dello sponsor
1. Ai contratti di sponsorizzazione aventi come corrispettivo l’acquisizione o la realizzazione a cura e a spese dello sponsor di lavori, servizi o forniture si applicano le disposizioni dell’Sito esternoarticolo 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e2004/18/CE).

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 24.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.