Legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15
Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale.
Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010
Art. 4
- Proventi delle sponsorizzazioni
1. I proventi in denaro derivanti dai contratti di sponsorizzazione sono introitati su apposito capitolo del bilancio del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera b), della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’assemblea legislativa regionale), e destinati al finanziamento delle iniziative oggetto dei contratti stessi.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.