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Legge regionale 30 dicembre 2010, n. 70

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale)ed alla legge regionale 22 maggio 2001, n. 25 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull’attività di trasporto sanitario) in tema di riorganizzazione del sistema sanitario di emergenza urgenza.

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 31 dicembre 2010

Art. 11
1. Dopo l’articolo 76 decies della l.r. 40/2005, è inserito il seguente:
Art. 76 undecies - Regolamento di attuazione
1.La Giunta regionale definisce con regolamento di attuazione, da adottarsi entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, in particolare:
a)i requisiti volti a garantire la continuità e la qualità del servizio, necessari ai fini dell’iscrizione nell’elenco regionale di cui all’articolo 76 quinquies;
b)le modalità di aggiornamento dell’elenco regionale, per quanto concerne l’iscrizione, la modifica e la cancellazione;
c)le modalità e le procedure per lo svolgimento della verifica periodica di cui all’articolo 76 quinquies, comma 4 ;
d)i criteri per la formulazione del budget, di cui all’articolo 76 novies.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.