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Legge regionale 30 dicembre 2010, n. 70

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale)ed alla legge regionale 22 maggio 2001, n. 25 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull’attività di trasporto sanitario) in tema di riorganizzazione del sistema sanitario di emergenza urgenza.

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 31 dicembre 2010

Art. 3
1. Dopo l’articolo 76 bis della l.r. 40/2005, è inserito il seguente:
Art. 76 ter - Sistema sanitario di emergenza urgenza
1.Il sistema sanitario di emergenza urgenza è il sistema, complesso ed unitario, costituito da:
a)un sistema di allarme sanitario;
b)un sistema territoriale di soccorso;
c)un sistema ospedaliero di emergenza.
2.Il sistema di allarme sanitario è composto dalle aziende unità sanitarie locali attraverso le centrali operative territoriali alle quali affluiscono le richieste di intervento sanitario di emergenza tramite il numero unico nazionale. Le centrali operative svolgono le seguenti funzioni:
a)ricezione della richiesta di intervento;
b)valutazione del grado di complessità dell’intervento da attivare;
c)attivazione e coordinamento dell’intervento stesso.
3.Il sistema territoriale di soccorso è composto dalle aziende unità sanitarie locali, dai comitati della Croce rossa italiana (CRI) e dalle associazioni di volontariato iscritte nell’elenco di cui all’articolo 76 quinquies.
4.Il sistema territoriale di soccorso, costituito dalle postazioni di emergenza territoriale distribuite sul territorio regionale, dai mezzi di soccorso e dal personale, sanitario e non sanitario, adibito a tale servizio, svolge le seguenti funzioni:
a)intervento sul luogo ove si verificano eventi di gravità rilevante per la salute di uno o più soggetti;
b)ripristino e stabilizzazione delle funzioni vitali compromesse;
c)trasporto del paziente presso il presidio ospedaliero più idoneo in relazione alle condizioni cliniche del soggetto stesso.
5.Il sistema ospedaliero di emergenza è composto dalle aziende sanitarie. Il sistema ospedaliero di emergenza svolge le seguenti funzioni:
a)pronto soccorso, come intervento diagnostico-terapeutico di urgenza, accertamento diagnostico, clinico, strumentale e di laboratorio, stabilizzazione del paziente ed eventuale trasporto protetto;
b)intervento diagnostico-terapeutico specialistico, medico, chirurgico, ortopedico, ostetrico e pediatrico;
c)osservazione breve.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.