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Legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15

Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010

Art. 4
- Proventi delle sponsorizzazioni
1. I proventi in denaro derivanti dai contratti di sponsorizzazione sono introitati su apposito capitolo del bilancio del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera b), della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’assemblea legislativa regionale), e destinati al finanziamento delle iniziative oggetto dei contratti stessi.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 24.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.