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Legge regionale 30 dicembre 2010, n. 70

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale)ed alla legge regionale 22 maggio 2001, n. 25 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull’attività di trasporto sanitario) in tema di riorganizzazione del sistema sanitario di emergenza urgenza.

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 31 dicembre 2010

Art. 7
1. Dopo l’articolo 76 sexies della l.r. 40/2005, è inserito il seguente:
Art. 76 septies - Conferenza regionale permanente
1.E’ istituita la Conferenza regionale permanente con compiti di indirizzo, coordinamento e verifica del sistema di emergenza urgenza territoriale, da nominare entro novanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento attuativo di cui all’ articolo 76 undecies, costituita da:
a)l’assessore regionale competente, o suo delegato;
b)i coordinatori dei comitati di area vasta di cui all’articolo 9, comma 4, o loro delegati;
c)il responsabile dell’Osservatorio permanente del sistema di emergenza urgenza, o suo delegato;
d)il responsabile del coordinamento regionale delle centrali operative 118, o suo delegato;
e)i legali rappresentanti, o loro delegati, dei due organismi regionali maggiormente
rappresentativi delle associazioni di volontariato di cui all’articolo 76 ter, comma 3, sulla base dei seguenti criteri:
1)rappresentanza di associazioni che esercitano l’attività nel territorio di almeno sette aziende unità sanitarie locali;
2)numero di associazioni rappresentate;
f)dal legale rappresentante del comitato regionale della CRI o suo delegato.
2.La Conferenza regionale permanente, in particolare, definisce le linee di indirizzo per la programmazione aziendale, per l’elaborazione dei piani annuali attuativi locali, per la ripartizione delle risorse fra le singole aziende sanitarie e per le azioni di monitoraggio degli obiettivi.
3.Le modalità di funzionamento della Conferenza regionale permanente sono disciplinate da apposito regolamento adottato dalla Conferenza medesima, a maggioranza dei suoi componenti.
4.Ai componenti della Conferenza regionale permanente non competono indennità di presenza o di carica.
5.La Conferenza regionale permanente è aggiornata nella sua composizione ogni due anni.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.