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Legge regionale 30 dicembre 2010, n. 70

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale)ed alla legge regionale 22 maggio 2001, n. 25 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull’attività di trasporto sanitario) in tema di riorganizzazione del sistema sanitario di emergenza urgenza.

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 31 dicembre 2010





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione ;


Vista la sentenza della Corte di Giustizia europea 29 novembre 2007, causa C-119/06;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera q), dello Statuto;


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);


Vista la legge regionale 22 maggio 2001, n. 25 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull’attività di trasporto sanitario).


Considerato quanto segue:


1. La Commissione europea ha presentato un ricorso alla Corte di Giustizia europea contro la Repubblica italiana in relazione all’accordo quadro regionale per lo svolgimento di attività di trasporto sanitario stipulato tra Regione Toscana, aziende sanitarie, Confederazione nazionale delle Misericordie, Associazione nazionale Pubbliche assistenze, comitato regionale Toscana e la Croce rossa italiana (CRI), comitato regionale Toscana, per la violazione degli obblighi di cui alla direttiva 92/50/CEE oggi direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che coordina la procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi;


2. La Corte di Giustizia europea con sentenza del 29 novembre 2007 (causa C-119/06) ha respinto il suddetto ricorso per motivi di ordine procedurale, ma ha evidenziato che molte delle contestazioni avanzate dalla Commissione europea sono condivisibili, in particolare quella secondo cui l’accordo quadro regionale, di cui al punto 1, ha le caratteristiche di un contratto a titolo oneroso, rientrante pienamente nella nozione di appalto pubblico, e quella secondo cui il metodo di pagamento previsto, preventivo e forfettario, non configura un mero rimborso delle spese sostenute dalle associazioni di volontariato per lo svolgimento delle attività in questione;


3. A seguito della pronuncia della Corte di Giustizia la Regione Toscana ritiene opportuno procedere ad un riordino dell’organizzazione del sistema sanitario di emergenza urgenza, che riconosca il ruolo delle associazioni di volontariato e della CRI all’interno del sistema, in considerazione della loro capillare diffusione territoriale, del fondamentale valore che le stesse rivestono sul piano della promozione e della crescita della coesione sociale, nonché del loro radicamento nel tessuto socio-sanitario toscano, che ha consentito di consolidare esperienze vive di sussidiarietà che rappresentano una peculiarità del modello toscano;


4. La Regione Toscana valuta, infatti, imprescindibile il ruolo svolto dalle associazioni toscane per lo svolgimento dell’attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza territoriale, che ha permesso al sistema di raggiungere gli attuali elevati livelli di efficacia e di efficienza nel settore dell’emergenza urgenza;


5. Pertanto, mediante la presente legge, al fine di procede ad una riorganizzazione del sistema di emergenza urgenza, che conduca anche ad un ulteriore miglioramento dei livelli di efficacia e di efficienza dello stesso, si procede alla definizione del sistema sanitario di emergenza urgenza, all’istituzione di appositi organismi che realizzano una piena integrazione delle associazioni all’interno del sistema e alla definizione di un sistema budgetario strutturato sulla base dei diversi livelli di attività e del relativo fabbisogno sanitario, tenuto conto delle caratteristiche della popolazione assistita e dell’ambito territoriale di riferimento;


6. Per assicurare la qualità del servizio la Regione Toscana istituisce un elenco in cui iscrive le associazioni di volontariato, autorizzate ai sensi della l.r. 25/2001 e in possesso dei requisiti che saranno definiti dal regolamento di attuazione della presente legge;


7. È infine prevista l’adozione di un regolamento regionale di attuazione della presente legge, in cui saranno definiti, tra l’altro, i requisiti necessari ai fini dell’iscrizione delle associazioni nell’elenco regionale e i criteri per la formulazione del budget;


8. Per assicurare il passaggio al nuovo sistema e per garantire la continuità del servizio, è stata introdotta una norma che consente alle associazioni di volontariato e ai comitati della CRI, che già esercitano l’attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza sul territorio regionale, di poter continuare a svolgere tale attività fino al momento della piena operatività della legge;


9. Si ritiene infine necessario modificare la l.r. 25/2001 , per aggiornare i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni al trasporto sanitario alla luce dell’applicazione quasi decennale della legge appena citata e delle innovazioni tecnologiche intervenute;


Approva la presente legge



Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.