Menù di navigazione

Legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15

Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010

Art. 1
- Oggetto e definizioni
1. Al fine di favorire lo svolgimento delle proprie iniziative culturali, promozionali e di comunicazione, il Consiglio regionale può stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati.
2. Ai fini della presente legge si intende:
a) per contratto di sponsorizzazione, il contratto mediante il quale il Consiglio regionale offre ad un soggetto pubblico o privato, detto sponsor, la possibilità di pubblicizzare il proprio marchio o ragione sociale in un apposito spazio pubblicitario riservato nelle iniziative del Consiglio regionale a fronte di un corrispettivo costituito da una somma di denaro o da una fornitura di beni o servizi;
b) per sponsor, il soggetto pubblico o privato che stipula il contratto di sponsorizzazione;
c) per spazio pubblicitario, lo spazio fisico o il supporto per la comunicazione delle informazioni messi a disposizione dal Consiglio regionale per la pubblicità dello sponsor.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 24.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.