Menù di navigazione

Legge regionale 30 dicembre 2010, n. 70

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale)ed alla legge regionale 22 maggio 2001, n. 25 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull’attività di trasporto sanitario) in tema di riorganizzazione del sistema sanitario di emergenza urgenza.

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 31 dicembre 2010

Art. 12
1. Dopo il comma 11 dell’articolo 142 bis della l.r. 40/2005, è aggiunto il seguente:
11 bis. In attesa della definizione dei piani annuali attuativi ed operativi locali di cui all’articolo 76 sexies, che sono approvati entro centottanta giorni dall’adozione del regolamento di cui all’articolo 76 undecies, l’attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza sul territorio regionale è assicurata dalle associazioni di volontariato autorizzate ai sensi della l.r 25/2001 e dai comitati della CRI che già esercitano l’attività alla data di entrata in vigore della presente legge.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.